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Data Aggiornamento: Dicembre 2021

Somministrazione fraudolenta

La somministrazione di lavoro

La somministrazione di personale, se svolta secondo legge, è attività legittima.  I caratteri essenziali della somministrazione sono i seguenti:

  • rapporto trilaterale tra somministratore, lavoratore e utilizzatore.
  • l’agenzia di somministrazione deve necessariamente essere iscritta in un apposito Albo pubblico e possedere i requisiti previsti dalla legge.
  • il contratto tra il somministratore (l’Agenzia) e l’utilizzatore deve necessariamente avere forma scritta a pena di nullità. Ciò significa che in mancanza di tale requisito, i lavoratori saranno considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore;
  • i lavoratori sono assunti dal somministratore con contratto di lavoro subordinato.

Quando è vietata la somministrazione?

La somministrazione è vietata:

  • per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
  • presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce la somministrazione;
  • presso le unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti di lavoro o una riduzione dell’orario con diritto al trattamento di integrazione salariale. Chiaramente ci si riferisce a rapporti di lavoro che interessino dipendenti adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce la somministrazione;
  • per le imprese non in regola con l’obbligo di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
  • quando interessa oltre il 20% del numero dei lavoratori impiegati a tempo indeterminato presso l’utilizzatore.

La somministrazione fraudolenta

Quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, si configura la somministrazione fraudolenta.

L’illecito in discorso è punito con la sanzione penale dell’ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione, ferma l’applicazione dell’art. 18 D.Lgs. n. 276/2003 che punisce con sanzione amministrativa le ipotesi di somministrazione illecita.

La somministrazione fraudolenta si ravvisa soprattutto nelle ipotesi di appalto di servizi non genuino. Tali sono gli appalti stipulati nel tentativo di mascherare la somministrazione. A titolo esemplificativo, si elencano alcuni indici che determinano l’illegittimità del contratto di appalto:

  • carenza di rischio d’impresa in capo all’appaltatore;
  • carenza di mezzi a carico dell’appaltatore;
  • commistione tra dipendenti dell’appaltatore e del committente;
  • contratto con oggetto generico e/o carente;
  • pagamento del servizio a ore/uomo (permesso nelle pulizie).

La somministrazione fraudolenta può realizzarsi anche al di fuori di un’ipotesi di pseudo appalto, addirittura con la previsione di distacchi fittizi.

Può incorrere in somministrazione fraudolenta anche il datore di lavoro che licenzi un proprio dipendente per poi riutilizzarlo tramite agenzia di somministrazione. In questa ipotesi la somministrazione in sé è regolare, ma il rapporto sottostante no. Questa ipotesi è rara perché il ricorso alla somministrazione è più oneroso del rapporto subordinato classico.

Secondo la nostra esperienza, le aziende ricorrono alla somministrazione fraudolenta perché impossibilitate a sostenere i costi complessivi del personale. Pertanto ricorrono a pseudo appaltatrici che, eludendo il fisco e le norme sulla contrattazione collettiva, riescono a somministrare personale a prezzi sottocosto. Il lavoratore è chiaramente vittima del sistema, che tuttavia può condurre a sanzione sia il somministrante che l’utilizzatore, in solido tra loro.

Complice l’elevatissimo costo del lavoro e le difficoltà che ogni imprenditore incontra ove sia costretto a licenziare dipendenti “non graditi”, la somministrazione fraudolenta dilaga in ogni campo della produzione italiana. Spazia dall’information tecnologi alla ristorazione, senza risparmiare l’edilizia, la logistica e vendita al dettaglio.

Studio Legale Salata ha pluriennale esperienza nell’assistere aziende indagate dall’Ufficio del Lavoro, Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza per somministrazione fraudolenta.

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