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Data Aggiornamento: Giugno 2021

Unioni Civili

Lo Stato italiano ha istituito con L. 76/2016 e regolato le unioni civili, riconoscendola come “specifica formazione sociale” ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione Italiana.

Art. 2 Cost. –> La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità`, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3 Cost. –> Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Requisiti per costituire unioni civili:

Possono costituire una valida unione civile due soggetti, anche detti “parti”, maggiorenni e dello stesso sesso. Infatti le unioni civili non si applicano alle coppie eterosessuali.

Impedimenti alle unioni civili:

La legge elenca dei casi in cui non è possibile costituire unioni civili. L’unione civile costituita in presenza di uno dei seguenti casi è nulla.

  • PRECEDENTE MATRIMONIO O UNIONE CIVILE: la parte legata da un precedente matrimonio o da precedente unione civile non può costituire un’unione civile. Infatti, le persone sposate che intendano costituire un’unione civile, dovranno prima assicurarsi che siano cessati gli effetti civili del matrimonio o che lo stesso sia stato dichiarato nullo. Allo stesso modo, le persone già legate da un’unione civile, non possono contrarne un’altra.
  • INTEDIZIONE: le persone interdette per infermità di mente non possono contrarre un’unione civile.
  • RAPPORTI DI PARENTELA: non possono costituire una valida unione civile le parti legate dai seguenti rapporti di parentela:
  • Ascendenti e discendenti in linea retta;
  • Fratelli e sorelle germani, consanguinei, uterini;
  • I figli adottivi della stessa persona;
  • Lo zio ed il nipote;
  • La zia e la nipote;
  • Gli affini in linea retta o collaterale di secondo grado;
  • L’adottante, l’adottato ed i suoi discendenti;
  • L’adottato ed il coniuge dell’adottante;
  • L’adottante ed il coniuge dell’adottato
  • CONDANNE: le persone condannate in via definitiva per omicidio consumato o tentato nei confronti di un soggetto congiunto o unito civilmente con una persona non possono costituire una unione civile con quest’ultima.

Come si costituisce una Unione Civile?

Per costituire le unioni civili non c’è bisogno di pubblicazioni, necessarie solo per contrarre matrimonio.

Infatti, per costituire un’unione civile le parti debbono recarsi innanzi all’ufficiale di stato civile, alla presenza di due testimoni, ed effettuare la dichiarazione.

Requisiti della dichiarazione di unione civile:

La legge non specifica il contenuto della dichiarazione, ma si desume che essa debba contenere:

  1. Dati anagrafici delle parti;
  2. Residenza delle parti;
  3. L’eventuale scelta del cognome;
  4. L’eventuale scelta del regime patrimoniale da adottare;
  5. La manifestazione di volontà di voler costituire un’unione civile;

L’ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile nell’archivio dello stato civile.

Effetti dell’Unione Civile:

  • ASSISTENZA E COABITAZIONE: dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza materiale e morale, nonché alla coabitazione. La norma non prevede l’obbligo di fedeltà, come invece avviene per il matrimonio;
  • DOVERE DI CONTRIBUIRE AI BISOGNI COMUNI: le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e capacità lavorative, professionali e casalinghe, a contribuire ai bisogni comuni.
  • DOVERE DI CONCORDARE LA RESIDENZA ED INDIRIZZO DELLA VITA: le parti debbono concordare tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissare una residenza comune.

Cosa succede in caso di violazione dei doveri derivanti dall’Unione civile?

La violazione dei doveri derivanti dall’unione civile può portare ad una responsabilità per danni all’integrità psicofisica e più in generale alla salute della parte che la subisce. La violazione dei doveri predetti non può in nessun caso portare ad una denuncia di addebito.

Scioglimento delle Unioni Civili:

A differenza del regime matrimoniale, per le Unioni civili è previsto lo scioglimento diretto, senza necessità della procedura di separazione. Lo scioglimento può intervenire per mezzo di negoziazione assistita o accordo innanzi al sindaco.

Oltre che per volontà delle parti, l’unione civile può essere sciolta anche in caso di morte di una delle parti, condanna penale di una delle parti per determinati reati, cambiamento di sesso di una delle parti.

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