La riabilitazione protesti è un provvedimento emanato dall’autorità giudiziaria su istanza del debitore che ha previamente adempiuto alle proprie obbligazioni e che consente di cancellare il protesto dal relativo registro.
Può essere richiesta dalla parte interessata o da un delegato munito di apposita delega e di una copia di un documento di identità valido.
Il titolo deve essere depositato in originale. Nel caso non sia reperibile, occorre presentare una copia con attestazione di conformità del notaio o dell’ufficiale giudiziario che ha levato il protesto, oppure una copia conforme rilasciata dall’intermediario presso il quale il titolo risiede.
Il procedimento di riabilitazione deve essere instaurato con apposito ricorso al Presidente del Tribunale del luogo di residenza dell’interessato. In caso di accoglimento dell’istanza, il Presidente del Tribunale pronuncia un decreto di riabilitazione con il quale il richiedente ha diritto ad ottenere presso la Camera di Commercio la definitiva cancellazione dal registro informatico dei protesti. La definitiva cancellazione dall’elenco dei protesti dovrà essere disposta successivamente dal Presidente della Camera Del Commercio, in seguito a deposito di copia autentica del provvedimento di riabilitazione da parte dell’interessato presso l’ufficio protesti della Camera Di Commercio.
In passato abbiamo già trattato la materia degli assegni. A tal fine consigliamo la lettura del contributo sugli assegni postdatati.
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Studio Legale Salata
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