L’art. 119, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 e s.m.i. disciplina gli “incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici”.
L’art. 121, D.L. n. 34/2020 e s.m.i. disciplina la “opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali”.
La normativa, oggetto di numerose modifiche, consente al committente di far eseguire i lavori senza anticipare somme di danaro (o pagando meno del costo dell’opera, grazie allo sconto in fattura), e di ottenere un beneficio fiscale corrispondente all’importo dovuto.
Si prevede che i ritardi e/o la mancata esecuzione dei lavori da parte delle società appaltatrici genererà un significativo contenzioso.
La materia è articolata e coinvolge diversi aspetti del diritto:
Cosa succede se l’appaltatore è inadempiente?
In caso di mancato avvio dei lavori, se non si riesce a trovare un nuovo appaltatore, l’unica alternativa alla risoluzione del contratto è l’avvio di una procedura giudiziale. Tale azione sarà finalizzata ad ottenere una sentenza che condanni l’impresa ad adempiere e, contestualmente, ottenere che il giudice stabilisca la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento.
Valgono in tali ipotesi le norme codicistiche in materia di appalto oltre che il contratto sottoscritto tra le parti. Sul punto rimandiamo al contributo relativo alla disciplina generale del contratto di appalto in ottica Superbonus
Allo stato, dati pure i tempi della giustizia italiana, non si rinvengono molte pronunce giurisprudenziali e, peraltro, le sentenze sino ad oggi emesse, potrebbero, di fatto, rimanere inattuate se le imprese dovessero essere sottoposte a liquidazione giudiziale ovvero dovessero essere cancellate dal Registro delle Imprese.
Per la sua attualità, segnaliamo la sentenza del Tribunale di Frosinone del 2.11.2023, n. 1080 che ha accolto la richiesta spiegata da un Condominio contro l’Impresa appaltatrice, dichiarando la risoluzione del contratto per inadempimento grave della ditta con conseguente condanna alla restituzione della somma versata.
Tale sentenza, tuttavia, considerando la possibilità di accedere ad altri benefici non ha riconosciuto il danno per perdita di chance e ha riconosciuto al Condominio a titolo di danno solo la differenza tra la detraibilità massima (110%) e quella ancora possibile (90%), riconoscendo quindi solo il delta del 10%.
Altra sentenza importante è la Sentenza n. 1245/2023 del 20.10.2023 del Tribunale di Pavia che ha giudicato una domanda di accertamento della impossibilità di esecuzione del contratto e contestuale domanda di risoluzione con istanza risarcitoria.
La sentenza, richiama la disciplina in materia ed evidenzia che l’art. 1453 cod. civ. consente di poter richiedere la risoluzione per inadempimento di un contratto anche quando il giudizio è stato iniziato per ottenere l’adempimento, posto che la scelta di chiedere l’adempimento non è irrevocabile come avviene nella ipotesi contraria, attesa la inammissibilità di domandare l’adempimento a fronte di una originaria domanda di risoluzione.
La domanda di esatto adempimento, per il suo accoglimento, necessita non solo della prova dell’inadempimento ma anche la individuazione della attività tutta da svolgere in virtù del contratto.
È noto, infatti, che la decisione emanata deve poter essere eseguita coattivamente in assenza di adempimento spontaneo della decisione; se ne ricava, pertanto, come sia onere del giudicante, ai fini di una eventuale azione esecutiva ex art. 612 c.p.c., quello di procedere ad individuazione ed elencazione delle lavorazioni tutte possibili.
Esaminando la fattispecie concreta il Giudice accoglieva la domanda principale svolta con condanna dell’appaltatrice alla corretta esecuzione del contratto.
L’attrice chiedeva, altresì, la rifusione dei danni patiti a seguito dell’inadempimento.
I danni, in tal caso, venivano connessi al solo ritardo nella esecuzione dei lavori e pertanto relativi ai maggiori costi sostenuti per le utenze, costi che non sarebbero stati sostenuti nel caso specifico ove vi fosse stata la pronta installazione dell’impianto fotovoltaico.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, quindi, accertava e dichiarava l’inadempimento dell’impresa convenuta relativamente al contratto intercorso con la parte attrice e per l’effetto condannava l’appaltatrice alla perfetta e integrale esecuzione del detto contratto con il perfezionamento degli interventi mancanti.
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