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Data Aggiornamento: Marzo 2022

La responsabilità dell’ingegnere nel contratto d’opera intellettuale

La figura dell’ingegnere libero professionista è regolata dall’art. 2229 c.c. il quale stabilisce che “la legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi”.

Con il conferimento dell’incarico ad un ingegnere libero professionista, iscritto nell’apposito albo, si perfeziona un contratto d’opera intellettuale per mezzo del quale l’ingegnere libero professionista si impegna a svolgere diligentemente un incarico, ma non garantisce un risultato determinato.

Il contratto d’opera intellettuale si caratterizza per il carattere intellettuale della prestazione, per la discrezionalità del prestatore d’opera nell’eseguire l’incarico; per l’obbligo al compimento dell’attività promessa, senza però il dovere di ottenere un risultato prestabilito (a differenza dell’ingegnere progressista: (sul punto cfr. articolo ……pubblicato in data …..)

L’esercizio della professione intellettuale, e i principi generali che marcano i confini della responsabilità dell’ingegnere, si rinvengono nell’art. 2230 cod. civ. che statuisce che il professionista “è tenuto nei confronti del proprio cliente all’esatto adempimento dell’obbligazione contrattualmente assunta”.

Il Codice Deontologico degli Ingegneri indica gli obblighi specifici che gravano sugli ingegneri. Statuisce, tra l’altro, che l’ingegnere deve adempiere agli impegni assunti con diligenza, perizia e prudenza e deve informare la propria attività professionale ai principi di integrità, lealtà, chiarezza, correttezza e qualità della prestazione.

Qualora nell’adempimento della prestazione da parte del libero professionista vi sia stata negligenza o imperizia, anche dovuta a colpa lieve, l’ingegnere risponde dei danni subiti dal committente.

I profili di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale a carico degli ingegneri

I profili di responsabilità dell’ingegnere possono essere di tipo contrattuale o extracontrattuale.

Infatti se l’ingegnere è un libero professionista, risponderà per inadempimento nei confronti del soggetto committente dell’opera mentre se l’ingegnere è un lavoratore dipendente, risponderà verso il terzo a titolo di responsabilità aquiliana, ovvero al di fuori del contratto di lavoro.

La responsabilità dell’ingegnere dipendente scaturisce dal contratto collettivo di riferimento e dall’instaurato rapporto professionale con il datore di lavoro formalizzato con la lettera d’assunzione. In questo caso, l’ingegnere dipendente non ha un rapporto diretto con i clienti, ed è dunque il datore di lavoro a rispondere di eventuali controversie, secondo quanto sancito dall’articolo 2049 del Codice Civile.

Le responsabilità dell’ingegnere dipendente, infatti, non sono dirette, come prevede l’articolo citato che chiarisce anche che “i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti”.

Per quanto concerne l’ingegnere libero professionista, al fine di sancire la responsabilità nei confronti del committente, è necessario dimostrare l’esistenza del nesso di causa ed effetto fra danno occorso e la prestazione dell’ingegnere.

La responsabilità nei confronti del committente si configura infatti quando il danno cagionato derivi dalla non corretta esecuzione della prestazione tecnica conferita all’ingegnere.

Per tramite del disposto normativo dell’art. 2236 cod. civ. si evince che, laddove non sorgano problemi tecnici di particolare complessità, anche se in gradi differenti da situazione a situazione, sussiste la responsabilità dell’ingegnere nei confronti del committente, nel senso che il professionista è tenuto al risarcimento del danno unicamente per dolo o colpa grave, mentre, al di fuori di questa ipotesi, il professionista risponde, secondo le regole comuni (art. 1176, 2 comma, cod. civ.), anche per colpa lieve.

La diligenza richiesta è dunque quella “media”, ossia la diligenza posta nell’esercizio della propria attività professionale da un professionista di preparazione ed attenzione media

L’art. 2236 cod. civ. si applica alla responsabilità contrattuale come alla extracontrattuale. La responsabilità professionale è, quindi, sempre la medesima: è un genus peculiare di responsabilità, sia che il titolo da cui deriva sia un inadempimento contrattuale, sia che derivi da fatto illecito extracontrattuale.

In entrambi i casi si applicano i medesimi criteri, la giurisprudenza ha praticamente annientato la differenza tra i danni risarcibili ex contractu e ex delicto, con l’unica differenza residua consiste nella prescrizione. Per quanto attiene alla decorrenza, entrambe le azioni decorrono dal momento in cui si verifica il danno. Per la deduzione degli estremi oggettivi e soggettivi della responsabilità è sufficiente indicare la causa petendi di entrambe le forme di responsabilità.

Chi agisce per far accertare e dichiarare la responsabilità professionale dell’ingegnere non ha quindi l’onere di specificare il base a quale titolo (contrattuale o extra contrattuale) agisce, ma può allegare semplicemente i fatti dannosi di cui assume la contrarietà al diritto e la riconducibilità in capo al convenuto.

L’ingegnere sarà immune da responsabilità solo qualora venga chiamato dal committente a risolvere problematiche non ancora compiutamente definite e qualora lo stesso committente venga reso edotto delle difficoltà emerse, assumendosi così implicitamente e in parte il rischio gravante generalmente solo sul professionista.

L’ingegnere è altresì responsabile nei confronti dei terzi ex art. 2043 cod. civ., nell’ipotesi in cui dalla prestazione professionale discendano danni a loro carico.

Infine si precisa che la Corte di Cassazione ha statuito che l’obbligazione del direttore dei lavori, che per conto del committente è tenuto a controllare la regolarità ed il buon andamento dell’opera man mano posta in essere dal costruttore, costituisce un’obbligazione di mezzi (e cioè di comportamento), non già di risultato, in quanto ha per oggetto la prestazione di un’opera intellettuale che non si estrinseca, nemmeno in parte, in un risultato di cui si possa cogliere tangibilmente la consistenza, non sfociando in un`opera materiale. Pertanto, nei confronti del direttore dei lavori non opera la prescrizione breve prevista dall’art. 2226 cod. civ., il quale contiene una disciplina, relativa alle difformità ed ai vizi dell’opera, applicabile soltanto alle prestazioni che abbiano per oggetto la realizzazione di un “opus” in senso materiale”.

Alla luce della richiamata giurisprudenza è necessario che il professionista da un lato ed i committenti dall’altro conoscano esattamente la disciplina in materia.

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