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Data Aggiornamento: Agosto 2021

Titolo Esecutivo Europeo

La Corte di Giustizia si è recentemente pronunciata in materia di certificazione dei titoli esecutivi europei all’interno dell’Unione (Corte di Giust. UE, III Sez., 16 giugno 2016, causa C-511/14).

Una sentenza contumaciale di livello nazionale può essere sufficiente per far valere un titolo esecutivo in altri Paesi europei, ma con riserva. «La procedura di certificazione di una decisione giudiziaria quale titolo esecutivo europeo deve necessariamente ricevere una qualificazione autonoma rispetto alle norme processuali dei singoli Paesi membri».

La questione ruota attorno alla nozione di “credito non contestato”, di cui all’art. 3, paragrafo 1, comma 2. In pratica, per avviare l’esecuzione in un altro Paese Ue, il titolo dovrà rispettare i parametri autonomi del regolamento n. 805/2004, ed in particolare le garanzie procedurali minime indicate in tale fonte normativa, poste a presidio delle garanzie difensive del debitore, indipendentemente dalle regole procedurali interne dello Stato membro dell’esecuzione. Il credito è non contestato “se il debitore non agisce in alcun modo per opporvisi, non osservando l’invito di un giudice a notificare per iscritto l’intenzione di difendere la propria causa o non comparendo in udienza”.

La sentenza va letta in combinato disposto con la decisione Corte di Giust. UE, IV Sez., 17 dicembre 2015 (causa C‐300/14), secondo cui per ottenere la certificazione di un titolo esecutivo europeo, “il giudice investito di una tale domanda deve assicurarsi che il suo diritto nazionale consenta, effettivamente e senza eccezioni, un riesame completo, in fatto e in diritto, di una tale decisione nelle due ipotesi previste da tale disposizione e che esso consenta di prorogare i termini per proporre un ricorso avverso una decisione relativa a un credito non contestato, non solo unicamente in caso di forza maggiore, ma altresì qualora altre circostanze straordinarie, per ragioni non imputabili al debitore, non abbiano dato a quest’ultimo la possibilità di contestare il credito in questione”.

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