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Data Aggiornamento: Giugno 2021

Sinistri stradali ed “indennizzo diretto”

Il codice delle Assicurazioni Private, istituito con D. Lgs. 209/2005, regolamenta anche l’istituto del c.d. “Indennizzo Diretto” in caso di sinistro automobilistico. Trattasi di una speciale procedura di liquidazione dei danni che derivano da un sinistro stradale che può essere attivata in presenza di determinate condizioni di seguito a scoprire e che consente al danneggiato di richiedere il risarcimento direttamente alla propria compagnia assicuratrice.

Si noti bene che il risarcimento diretto rimane comunque una procedura facoltativa e non obbligatoria per il danneggiato. L’alternativa a questo strumento è l’azione ordinaria, diretta, nei confronti del responsabile o della sua compagnia assicuratrice.

La procedura di indennizzo diretto si applica tendenzialmente a tutti i sinistri stradali tra due veicoli, ad eccezione di quelli che coinvolgono:

  • più di due veicoli;
  • un veicolo non regolarmente assicurato;
  • un veicolo non immatricolato in Italia;
  • un veicolo che non appartiene alla categoria dei veicoli a motore;
  • un pedone, un ciclista o un bene immobile;
  • un veicolo speciale;
  • una macchina agricola.

Inoltre la procedura di indennizzo diretto non può essere attivata quando non c’è stato un impatto tra i due veicoli e quando dall’incidente sono derivate gravi lesioni che portano ad una invalidità permanente superiore al 9%.

La procedura di indennizzo diretto consentire al danneggiato di ottenere un risarcimento in tempi molto brevi. A tal proposito è molto importante che la denuncia con cui si apre il sinistro sia completa dei seguenti contenuti:

  • nominativo del soggetto che ha diritto al risarcimento;
  • luogo, giorni e ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per perizia;
  • circostanze nelle quali è avvenuto il sinistro;
  • dinamica dell’incidente;
  • codice fiscale del danneggiato;
  • età, attività e reddito del danneggiato;
  • entità delle lesioni subite;
  • attestazione medica che dimostri l’avvenuta guarigione;
  • dichiarazione relativa al diritto o meno a prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;
  • stato di famiglia della vittima in caso di incidente mortale.

E’ importante specificare se sul luogo del sinistro siano intervenute autorità di pubblica sicurezza (es.: Polizia Locale, Carabinieri, Polizia) e se sia stato redatto un verbale. Ove intervenuta assistenza sanitaria (es.: autoambulanza), è opportuno specificarlo ed allegare da subito il verbale di accesso al pronto soccorso.

La denuncia di apertura del sinistro deve essere indirizzata alla propria compagnia assicuratrice, mettendo in copia per conoscenza anche alla compagnia assicuratrice del mezzo danneggiante. E’ opportuno specificare nell’oggetto della comunicazione che trattasi di procedura per indennizzo diretto. Tale specificazione è conveniente proprio perché, come già detto, la proceduta di indennizzo diretto è facoltativa.

La predetta comunicazione può essere inviata via raccomandata o via posta elettronica certificata. A tal proposito, senza assumerci alcuna responsabilità circa l’aggiornamento e correttezza di quanto segue, ti invitiamo a consultare la nostra pagina con gli indirizzi PEC aggiornati delle maggiori compagnie che operano nel mercato RC Auto italiano.

Consigliamo sempre, prima di inviare una PEC, di controllarne la correttezza attraverso il sito governativo: www.inipec.gov.it

Successivamente, la compagnia assicuratrice apre il sinistro, comunica al danneggiato il numero di pratica ed il nominativo del liquidatore che la gestisce.

Nei casi in cui il sinistro abbia generato solo danni materiali, a seguito di perizia tecnica, la compagnia assicuratrice dovrà formulare un’offerta risarcitoria nel termine di 60 giorni dalla data di ricezione della denuncia assicurativa. Nello stesso termine, ove la compagnia non ritenga di poter procedere al risarcimento del danno, dovrà comunicare le proprie intenzioni e motivazioni al denunciante-danneggiato.

Per quanto riguarda invece i sinistri che producono lesioni fisiche i tempi si allungano. Infatti l’offerta risarcitoria, che viene generalmente preceduta da una richiesta di visita medico legale presso un professionista di fiducia della compagnia assicuratrice, deve intervenire entro 90 giorni. Si noti che in questo caso il danneggiato, se vuole essere indennizzato, non potrà sottrarsi alla visita medico legale. Ove si rifiutasse, il termine di 90 giorni per effettuare l’offerta rimarrebbe sospeso. In conseguenza di ciò le sue ragioni non potrebbero essere tutelate nemmeno innanzi all’autorità giudiziaria.

Nel caso in cui il denunciante abbia fornito documentazione incompleta, allora la compagnia sarebbe tenuta a segnalarglielo entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia. In tale caso il termine per effettuare l’offerta rimarrebbe sospeso finché la documentazione non fosse integrata e completa. Molte compagnie assicuratrici inviano automaticamente lettere standard richiedendo documentazione già in loro possesso.

Soprattutto nel caso di danni fisici alla persona, è difficile che il danneggiato sia da subito in possesso di tutta la documentazione utile a dimostrare l’entità dei danni subiti. Infatti il danno alla persona può essere correttamente valutato solo dopo che la vittima abbia terminato le cure e la riabilitazione.

Quando la compagnia assicuratrice formula un’offerta economica per il risarcimento del danno, il denunciante ha innanzi a sé le seguenti opzioni:

  1. accettare l’offerta: in questo caso la compagnia dovrebbe procedere al pagamento entro 15 giornidal momento in cui riceve notizia dell’accettazione. Il condizionale è d’obbligo perché quasi nessuna compagnia rispetta i tempi di legge.
  2. non accettarel’offerta: in tale circostanza la compagnia deve procedere al pagamento dell’importo previsto nell’offerta entro 15 giorni. E’ sempre bene replicare alla compagnia assicuratrice che la somma viene accettata quale acconto sul maggior avere.
  3. non rispondere per 30 giorni: trascorso il predetto termine la compagnia è tenuta a liquidare l’importo previsto nell’offerta entro 15 giorni. La somma viene considerata quindi un anticipo rispetto al risarcimento complessivo.

In ogni caso il danneggiato può ricorrere all’autorità giudiziaria solo se il termine per effettuare l’offerta (di 60 o 90 giorni a seconda delle situazioni) è scaduto senza che la compagnia abbia comunicato le sue intenzioni.

L’obbligo introdotto dal D.L. n. 132/2014 impone al danneggiato di ricorrere al tentativo di negoziazione assistita, tramite l’assistenza di un avvocato, prima di procedere giudizialmente. Detto procedimento impone al danneggiato di invitare la compagnia a tentare la conciliazione sottoscrivendo una convenzione con la quale le parti concordano nel cooperare in buona fede e lealtà per risolvere la controversia facendosi assistere dai rispettivi avvocati.

La compagnia assicuratrice ha tempo 30 giorni per dare una risposta. Se in questo termine non fornisce un riscontro oppure offre una risposta negativa, solo allora il danneggiato potrà ricorrere all’autorità giudiziaria. Se invece le parti sottoscrivono la convenzione la procedura dovrà concludersi nei termini di legge.

Studio Legale Salata

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