Nel caso di testamento revocato e mancata accettazione dell’eredità, non sorge alcun obbligo di pagamento dell’imposta di successione. È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 14063/2025, che conferma l’illegittimità della pretesa fiscale avanzata dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di un soggetto mai divenuto erede.
Se non hai mai accettato l’eredità — né in forma espressa né tacita — non sei tenuto a pagare.
A stabilirlo è la Corte di Cassazione con la citata sentenza n. 14063/2025, che ha respinto le pretese dell’Agenzia delle Entrate.
Questa decisione fa chiarezza su un punto cruciale: non si diventa eredi solo perché si è nominati in un testamento, soprattutto se quel testamento è stato successivamente revocato.
Nel contesto delle controversie fiscali in materia successoria, la Corte di Cassazione, con la citata sentenza, ha fornito un importante chiarimento riguardo all’obbligo di versamento dell’imposta di successione in presenza di un testamento revocato.
Il caso analizzato dalla Suprema Corte vede protagonista un contribuente inizialmente designato come erede universale in un primo testamento. Tuttavia, prima del decesso, la de cuius ha redatto due nuovi testamenti, con i quali ha revocato espressamente il precedente, nominando un’altra persona come erede.
La decisione della Cassazione si basa su tre elementi fondamentali:
individuando erroneamente il contribuente come soggetto obbligato in base al primo testamento, ormai privo di effetti giuridici.
La sentenza n. 14063/2025 conferma un principio fondamentale: l’imposta di successione è dovuta solo da chi acquisisce effettivamente la qualità di erede. In assenza di accettazione e in presenza di una revoca testamentaria valida, non si può configurare alcun obbligo tributario.
No, perché in assenza di accettazione dell’eredità e in presenza di un testamento revocato, non si perfeziona il presupposto impositivo previsto dal D.lgs. 346/1990.
Il contribuente ha quindi presentato ricorso e ottenuto ragione in giudizio, poiché non avendo mai acquisito la qualifica di erede, non era tenuto al pagamento dell’imposta.
Il giudice ha precisato che la sola designazione testamentaria non comporta alcun obbligo fiscale se il testamento è stato annullato e l’eredità non è stata accettata.
Infine, la Corte di Cassazione ha confermato che non sorge alcun obbligo tributario senza accettazione dell’eredità, chiarendo che in caso di testamento revocato e mancata accettazione, l’imposta di successione non è dovuta e ogni pretesa dell’Agenzia delle Entrate è illegittima e impugnabile.
No. L’Agenzia delle Entrate ha sostenuto che la soggettività passiva del contribuente permane fino a un’eventuale rinuncia.
Ma la Cassazione ha smentito questa tesi, chiarendo che: “La soggettività passiva dell’imposta non dipende dalla rinuncia, ma dalla validità della chiamata ereditaria e dalla successiva accettazione”.
Se il testamento è revocato, la chiamata all’eredità cessa di esistere e non si diventa eredi.
Cosa dice la legge sulla revoca del testamento e sull’imposta di successione?
Secondo il Codice Civile:
1) Quando il testamento che ti indica come erede è stato revocato;
2) Quando non hai mai accettato l’eredità, né espressamente né con comportamenti che valgano come accettazione tacita;
3) Quando non sussiste una valida chiamata all’eredità.
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