Lo Statuto del Contribuente consente di estinguere l’obbligazione tributaria anche mediante accollo da parte di un terzo soggetto, senza liberazione del debitore originario.
L’art. 1 del D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019 ha introdotto il divieto di utilizzare un proprio credito tributario in compensazione di un debito tributario altrui.
In caso di violazione del divieto, i pagamenti effettuati si considerano come non avvenuti e l’Amministrazione finanziaria ha la facoltà di recuperare l’imposta a debito, irrogando altresì una sanzione amministrativa, sia nei confronti dell’accollante, sia nei confronti dell’accollato.
Prima dell’introduzione di tale divieto, alla fine del 2019, la compensazione di un proprio credito con un debito altrui accollato era legittima.
Infatti, in base al disposto dell’art. 8 c. 2 dello Statuto dei Contribuenti l’Agenzia delle Entrate riteneva validi e non sanzionabili i pagamenti mediante compensazione di un proprio credito con i debiti accollati (cfr. Risoluzione n. 140/E del 2017).
La giurisprudenza successiva ha accolto l’orientamento restrittivo: cfr. C.T.P. Milano n. 2719/2019, e ord. Cass. 29 ottobre 2019 n. 27673 che ha stabilito che in materia tributaria, la compensazione è ammessa soltanto nei casi stabiliti dalla legge, non potendo derogarsi al principio secondo cui le operazioni di versamento, riscossione o rimborso, come pure le deduzioni, devono essere regolate da specifiche e inderogabili disposizioni di legge, sicché, ove il contribuente abbia operato una compensazione non consentita, l’Amministrazione finanziaria può contestare il credito indicato dal contribuente a seguito di tale compensazione.
L’ Art. 10 quater D.lgs. 74/2000 – Indebita compensazione, stabilisce che “È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.
È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.”
Tale disposizione è stata modificata con il d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, che ha previsto differenti trattamenti sanzionatori a seconda che la compensazione abbia interessato crediti “non spettanti” ovvero “inesistenti”.
La Corte ha precisato che trattasi di reato a condotta mista, caratterizzata, da un lato, da una condotta di tipo commissivo, consistente nell’invio di un modello F24 contenente l’indicazione della illecita compensazione e, dall’altro lato, dalla condotta omissiva, realizzata contestualmente, consistente nel mancato conferimento della delega per il pagamento delle somme dovute, ove superiori alla ricordata soglia.
Nel novero dei soggetti attivi dal reato oltre all’accollato, ossia il contribuente che, essendo titolare di una posizione debitoria verso l’Erario beneficia della possibilità di poter compensare gli eventuali crediti vantati anche nei confronti di diversi soggetti pubblici, la Suprema Corte fa rientrare anche il debitore accollante che procede alla realizzazione di operazioni di compensazione di crediti inesistenti realizzata mediante la trasmissione telematica degli F/24.
Si fa altresì rientrare tra i soggetti attivi anche l’intermediario e/o il consulente, il quale, ricevuto l’incarico dal cliente, invii un modello f24 in cui siano state effettuate illecite compensazioni e ne sia dolosamente consapevole.
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