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Data Aggiornamento: Agosto 2021

Successione legittima e azione di riduzione

La successione è il fenomeno giuridico per mezzo del quale un soggetto subentra ad un altro nella titolarità di uno o più diritti appartenenti al defunto. La successione si apre nel tempo e nel luogo del decesso.

Il fenomeno successorio è relativo alla trasmissione della ricchezza tra generazioni cosicché il regime giuridico della successione mortis causa è rimessa alle decisioni discrezionali del testatore.

Il legislatore limita la libertà del testatore in quanto riserva, a favore degli stretti congiunti, una quota del patrimonio (quota legittima o indisponibile), variabile a seconda del numero e della qualità degli aventi diritto. Tale quota è determinata tenendo conto anche delle donazioni effettuate in vita dalla persona deceduta.

Le disposizioni testamentarie che superano il limite di legge sono valide se non impugnate dagli eredi. Il testatore può disporre come preferisce della quota disponibile.

Successione Legittima

La successione legittima ha come presupposti la mancanza di un valido testamento e l’esistenza di un titolo a succedere. La successione legittima si apre quando manca in tutto o in parte un testamento.

La successione necessaria si apre anche in presenza di un testamento o di donazioni, con le quali il defunto abbia leso le quote riservate agli eredi legittimari.

In assenza di testamento è la legge a dettare i criteri per la devoluzione del patrimonio.

Nella successione legittima la legge individua cinque categorie di soggetti (c.d. successibili) che possono diventare eredi: il coniuge; i discendenti; gli ascendenti e i collaterali; gli altri parenti e, da ultimo, lo Stato secondo le regole dell’art. 565 e seguenti cod. civ.

Le quote nella successione legittima

Il legislatore dispone, in merito alla successione, le seguenti quote:

  • nel caso succedano solo i figli, questi ereditano in parti uguali;
  • nel caso un soggetto muoia senza figli, fratello o sorelle o loro discendenti, succedono i genitori in parti uguali;
  • nel caso non vi siano nemmeno i genitori, succederanno per metà gli ascendenti della linea materna e per metà della linea paterna. Nel caso gli ascendenti siano di grado diverso, il grado più vicino esclude gli altri;
  • nel caso muoia una persona senza figli, genitori o ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali: i fratelli e sorelle unilaterali succedono per metà della quota; nel caso di concorso tra genitori e fratelli e sorelle, sono ammessi tutti ed i genitori avrà almeno la metà del patrimonio.

Nel caso in cui i genitori non possano o non vogliano venire alla successione e vi sono ulteriori ascendenti, il patrimonio si devolverà a loro; nel caso di assenza di discendenti, ascendenti, fratelli e sorelle o loro discendenti, la successione si devolverà in favore dei parenti entro il sesto grado (figli dei cugini).

Nel caso di concorrenza, unitamente ai soggetti suddetti, del coniuge, le quote saranno diversamente distribuite:

  • se il coniuge concorre con i figli, egli ha diritto alla metà dell’eredità nel caso in cui concorra con un solo figlio, mentre ha diritto ad un terzo nel caso in cui concorre con più figli;
  • se il coniuge concorre con ascendenti, fratelli e sorelle, al coniuge sono devoluti i due terzi dell’eredità, salvo il diritto ad un quarto degli ascendenti;
  • se il coniuge non concorre con discendenti, ascendenti, fratelli o sorelle, al coniuge si devolve l’intera eredità;
  • se il coniuge, al quale non sia addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, viene alla successione come un coniuge non separato. Nel caso di addebito ha diritto ad un assegno vitalizio solamente nel caso in cui, al momento dell’apertura della successione, godeva degli alimenti.

Violazione di legittima

Se il de cuius per effetto di atti di disposizione, o di donazioni, oppure in caso di testamento, viola la legittima, per reintegrare la quota di legge occorre proporre da parte degli interessati l’azione di riduzione disciplinata dagli artt. 553 e ss. c.c., con la quale si chiederà al Tribunale la dichiarazione di invalidità (integrale o parziale) degli atti, inter vivos o mortis causa, che hanno prodotto la lesione

L’azione di riduzione, di fatto, consta di tre diverse azioni, a seconda dei soggetti nei cui confronti viene eseguita:

  1. l’azione di riduzione in senso stretto, che ha lo scopo di far dichiarare l’inefficacia (totale o parziale) delle disposizioni testamentarie e/o delle donazioni che eccedono la quota di cui il de cuius poteva disporre;
  2. l’azione di restituzione contro i beneficiari delle disposizioni ridotte, con la quale esperita l’azione di riduzione in senso stretto, si tende a far recuperare ai legittimari quanto ancora presente nel patrimonio dei soggetti beneficiati;
  3. l’azione di restituzione contro i terzi acquirenti, con pari finalità recuperatorie identiche alla precedente ma esperibile nei confronti degli aventi causa dal soggetto beneficiato.
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