La successione si definisce testamentaria quando un soggetto dispone delle sue sostanze per il tempo successivo alla propria morte mediante la redazione di un testamento, con cui determina i soggetti beneficiari e le rispettive quote. Il testamento può contenere sia disposizioni patrimoniali che disposizioni morali.
Il testamento può essere:
I primi tre costituiscono esempio di testamenti ordinari.
Il testamento olografo (art. 602 c.c.) è il testamento interamente scritto di pugno dal testatore con apposizione della data e deve essere firmato, dal testatore, alla fine delle disposizioni. la mancanza di autografia e di sottoscrizione comporta la nullità (art. 606 c.c.) mentre, per ogni altro difetto di forma, (ad es omessa o incompleta indicazione della data) la conseguenza è l’annullabilità.
Il testamento pubblico (art. 603 c.c.) è ricevuto da un Notaio, alla presenza di due testimoni. Il testatore dichiara al Notaio le sue volontà che verranno scritte nell’atto a cura del Notaio il quale al termine, ne dà lettura. Il testamento pubblico verrà conservato nel repertorio del notaio sino a quando quest’ultimo non verrà a conoscenza della morte del testatore.
Il testamento segreto (poco conosciuto e poco diffuso) può essere consegnato dal testatore già sigillato al Notaio o può essere direttamente sigillato dal Notaio nel momento in cui lo riceve. La consegna deve avvenire alla presenza di due testimoni e sulla busta si scrive l’atto di ricevimento, dando atto della consegna al Notaio e della dichiarazione che si tratta di un testamento segreto.
Può essere interamente scritto di pugno dal testatore e sottoscritto in calce, ma è valido anche se scritto da terzi o a macchina, o con il computer, purché firmato in ogni mezzo foglio e anche se non reca alcuna data.
Se manca la redazione per iscritto, da parte del Notaio, delle dichiarazioni del testatore o la sottoscrizione dell’uno o dell’altro, il testamento segreto è nullo.
Può essere ritirato in ogni momento dal testatore dalle mani del Notaio che in tali ipotesi redigerà un verbale di restituzione che viene sottoscritto dal testatore, da due testimoni e dal Notaio.
Oltre a predetti testamenti ordinari la legge prevede anche alcune forme di testamenti speciali quando ricorrono le seguenti condizioni:
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