blog immagine
Data Aggiornamento: Agosto 2023

La responsabilità professionale del dentista

Una problematica frequente attiene alla responsabilità del dentista e alla conseguente richiesta di risarcimento danno da parte del paziente, ad esempio, nelle ipotesi di un intervento sbagliato, nel caso di inesatto posizionamento della protesi ovvero in presenza di problemi dell’impianto o di non corretta esecuzione della terapia canalare.

Preliminarmente si evidenzia che la professione del dentista, pur rientrando nell’ambito delle professioni sanitarie, trova la sua disciplina specifica nella Legge 24 Luglio 1985, n. 409 Istituzione della professione sanitaria di odontoiatria e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee”.

Al dentista, si applica, sotto il profilo che qui interessa, la disciplina della responsabilità medica.

Pertanto, laddove si tratti di un rapporto contrattuale, spetterà al dentista fornire la prova positiva dell’esatto adempimento ovvero, nel caso in cui sia acclarata la sua condotta negligente sotto il profilo dell’ars medica, graverà sul sanitario l’onere di dimostrare di non aver aggravato le condizioni del paziente.

Quindi, rispetto al dentista si può parlare sia di responsabilità contrattuale laddove il dentista agisca come libero-professionista ovvero di responsabilità extracontrattuale quando il dentista operi come dipendente di una struttura, privata o pubblica, e non sia legato al paziente da un contratto diretto.

La differenza è importante oltre che in materia di onere della prova anche per quanto concerne la prescrizione atteso che il termine di prescrizione è di:

  • 10 anni nel caso della responsabilità contrattuale;
  • 5 anni nel caso della responsabilità extracontrattuale.

Il dentista risponde sotto il profilo civile dei danni procurati al paziente sia per dolo ovvero per colpa grave nell’ipotesi in cui il danno, anche se non volontario, è stato determinato da negligenza, imperizia, imprudenza e/o inosservanza di regolamenti e buone pratiche.

Si precisa che il dentista è responsabile anche per colpa lieve ossia, ai sensi dell’art. 1176 cod. civ., nelle ipotesi in cui i danni subiti dal cliente derivano in conseguenza di prestazioni professionali che vengono considerate ordinarie e di routine, ovvero in seguito a procedure che il dentista avrebbe dovuto seguire, sulla base di una media preparazione e diligenza.

Infine, si precisa infatti che l’obbligazione del dentista è un’obbligazione di mezzi atteso che il dentista si impegna a utilizzare nella maniera più opportuna i mezzi e gli strumenti a disposizione, e si impegna a tenere un comportamento diligente per poter arrivare al risultato che, in quanto obbligazioni di mezzi, non è un risultato garantito.

 

Quali danni è possibile chiedere al dentista?

Il paziente potrà agire in giudizio e chiedere, assolvendo all’onere probatorio di cui si dirà, il risarcimento di tutti i danni che ritiene di aver subito.

Potrà quindi chiedere:

  • il danno biologico, nell’ipotesi in cui abbia subito una lesione di natura irreversibile;
  • il danno da inabilità temporanea, ossia relativa al periodo in cui è stato “malato” a causa delle lesioni cagionate dal dentista,
  • il danno morale, ossia il danno relativo e consequenziale alle conseguenze delle lesioni fisiche subite;
  • il danno patrimoniale ossia il danno relativo ai costi, alle spese che si sono sostenute in conseguenza degli errori del dentista.

Come si provano i danni subiti dal dentista?

Se un paziente intende agire nei confronti del dentista dovrà assolvere all’onere probatorio che la disciplina pone a suo carico.

Sul punto la giurisprudenza è estremamente rigorosa oltre che consolidata.

Infatti, nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente provare l’esistenza del nesso causale tra inadempimento del professionista e danno ossia dimostrare che la condotta del dentista è stata, secondo il criterio del “più probabile che non causa del danno, del quale si chiede il risarcimento.

Se il paziente non assolve a tale onere probatorio e se quindi la prova richiesta è  assolutamente incerta, la domanda, per consolidata giurisprudenza, deve essere rigettata (cfr. Cass. Civ., 18392 del 26.7.2017; Cass., Civ., 26824 del 14.11.2017; Cass. Civ., 26825 del 14.11.2017; Cass: Civ., 3704 del 15.2.2018; Cass. Civ., ordinanza 42104 del 31.12.2021).

Quindi, il paziente che intende citare in causa il dentista dovrà provare:

  1. di aver effettuato la prestazione;
  2. di aver subito un danno;
  3. che il danno è stato cagionato dall’intervento del dentista.

Il mancato assolvimento di tale onere e l’ipotesi dell’incertezza della causa, determina il rigetto della domanda risarcitoria: non è dunque sufficiente dimostrare l’errore del sanitario, ma bisogna dimostrare l’esistenza del nesso di causalità.

Come si difende un dentista da una richiesta di risarcimento del danno mossa da un paziente?

Al contrario, il dentista chiamato in causa, dovrà dimostrare:

  1. di aver rispettato tutti gli obblighi e le linee guida previste;
  2. dovrà provare che la prestazione professionale è stata eseguita in modo diligente;
  3. dovrà provare che gli esiti lamentati dal paziente sono stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile.

Impostare in maniera corretta un’azione o una difesa in materia di risarcimento del danno è fondamentale al fine di vedere tutelati i propri diritti.

Lo Studio Salata ti può assistere e può tutelare i tuoi diritti.

Contattaci per una consulenza preliminare gratuita!

Contattaci per una consulenza preliminare gratuita

Articoli correlati

Danno da malasanità

Con ordinanza n. 11137/2024, la Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di risarcimento del danno derivante da malpractice sanitaria o danno da malasanità: il principio di buona fede […]

Procura a distanza: profili generali di legittimità

La possibilità di conferire la procura a distanza è stata espressamente introdotta durante il periodo emergenziale con la legge n. 27/2020 che all’art. 83 comma 20 ter il quale prevedeva […]

La responsabilità del chirurgo estetico

La diffusione nella società moderna di interventi di chirurgia estetica ha dato adito ad una serie di contenziosi introdotti dai pazienti che hanno denunciato un inadempimento da parte del professionista. […]