Accade sempre più spesso che le persone anziane non possano essere accudite dai propri familiari e vengano collocate in RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale), R.S.S.A. (Residenza Sociosanitaria Assistenziale) per anziani ovvero in Case di cura o Case di riposo.
La Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) è una struttura sociosanitaria residenziale che solitamente accoglie anziani non autosufficienti, ovvero adulti disabili, che necessitano di assistenza medica, infermieristica e riabilitativa a tempo pieno.
La collocazione di tali categorie determina che una delle caratteristiche essenziali della RSA è la presenza costante di infermieri e medici (i primi h24 mentre i secondi hanno un orario di visita e sono disponibili su chiamata), oltre che di personale specificamente qualificato per garantire lo svolgimento delle attività quotidiane con le persone accolte nella struttura.
Le RSA sono configurate come strutture para-ospedaliere e possono avere natura privata o pubblica.
Per quanto riguarda la retta, nel caso l’RSA sia privata, il pagamento è interamente a carico dell’Ospite o dei familiari; se, al contrario, la struttura è pubblica, si può concordare l’accesso con l’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune e usufruire di tariffe agevolate.
Le R.S.S.A. (Residenza Sociosanitaria Assistenziale per anziani) sono delle strutture sociosanitarie residenziali territoriali che forniscono assistenza a persone di età superiore ai 64 anni affette da gravi deficit psico-fisici o da demenze senili, morbo di Alzheimer e demenze correlate.
Le Casa di riposo sono strutture destinate a garantire una residenza agli anziani che sono, almeno in parte, ancora autosufficienti.
Nelle Case di riposo vengono garantite l’assistenza tutelare e infermieristica, così come l’eventuale somministrazione di farmaci, tuttavia, dato che gli ospiti sono (parzialmente) autosufficienti, il personale medico, a differenza delle RSA, non è costantemente presente.
Come la RSA, la Casa di Riposo può essere gestita da privati o da un ente pubblico; nel primo caso la retta è a carico dell’Ospite, mentre nel secondo l’accesso avviene tramite richiesta presso l’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune
Sono presenti nel territorio anche le Case di Cura, che accolgono anziani parzialmente autosufficienti ma affetti da patologie acute e che conseguentemente devono essere seguiti da personale sanitario specializzato, oltre che dagli operatori sociosanitari.
Trattandosi quasi sempre di residenze private, il pagamento della retta è totalmente a carico dell’Ospite o dei suoi familiari.
Al fine di evidenziare la natura della responsabilità occorre considerare la diversità delle strutture indicate.
Per le Case di riposo, la responsabilità riguarderà essenzialmente l’assistenza al di fuori dell’ambito sanitario. Il rapporto tra Casa di ricovero per anziani e gli ospiti è definito “locatio operis” ed è caratterizzato dall’obbligo della struttura di erogare prestazioni di tipo organizzativo, connesse all’assistenza agli anziani, alla sicurezza delle attrezzature, dei macchinari, alla vigilanza ed alla custodia degli ospiti. Con il contratto stipulato, la Casa di ricovero assume l’obbligo di salvaguardia dell’anziano contro le aggressioni provenienti dalla struttura medesima o comunque rientranti nella sfera di controllo di esse. Da tale obbligo di garanzia e dal suo inadempimento sorge il relativo diritto risarcitorio dell’ospite o dei suoi aventi causa, in caso di omesso impedimento degli eventi che arrechino danno all’ospite della struttura. A titolo esemplificativo, dunque, si potrà fare causa qualora si possa dimostrare che il personale non ha assistito in maniera confacente l’ospite ovvero, ad esempio, qualora si possa dimostrare che per incompetenza o negligenza sia stata causata all’ospite della struttura una caduta, ovvero in tutte le ipotesi in cui l’assistenza prestata non sia adeguata.
Nel caso, invece, di una Casa di Cura o di una Residenza Sanitaria Assistenziale, la responsabilità riguarderà anche e soprattutto l’assistenza sanitaria.
La responsabilità civile della RSA e RSSA è anzitutto di tipo contrattuale ex art. 1218 Cod. Civ. e la struttura ovviamente risponde dell’operato dei propri ausiliari ex art. 1228 Cod. Civ. Il tema della qualificazione della responsabilità della struttura sanitaria come contrattuale ex artt. 1218 e ss. c.c., ovvero extracontrattuale (o aquiliana), ex artt. 2043 e ss. c.c., è stato oggetto di contrasti giurisprudenziali. Tali contrasti sono stati risolti dalla riforma Gelli Bianco (legge 24/2017), che ha chiarito definitivamente il profilo della responsabilità ascrivibile ai soggetti che possono essere chiamati in causa per il risarcimento del danno – patrimoniale e non patrimoniale – connesso alla inesatta prestazione da parte del medico e del personale paramedico ovvero della struttura.
La Legge 24/2017 ha infatti qualificato la responsabilità della struttura sanitaria come contrattuale ex art. 1218 c.c. e ss. laddove, la medesima legge, qualifica quella dell’esercente la professione sanitaria come extracontrattuale ex artt. 2043 c.c. e ss.
Infine, si precisa che sussiste anche responsabilità penale nel caso di omissione di assistenza in danno dei pazienti ricoverati con conseguente responsabilità penale dei gestori (Cass. pen., sez. III, dep. 9 marzo 2022, n. 8169).
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