La successione è il fenomeno giuridico per mezzo del quale un soggetto subentra ad un altro nella titolarità di uno o più diritti appartenenti al defunto. La successione si apre nel tempo e nel luogo del decesso.
Il fenomeno successorio è relativo alla trasmissione della ricchezza tra generazioni cosicché il regime giuridico della successione mortis causa è rimessa alle decisioni discrezionali del testatore.
Il legislatore limita la libertà del testatore in quanto riserva, a favore degli stretti congiunti, una quota del patrimonio (quota legittima o indisponibile), variabile a seconda del numero e della qualità degli aventi diritto. Tale quota è determinata tenendo conto anche delle donazioni effettuate in vita dalla persona deceduta.
Le disposizioni testamentarie che superano il limite di legge sono valide se non impugnate dagli eredi. Il testatore può disporre come preferisce della quota disponibile.
La successione legittima ha come presupposti la mancanza di un valido testamento e l’esistenza di un titolo a succedere. La successione legittima si apre quando manca in tutto o in parte un testamento.
La successione necessaria si apre anche in presenza di un testamento o di donazioni, con le quali il defunto abbia leso le quote riservate agli eredi legittimari.
In assenza di testamento è la legge a dettare i criteri per la devoluzione del patrimonio.
Nella successione legittima la legge individua cinque categorie di soggetti (c.d. successibili) che possono diventare eredi: il coniuge; i discendenti; gli ascendenti e i collaterali; gli altri parenti e, da ultimo, lo Stato secondo le regole dell’art. 565 e seguenti cod. civ.
Il legislatore dispone, in merito alla successione, le seguenti quote:
Nel caso in cui i genitori non possano o non vogliano venire alla successione e vi sono ulteriori ascendenti, il patrimonio si devolverà a loro; nel caso di assenza di discendenti, ascendenti, fratelli e sorelle o loro discendenti, la successione si devolverà in favore dei parenti entro il sesto grado (figli dei cugini).
Nel caso di concorrenza, unitamente ai soggetti suddetti, del coniuge, le quote saranno diversamente distribuite:
Se il de cuius per effetto di atti di disposizione, o di donazioni, oppure in caso di testamento, viola la legittima, per reintegrare la quota di legge occorre proporre da parte degli interessati l’azione di riduzione disciplinata dagli artt. 553 e ss. c.c., con la quale si chiederà al Tribunale la dichiarazione di invalidità (integrale o parziale) degli atti, inter vivos o mortis causa, che hanno prodotto la lesione
L’azione di riduzione, di fatto, consta di tre diverse azioni, a seconda dei soggetti nei cui confronti viene eseguita:
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