Con la sentenza in commento il Consiglio di Stato torna a misurarsi con la disciplina ‘anti-stalking’ e in particolare con le modalità attraverso le quali il Questore può emettere il provvedimento di ammonizione previsto dall’art. 8, Decreto-legge n. 11/2009 (su questi aspetti e con dispositivo analogo al presente Cfr. Cons. St., Sez. III, 6 giugno 2016, n. 2419).
Quest’ultimo, com’è noto, stabilisce che – fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all’art. 612 bis c.p. – la persona offesa da condotte persecutorie o vessatorie « può esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta. […]»; «il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento».
All’origine della presente controversia vi è l’impugnazione da parte dell’interessato del provvedimento con il quale il Questore della Provincia di Bologna lo ha ammonito e invitato ad astenersi dal porre in essere atti persecutori nei confronti di una donna.
In particolare, l’appellante, tra le varie censure, ha lamentato la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, previsto dall’art. 7 della legge n. 241 del 1990; tale omissione avrebbe, infatti, comportato un difetto di istruttoria nell’azione dell’Amministrazione che, al contrario, avrebbe dovuto sentire le ‘persone informate dei fatti’.
Non solo. Il provvedimento impugnato sarebbe stato illegittimo perché fondato anche su episodi risalenti al 2007, dunque anteriori all’entrata in vigore del Decreto-legge n. 11/2009.
Ebbene, i Giudici di Palazzo Spada, confermando la pronuncia di primo grado emessa dal TAR per l’Emilia Romagna (Sede di Bologna), hanno rigettato l’appello sulla base della seguente interpretazione del dato normativo: “il Questore, nell’ambito dei suoi poteri discrezionali, può valutare il se ed il quando emanare il provvedimento di ammonizione: oltre ad essere titolare del potere di emettere o meno la misura, egli può decidere se emanare senza indugio il provvedimento di ammonizione, oppure se le circostanze consentano di avvisare il possibile destinatario dell’atto, con l’avviso di avvio del procedimento, previsto dall’art. 7 della legge n. 241 del 1990.
Ciò si spiega – prosegue il Consiglio di Stato – perché l’eventuale anche lieve differimento dell’emanazione del provvedimento può avere gravi e a volte anche irreversibili conseguenze per chi abbia segnalato i fatti all’autorità di pubblica sicurezza.”
La decisione risulta, poi, di estremo interessante laddove esclude l’illegittimità del provvedimento di ammonizione in quanto fondato su eventi o condotte anteriori all’entrata in vigore del Decreto-legge n. 11/2009.
Detto provvedimento, infatti, non solo “non comporta l’irrogazione di una sanzione penale” – “sicché il principio di irretroattività risulta non propriamente richiamato” –, ma la ratio e il testo del medesimo art. 8 mirano proprio “ad evitare che possano degenerare le situazioni, anche quelle sorte prima dell’entrata in vigore di quella legge”.
Secondo il Consiglio di Stato, dunque, il Questore, mediante i provvedimenti di ammonizione, ha il potere di porre rimedio anche alle situazioni sorte prima dell’entrata in vigore del Decreto-legge citato.
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