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Data Aggiornamento: Giugno 2021

Visita fiscale: come e quando?

Visita fiscale: cosa cambia

Di recente introduzione è il nuovo Regolamento in tema di visita fiscale, contenuto nel decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 206/2017 entrato in vigore il 13.01.2018.

Il citato Regolamento introduce sostanziali novità in tema di visita fiscale ai lavoratori, con particolare riguardo alla categoria dei pubblici dipendenti.

Il Governo ha infatti adottato una serie di rigide misure di controllo destinate tanto ai lavoratori quanto alle autorità preposte all’accertamento.

Chi richiede la visita fiscale?

Gli accertamenti dello stato di salute del dipendente assente possono essere attivati:

  • su richiesta del datore di lavoro pubblico, nelle modalità di cui all’art. 2 del Regolamento;
  • su impulso dell’Inps.

In ogni caso l’Inps procede all’assegnazione tempestiva dei medici incaricati di effettuare le visite fiscali domiciliari.

Ambito di applicazione

Le nuove disposizioni in tema di visite fiscali sono principalmente rivolte ai lavoratori del pubblico impiego.

Ai sensi dell’art. 1 del citato Regolamento, la visita fiscale può essere richiesta, dal datore di lavoro pubblico, fin dal primo giorno di assenza dal servizio per malattia del dipendente pubblico mediante utilizzo del canale telematico messo a disposizione dall’INPS.

Modalità e orari di reperibilità per visita fiscale

Quanto alle modalità di svolgimento delle visite fiscali, l’art. 2 del Regolamento in commento prescrive che le visite fiscali possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale.

L’obbligo di reperibilità è previsto dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00 e sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.

Nonostante l’intento del Governo di equiparare le fasce di reperibilità dei dipendenti del settore privato con quelli del pubblico impiego, la normativa continua a prevedere orari diversi, essendo imposto ai lavoratori del settore privato la reperibilità tutti i giorni, compresi sabati e domeniche, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 17:00 alle ore 19:00.

Procedura

Il lavoratore deve innanzitutto comunicare lo stato di malattia al datore di lavoro e recarsi dal proprio medico curante affinché lo stesso trasmetta all’Inps il relativo certificato telematico di malattia.

L’inoltro del certificato telematico determina l’apertura della procedura di malattia presso l’Inps che, designati i medici curanti, disporrà le visite domiciliari.

Irreperibilità del lavoratore

Qualora il lavoratore non venga rintracciato presso il domicilio eletto, il medico fiscale rilascerà apposito invito a visita ambulatoriale, ai sensi dell’art. 7 del Decreto 206/2017.

Il lavoratore che non si presenta alla visita ambulatoriale perderà il 100% della retribuzione per i primi 10 giorni di malattia, a meno che non si presenti entro i successivi 10 giorni: in tal caso, se la malattia viene riscontrata, la retribuzione viene ripristinata a partire dal giorno della visita.

Il lavoratore perderà il 50% della retribuzione, per i giorni successivi al decimo e tutta la retribuzione, se non si presenterà al terzo controllo a seguito del quale può disporsi il licenziamento.

Esclusioni dall’obbligo di reperibilità

Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento, sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce orarie i lavoratori per i quali l’assenza è dovuta:

  • all’esistenza di patologie gravi per le quali è richiesta una terapia salva vita;
  • causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
  • stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

Lo Studio Legale Salata offre assistenza nella gestione delle visite fiscali al fine di garantire la corretta applicazione della normativa tanto da parte del datore di lavoro quanto da parte del lavoratore.

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