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Data Aggiornamento: Luglio 2022

Ri.Ba. = Ricevuta Bancaria:

Definizione di Ricevuta Bancaria

La ricevuta bancaria o c.d. Ri.BA. è uno strumento finanziario ampiamente diffuso nella prassi commerciale che permette di agevolare i pagamenti tramite istituti bancari.

La Ri.BA. è un documento che attesta il diritto del creditore di ricevere una somma dal debitore per mezzo della Banca.

È tuttavia necessario segnalare alcune peculiarità e criticità legate a tale strumento atteso che, come sarà illustrato nel prosieguo, il creditore può essere esposto a conseguenze dannose con possibile discredito commercial, in caso di mancato pagamento dell’indicato strumento da parte del suo debitore. Infatti, in caso di insoluto della Ri.BA. il rischio è indiscutibilmente e decisamente trasferito a carico del creditore.

Infatti, tramite la ricevuta bancaria, il debitore si impegna a saldare l’importo dovuto entro una certa data e a ricevere un documento che attesti l’avvenuto pagamento. Solitamente la fattura viene inviata al debitore con la dicitura “seguirà Ri.Ba.”. In questo modo chi deve pagare sà che dovrà effettuare il pagamento verso la banca e non verso il creditore. La Ricevuta Bancaria viene inviata alla propria banca, apponendo una girata con l’indicazione “valuta per l’incasso”. La ricevuta bancaria riporta i seguenti elementi: i dati delle due parti, il riferimento al numero della fattura emessa, le modalità di pagamento e la scadenza. La banca liquida l’importo, ma in caso di insoluto da parte del debitore ne chiede la restituzione!

Differenze tra Ri.Ba. e Sconto Fatture

La peculiarità della ricevuta bancaria consiste nel fatto che trattasi di un documento, non riconducibile alla categoria dei titoli di credito per difetto dei caratteri – coessenziali a detti titoli – della letteralità, dell’autonomia, della incorporazione del diritto nel titolo, della destinazione alla circolazione (cfr. Cass. Civ. n. 104/1999), contenente dichiarazioni scritte, firmate e rilasciate dal creditore, con il quale questi attesta di aver ricevuto una somma di danaro versata a mezzo banca a saldo di una determinata fattura, e costituisce lo strumento attraverso il quale la banca procede alla riscossione dell’importo ivi indicato, secondo le istruzioni impartite dal cliente (cfr. Cass. Civ. n. 13278/2000).

Ciò comporta che la consegna della ricevuta alla banca si distingue nettamente dal contratto di sconto, disciplinato all’art. 1858 cod. civ., la cui connotazione fondamentale è data proprio dal collegamento funzionale tra l’anticipazione della somma e la cessione pro solvendo del credito, nel senso che l’anticipazione rappresenta il corrispettivo della cessione stessa, di cui è elemento necessario l’immediato trasferimento della titolarità del credito stesso.

Diversamente, la consegna della Ri.BA., pur svolgendo al pari dello sconto bancario una funzione di erogazione di credito mediante anticipazione in favore del cliente dell’importo del credito da questi vantato verso terzi, sia pure diminuita degli interessi, si esaurisce nel conferimento, in favore dell’istituto, di un mandato irrevocabile a riscuotere il credito, la cui titolarità permane in capo al creditore, con la prevista possibilità che, al momento dell’incasso, il mandatario trattenga le somme riscosse, soddisfacendo così il suo credito.

Ri.Ba Insoluta e Segnalazione del Creditore nella Centrale Rischi- Richiesta Risarcimento Danni

Stante la natura sopra descritta, la conseguenza è che in caso di mancato pagamento della ricevuta bancaria, la segnalazione dell’evento negativo nella Centrale Rischi (ossia nell’archivio della Banca d’Italia che contiene le informazioni sul rapporto tra l’azienda e la banca) sarà a danno del Creditore: sarà pertanto quest’ultimo a essere segnalato come “cattivo pagatore”.

La segnalazione, nella prassi, arreca al creditore segnalato un grave pregiudizio anche in considerazione della circostanza che sarà quest’ultimo a vedere peggiorare il proprio rating aziendale, con il connesso rischio di vedersi compromesse future operazioni di finanziamento.

Ovviamente questi potrà poi agire nei confronti del proprio debitore, chiedendo anche il risarcimento del danno per la perdita di affidabilità commerciale.

Sul punto si segnala che spetta al creditore segnalato il risarcimento del danno patrimoniale, la cui sussistenza ed entità egli sia in grado di dimostrare, nonché del danno non patrimoniale, la cui sussistenza non è in re ipsa, ma deve essere provata anche facendo ricorso a presunzioni semplici e a nozioni di comune esperienza, potendosi ricorrere altresì alla liquidazione equitativa da parte del Giudice.

In giurisprudenza si è affermato infatti il principio ai sensi del quale, “la liquidazione equitativa del danno, ai sensi dell’art. 1226 cod. civ. presuppone che il pregiudizio economico del quale la parte reclama il risarcimento, sia certo nella sua esistenza ontologica, mentre se tale certezza non sussiste, il giudice non può procedere alla quantificazione del danno in via equitativa, non sottraendosi tale ipotesi all’applicazione del principio dell’onere della prova quale regola del giudizio, secondo il quale se l’attore non ha fornito la prova del suo diritto in giudizio la sua domanda deve essere rigettata” (Cfr. Cass. Civ., 5 aprile 2003, n. 5375, Cass. Civ., 13 novembre 2019, n. 29330).

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