blog immagine
Data Aggiornamento: Luglio 2021

Sindrome da alienazione parentale

La sindrome da alienazione parentale o PAS (Parental Alienation Syndrome) è una presunta patologia – dal contestato e controverso fondamento scientifico – che porterebbe, in un contesto di separazione conflittuale o di asserita violenza domestica, il genitore collocatario – o vittima dei presunti abusi – a costanti comportamenti volti ad estraniare e allontanare i figli minori dall’altro genitore.

In realtà, proprio in ragione della sua “ascientificità” non è inserita in alcuna delle classificazioni in uso. Lo stesso Istituto Superiore di Sanità ha avuto modo di precisare che tale mancato accoglimento è dovuto al fatto che l’alienazione di un genitore non corrisponda ad una sindrome, né ad un disturbo psichico individuale definito, quanto piuttosto ad un disturbo della relazione tra più soggetti, «una relazione disfunzionale alla quale contribuiscono il genitore alienante, quello alienato e il figlio/la figlia, ciascuno con le proprie responsabilità e con il proprio ‘contributo’, che può variare di caso in caso».

La sindrome da alienazione parentale alla luce della recente ordinanza n. 13217/2021 del 17.05.20201 della Corte di Cassazione

Con l’ordinanza n. 13217/201 la Corte di Cassazione, ponendo principi fondamentali in materia, ha bocciato i ragionamenti generici, solitamente adoperati dai CTU e recepiti dai Tribunali, che giungono ad una diagnosi scientificamente controversa come è quella della sindrome da alienazione parentale.

Per la Corte di Cassazione, infatti, non è sufficiente una “astratta prognosi” fondata su qualche episodio negativo, per diagnosticare la “Sindrome della madre malevola”.

Nel suo ragionamento, la Corte ritiene che nemmeno le “asprezze caratteriali” possono trasformarsi in una “inammissibile valutazione di tatertyp”, letteralmente “tipo normativo di autore” (termine tedesco a cui è ricorso il diritto penale nazista per categorizzare in termini identitari chi delinque).

In base alla citata ordinanza, dunque, non si può desumere la PAS dal carattere della persona “attraverso un implausibile sillogismo” la cui premessa principale è costituita da un severo stigma dei comportamenti della madre fondato sul mero riferimento di una condotta tesa ad estraniare il figlio dall’altro genitore.

La Cassazione, dunque, confermando un orientamento già emerso in recenti pronunce (Cassazione Civile n. 13.274 del 16 maggio 2019), ha espresso sul tema due principi fondamentali.

  • Posto che l’accertamento peritale della PAS presenta “devianze dalla scienza medica ufficiale”, e atteso che si deve escludere, inoltre, “la possibilità, in ambito giudiziario, di adottare soluzioni prive del necessario conforto scientifico e potenzialmente produttive di danni ancor più gravi di quelli che intendono scongiurare”, il Giudice di merito non potrà limitarsi ad aderire alle conclusioni della CTU ove essa sia stata oggetto di specifiche censure, ma dovrà verificarne il fondamento “sulla base delle proprie cognizioni scientifiche, ovvero avvalendosi di idonei esperti e ricorrendo anche alla comparazione statistica per casi clinici”, e comunque utilizzando i comuni mezzi di prova. Nello specifico, dovrà accertare concreti comportamenti “condizionanti”, a prescindere sia da un giudizio astratto sulla validità scientifica o meno della patologia sia da rilievi critici astratti sulla condotta del genitore.
  • Il Giudice dovrà ricordare che in materia di affido dei minori il principio fondamentale è quello dell’“esclusivo interesse morale e materiale della prole”, con la conseguenza che, anche in caso di un accertamento in concreto di una condotta “alienante” (ravvisabile in alcuni casi di forti asperità caratteriali del genitore collocatario, o di un suo comportamento altamente conflittuale nei confronti dell’altro genitore o respingente nei confronti dei consulenti tecnici o dello stesso processo), il giudizio dovrà fondarsi sulle ritenute capacità di accudimento della prole in capo al genitore. Quindi, dovrà escludersi il cosiddetto “super-affido” esclusivo all’altro genitore ove il genitore (dalla pur accertata condotta “alienante”) appaia idoneo ad accudire, istruire ed educare il figlio, e questo in nome del principio della bigenitorialità.

A corollario di queste regole processuali e sostanziali ve n’è una terza, il cui rilievo fondamentale – a pena di nullità della sentenza – è stato espresso dalla Cassazione Civile con la sentenza n. 13.274 del 2019.

L’ascolto diretto del minore da parte del Giudice di merito, finalizzato non soltanto al concreto accertamento del comportamento “alienante” denunziato ma anche ed in primis all’indagine dell’esclusivo interesse morale e materiale del fanciullo, è un adempimento necessario.

Pertanto, il Giudice, ove non ascolti direttamente il minore (in primis ove già dodicenne), deve adeguatamente motivare il mancato ascolto come superfluo o come contrario al suo interesse, pena la nullità dell’intera pronuncia.

Contattaci per una consulenza preliminare gratuita

Articoli correlati

Il Trust

Il trust è un istituto giuridico di stampo anglosassone, che sta prendendo sempre più piede in Italia. Per tale motivo riteniamo possa essere utile una sintetica disamina della sua natura […]

Separazione consensuale

La separazione personale nell’ordinamento italiano è quello status giuridico di due persone sposate (i coniugi), il cui vincolo coniugale viene attenuato ma non ancora sciolto (ciò avviene solo a seguito del […]

Affidamento paritetico revoca dell’assegnazione della casa familiare

Uno dei problemi più dibattuti all’interno delle aule giudiziarie, in materia di separazione e divorzi, concerne l’assegnazione della casa familiare in caso di affidamento paritetico dei figli. In materia si […]