Lo Stato italiano ha istituito con L. 76/2016 e regolato le unioni civili, riconoscendola come “specifica formazione sociale” ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione Italiana.
Art. 2 Cost. –> La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità`, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 3 Cost. –> Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Possono costituire una valida unione civile due soggetti, anche detti “parti”, maggiorenni e dello stesso sesso. Infatti le unioni civili non si applicano alle coppie eterosessuali.
La legge elenca dei casi in cui non è possibile costituire unioni civili. L’unione civile costituita in presenza di uno dei seguenti casi è nulla.
Per costituire le unioni civili non c’è bisogno di pubblicazioni, necessarie solo per contrarre matrimonio.
Infatti, per costituire un’unione civile le parti debbono recarsi innanzi all’ufficiale di stato civile, alla presenza di due testimoni, ed effettuare la dichiarazione.
La legge non specifica il contenuto della dichiarazione, ma si desume che essa debba contenere:
L’ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile nell’archivio dello stato civile.
La violazione dei doveri derivanti dall’unione civile può portare ad una responsabilità per danni all’integrità psicofisica e più in generale alla salute della parte che la subisce. La violazione dei doveri predetti non può in nessun caso portare ad una denuncia di addebito.
A differenza del regime matrimoniale, per le Unioni civili è previsto lo scioglimento diretto, senza necessità della procedura di separazione. Lo scioglimento può intervenire per mezzo di negoziazione assistita o accordo innanzi al sindaco.
Oltre che per volontà delle parti, l’unione civile può essere sciolta anche in caso di morte di una delle parti, condanna penale di una delle parti per determinati reati, cambiamento di sesso di una delle parti.
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Per ulteriori approfondimenti puoi consultare anche i nostri contributi: “Da ferragosto le prime unioni civili” e “Convivenza di fatto”
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