Il Decreto Legge n.118 del 24 agosto 2021 ha introdotto nuovi strumenti a sostegno delle aziende in crisi.
Le novità più importanti sono rappresentate dagli strumenti di composizione negoziata della crisi e dalla convenzione di moratoria che si configurano come alternative percorribili per la ristrutturazione o il risanamento aziendale.
Per aiutare le aziende in crisi il D.L. 118/2021 introduce un percorso volontario ed extragiudiziale definito “Composizione negoziata della crisi”. Entrerà in vigore dal 15 novembre 2021.
La procedura viene avviata su istanza dell’imprenditore, prevede la nomina di un esperto, con il compito di affiancare e non sostituire l’imprenditore nell’intero percorso di negoziazione. Non richiede il ricorso al tribunale.
Questo strumento è indicato per le aziende che hanno le potenzialità necessarie per rimanere sul mercato, anche mediante la cessione dell’azienda o di un ramo di essa.
Le trattative sono condotte in maniera riservata e autonoma, tra l’imprenditore e le parti interessate tremite l’ausilio dell’esperto.
L’attivazione della procedura prevede anche un pacchetto di incentivi e agevolazioni. Tra questi, la previsione di interessi sui debiti tributari pari alla misura legale, sanzioni tributarie alla misura minima e riduzione alla metà di sanzioni e interessi sui debiti fiscali sorti prima del deposito dell’istanza.
Nel corso delle trattative, l’imprenditore mantiene il controllo dell’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’azienda. Nel caso di rischio concreto di insolvenza, dovrà tuttavia agire in modo tale da evitare pregiudizio al recupero della “sostenibilità economico, finanziaria e patrimoniale” della sua stessa attività.
L’imprenditore deve informare preventivamente l’esperto, per iscritto, del compimento di atti di straordinaria amministrazione, come pure dell’esecuzione di pagamenti che non sono coerenti con le prospettive di risanamento.
Nell’ipotesi in cui, nonostante la segnalazione di perplessità di quest’ultimo all’imprenditore e all’organo di controllo, l’atto venga compiuto, l’imprenditore avrà l’obbligo di informare immediatamente l’esperto. Quest’ultimo, nei successivi 10 giorni, dovrà manifestare il proprio dissenso nel registro delle imprese se ritiene che la scelta posta in essere dall’imprenditore possa pregiudicare gli interessi dei creditori.
L’istanza di accesso alla composizione negoziata viene effettuata dall’imprenditore attraverso il sito istituzionale di ciascuna Camera di Commercio.
All’istanza vanno allegati i seguenti documenti:
Il decreto legge ha previsto l’immediata entrata in vigore (dal 25 agosto 2021) del pacchetto di norme che facilitano il ricorso alle soluzioni negoziate e agli strumenti alternativi al fallimento. Tra questa, la «convenzione di moratoria» che permette all’imprenditore di accordarsi con i creditori per dilazionare scadenze e impegni o l’estensione dell’efficacia degli accordi di ristrutturazione a tutti i creditori non aderenti.
Tale strumento è, infatti, una convenzione stipulata tra l’impresa debitrice e una o più banche o intermediari finanziari. La convenzione è diretta, ai sensi del comma 5 dell’art. 182-septies “a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi attraverso una moratoria temporanea dei crediti nei confronti di una o più banche o intermediari finanziari”.
Tale soluzione negoziata non si configura dunque come una procedura di soddisfazione del credito, ma solo come un intervento volto a dilazionarle l’esigibilità.
Ha natura ordinariamente extraprocessuale, non essendo previsto un necessario intervento omologatorio del tribunale.
L’intervento del Tribunale è previsto solo nel caso in cui i creditori non aderenti alla convenzione di moratoria propongano opposizione avverso la stessa.
Il comma 5 dell’art. 182-septies della L.F. stabilisce oggi che “la convenzione di moratoria, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, produce effetti anche nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari non aderenti se questi siano stati informati dell’avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede, e un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), attesti l’omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici fra i creditori interessati dalla moratoria».
Le banche e gli intermediari non aderenti possono proporre opposizione entro trenta giorni dalla comunicazione della convenzione e della relazione, chiedendo che la convenzione non produca effetti nei loro confronti.
Il tribunale, con decreto motivato, decide sulle opposizioni, verificando la sussistenza delle condizioni richieste al fine di valutare eventuali abuso dello strumento e strumentalizzazioni in danno dei creditori.
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