Le spese straordinarie relative ai figli sono quelle somme che i genitori sono tenuti a sostenere in ipotesi di separazione o divorzio.
Frequentemente accade che il giudice disponga, ai sensi dell’art. 337 ter c.c., a carico del genitore non collocatario, l’obbligo di corrispondere un assegno mensile che comprenda le spese ordinarie, ovvero quelle necessarie a far fronte alle basilari esigenze di vita dei figli nonché ad una loro sana crescita, formazione ed educazione.
La Corte di Cassazione ha sancito che le ”spese straordinarie” non possano mai ritenersi comprese in modo forfettario all’interno della somma da corrispondere con l’assegno periodico, rischiando contrariamente di recare pregiudizio al minore.
Le spese straordinarie, quindi, non possono essere preordinate a causa della loro imprevedibilità e imponderabilità.
Le spese straordinarie devono essere ripartite tra i due genitori nella misura del 50 %, tuttavia il giudice può disporre una differente ripartizione delle stesse oppure imporre che debbano essere sostenute da uno solo dei genitori, ad esempio nel caso in cui uno dei due sia particolarmente benestante.
Nel caso in cui le spese straordinarie vengano ripartite in egual misura tra i due genitori è possibile che sia uno solo a provvedere al pagamento delle stesse, anche se potrà successivamente chiedere all’altro la quota di sua spettanza.
Le spese straordinarie si dividono in due categorie:
Solitamente tutte le spese straordinarie devono essere concordate tra i genitori. Prima di sostenere ciascuna di queste spese, infatti, il genitore proponente dovrà ottenere il consenso dall’altro genitore. In mancanza di detto consenso non potrà chiedere la ripetizione del 50%. Il silenzio del genitore che riceve la richiesta è valutato come assenso/consenso tacito. Soprattutto in casi di forte conflittualità consigliamo sempre di ricevere la posta, con particolare attenzione alle raccomandate. Sul tema suggeriamo di leggere il nostro contributo “Raccomandata, perchè riceverla sempre”.
Le spese straordinarie non concordate sono quelle urgenti, ovvero quelle per le quali non possibile aspettare il consenso dell’altro genitore, come è il caso delle spese mediche urgenti e indifferibili.
È opportuno precisare che la determinazione delle spese come straordinarie è rimessa alla valutazione di ciascun Tribunale. Ciò comporta che la classificazione della spesa come ordinaria o straordinaria può variare da luogo a luogo.
Pertanto bisognerà far riferimento al PROTOCOLLO PER I PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA adottato da ciascun Tribunale per conoscere la natura di ogni singola spesa che si vuole affrontare. Alleghiamo qui il Protocollo del Tribunale di Roma.
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