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Data Aggiornamento: Giugno 2021

ACCOLLO + COMPENSAZIONE = DURC ?

In questo breve contributo daremo seguito alla nostra pubblicazione Accollo e Compensazione del Diritto Tributario, illustrando le novità intervenute alla luce del Decreto Legge 124/2019.

Ai sensi e per gli effetti dei commi I e II dell’art. 8, L. 212/2000 (Statuto del Contribuente):

  1. L’obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione. 
  2. E’ ammesso l’accollo del debito d’imposta altrui senza liberazione del contribuente originario. 

I commi I e II, dell’Art. 1 del D.L. 124/2019 recitano:

  1. Chiunque, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si accolli il debito d’imposta altrui, procede al relativo pagamento secondo le modalità previste dalle diverse disposizioni normative vigenti.
  2. Per il pagamento, in ogni caso, è escluso l’utilizzo in compensazione di crediti dell’accollante.

Pertanto, solo dal 26.10.2019, in Italia è vietato il pagamento di F24 mediante accollo con compensazione dei crediti vantati dall’accollante.

La Risoluzione 140/E di Agenzia delle Entrate ed il messaggio INPS.HERMES.18/07/2019.0002764, in base a cui INPS ha negato la concessione di DURC alle aziende che avevano compensato i propri F24 con accollo (con conseguente richiesta di regolarizzazione), non erano atti legislativi idonei a produrre effetti giuridici nei confronti dei cittadini.

Infatti in Italia vige il principio di Gerarchia delle Fonti. Secondo tale principio, una norma contenuta in una fonte di grado inferiore non può contrastare una norma contenuta in una fonte di grado superiore. Nel caso in cui avvenga un contrasto tra fonti di rango differente, si dichiara l’invalidità della fonte inferiore mediante accertamento giudiziario.

Secondo il granitico orientamento della Suprema Corte di Cassazione, applicando il predetto principio, l’Amministrazione finanziaria non ha poteri discrezionali nella determinazione delle imposte dovute e, di fronte alle norme tributarie, detta Amministrazione ed il contribuente si trovano su un piano di parità, per cui la c.d. interpretazione ministeriale, sia essa contenuta in circolari o in risoluzioni, non vincola né i contribuenti né i giudici, né costituisce fonte di diritto; gli atti ministeriali medesimi, quindi, possono dettare agli uffici subordinati criteri di comportamento nella concreta applicazione di norme di legge, ma non possono imporre ai contribuenti nessun adempimento non previsto dalla legge né, soprattutto, attribuire all’inadempimento del contribuente alle prescrizioni di detti atti un effetto non previsto da una norma di legge. Gli Ermellini di Piazza Cavour hanno sempre ribadito l’assenza di valore legislativo di questo tipo di atti ministeriali, che hanno il valore di “istruzioni” meramente interne e non capaci di influire sui diritti, le libertà e le scelte dei cittadini.

Il nostro Studio ha sempre perorato il principio di gerarchia delle fonti nell’interesse dei suoi assistiti. Il D. L. 124/2019 ha confermato la nostra tesi e pertanto, allo stato, siamo ancor più fermi nel considerare le “istruzioni” emanate dall’Agenzia delle Entrate e INPS prive di idonea copertura legislativa e pertanto inopponibili al contribuente.

Infatti, applicando il principio di gerarchia delle fonti, dal 27.7.2000 (Statuto del Contribuente) ad oggi, il D. L. 124/2019 è il primo ed unico provvedimento legislativo idoneo a vietare il pagamento di F24 mediante accollo.  

Si noti bene che il Decreto Legge è un atto normativo di carattere provvisorio avente forza di legge, adottato in casi straordinari di necessità e urgenza dal Governo. Entra in vigore immediatamente dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ma i suoi effetti sono provvisori, perché questo tipo di atto perde efficacia se il Parlamento non lo converte in legge entro 60 giorni dalla sua pubblicazione.

Pertanto, allo stato e sicuramente fino al 27.12.2019, l’art. 1 D.L. 124/2019 prevede che in caso di accollo del debito d’imposta altrui (ex art. 8 c. 2 L. 212/2000):

  • è fatto divieto di procedere al relativo versamento tramite compensazione con crediti dell’accollante;
  • i pagamenti effettuati in violazione della norma si considerano non avvenuti, con applicazione di sanzioni differenziate per l’accollante e l’accollato.

Sanzioni all’Accollante:

Si applicano le sanzioni “ordinarie” (art. 13 c. 1 Dlgs 471/97):

  • se il credito indebitamente compensato è esistente: 30% del credito
  • se il credito è inesistente: dal 100 al 200% dell’importo.

Sanzioni all’Accollato:

Si applica una sanzione “speciale”:

  • pari al 30% dell’importo non versato (oltre al recupero dell’imposta ed interessi)
  • l’accollante è coobbligato in solido per gli importi.

Con delega espressa (questa volta legittima) il Legislatore ha demandato le modalità di attuazione della norma ad un provvedimento dell’Agenzia delle Entrare.

Se INPS, INAIL o Agenzia delle Entrate hanno contestato alla tua impresa un accollo indebito, stanno procedendo al recupero di somme che hai già pagato con accollo o negano il DURC positivo per ragioni attinenti alla questione trattata, contattaci. Siamo in grado di promuovere procedimenti d’urgenza per la tutela dei diritti della tua impresa e dei lavoratori che ne fanno parte.

Per approfondire la tematica, t’invitiamo a leggere il nostro contributo Accollo e Compensazione del Diritto Tributario.

Studio Legale Salata

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