La vacanza è indiscutibilmente un’occasione di svago e di riposo che sovente, purtroppo, non si svolge secondo le legittime aspettative del turista.
Il fenomeno delle vacanze organizzate, ovvero dei pacchetti turistici all inclusive offerti alla platea di consumatori dagli operatori del settore, rappresentano tanto una comoda e facile soluzione di viaggio per il turista, dispensato dal pensare a qualsivoglia aspetto della vacanza, quanto un concreto rischio che si realizza nel momento in cui quanto programmato non viene rispettato.
In tale ultima ipotesi la vacanza è “rovinata” ed il turista subisce un danno che merita una valutazione in termini di lesione di diritto.
È bene innanzitutto precisare che la vacanza, nel senso di cui sopra, può dirsi rovinata quando il programma oggetto della stessa non si realizzi, in tutto o in parte, per cause indipendenti dalla volontà del turista.
Si tratta quindi di ipotesi, in cui i servizi contenuti all’interno dell’offerta turistica non si concretizzano poiché oggettivamente inesistenti ovvero perché irrealizzabili, con conseguente insoddisfazione, anche economica, del turista e consumatore.
Tale condizione di insoddisfazione e malcontento, rappresenta un vero e proprio danno di carattere non patrimoniale, per il ristoro del quale il turista/consumatore può, in presenza di determinati presupposti, richiedere ed ottenere un risarcimento.
Il danno da vacanza rovinata deve intendersi come il pregiudizio del turista che deriva dalla lesione del suo interesse di godere in modo pieno di un viaggio organizzato come occasione di piacere, svago o riposo senza soffrire il disagio psicofisico che accompagna la mancata realizzazione in tutto o in parte del programma previsto.
La produzione in un danno in capo al turista deriva quindi dalla mancata fruizione di quei servizi oggetto della vacanza acquistata che il professionista/venditore ha il dovere di garantire e di mettere a disposizione del turista/consumatore.
Infatti, posto che tra il turista/acquirente ed il professionista/venditore si conclude un contratto di vendita avente ad oggetto la vacanza programmata, la inesatta o mancata realizzazione della stessa si concretizza in un inadempimento contrattuale a carico del venditore che legittima il turista a risolvere il contratto e a richiedere il risarcimento del danno come sopra inteso.
L’art. 47 del D.lgs n. 70/2011 (c.d. Codice del Turismo) espressamente prevede che “nel caso in cui l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta”.
Da quanto esposto, emerge che, ai fini del risarcimento del danno da vacanza rovinata non è sufficiente il mero inadempimento del professionista / venditore, che dà sempre diritto alla risoluzione del contratto, ma è altresì necessario che tale inadempimento sia di non scarsa importanza.
Sull’interpretazione di tale espressione è recentemente intervenuta la giurisprudenza di legittimità che ha riconosciuto il risarcimento del danno da vacanza rovinata purché “sussista la gravità della lesione e la serietà del pregiudizio subito dal turista” (Cass. Sez. VI, ordinanza del 16.03.2017 n. 6830).
Pertanto, serietà e gravità del pregiudizio subito dal turista sono presupposti imprescindibili per il riconoscimento del risarcimento del danno de quo, la cui valutazione è strettamente connessa:
In conclusione, dal quadro delineato emerge chiaramente come la finalità di riposo, piacere e svago propria della vacanza, sia divenuta sempre più un elemento costitutivo e caratterizzante del rapporto contrattuale tra il turista e l’operatore del settore turistico, tale per cui la sua violazione o il suo mancato rispetto, legittimano la richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali prodotti.
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Studio Legale Salata
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