Nelle società a responsabilità limitata (S.r.l.) la responsabilità degli amministratori è regolata dall’art. 2476 Cod. Civ..
L’amministratore deve osservare una serie di doveri nel gestire un patrimonio che non gli appartiene.
Nel caso in cui non dovesse rispettare tali doveri, lo stesso risponderà alla Società.
Nello specifico si parla di un obbligo di risarcimento del danno che assolve ad duplice funzione, la prima “riparatoria” poiché ci troviamo nella fase in cui il danno si è già verificato, la seconda è invece una funzione “preventiva” per far sì che l’amministratore metta in atto tutte le cautele necessarie per evitare che il patrimonio della società possa essere danneggiato.
Possiamo quindi affermare che la responsabilità dell’amministratore di una S.r.l. si fonda su 3 presupposti principali:
Al di fuori dei casi in cui anche i soci abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società l’amministratore è l’unico illimitatamente responsabile, rispondendo conseguentemente, con tutti i suoi beni presenti e futuri.
I poteri gestori dell’amministratore della Società a responsabilità limitata trovano il loro fondamento nell’atto costitutivo della società stessa.
La S.r.l. sotto diversi profili ricalca le caratteristiche delle società di persone, fermo restando che, ad ogni modo, il potere di rappresentanza della società e rimandata pur sempre al ruolo degli amministratori.
Esistono però delle specifiche decisioni che sono, in realtà, riservate ai soci, e tra queste troviamo:
Per quanto riguarda il potere di gestione degli amministratori, è possibile distinguere:
Posto quanto sopra è fondamentale osservare che, gli amministratori devono adempiere obblighi specifici posti in capo agli stessi dal Codice civile, tra i quali in particolare:
Va posta l’attenzione anche sul fatto che in capo agli amministratori delle S.r.l. non vi sono norme che specifichino come gli stessi debbano operare con una diligenza specifica, ma si ritiene che il criterio della diligenza debba comunque rilevare nella valutazione della responsabilità dell’amministratore della S.r.l..
Gli amministratori sono tenuti ad osservare le disposizioni di legge, nonché quei doveri, aggiuntivi rispetto alla legge, che sono stabiliti nell’atto costitutivo.
È agli amministratori che spetta la funzione di gestione della società ed è quindi un loro dovere prevedere un adeguato assetto organizzativo, contabile ed amministrativo.
Le scelte degli amministratori non sono sindacabili, ma tale concezione non ha un senso assoluto.
È infatti possibile che in capo ad un amministratore si possa configurare una responsabilità per aver condotto la società con assetti organizzativi inadatti o inadeguati.
Nel caso in cui l’amministratore di una S.r.l. non abbia rispettato il dettato dell’art. 2086 c.c., lo stesso risponderà ai creditori sociali qualora il suo operato si dovesse rivolgere negativamente sul capitale sociale.
Ed invero, essendo un dovere specifico degli amministratori quello di conservare il patrimonio sociale, la tutela di tale dovere viene garantita configurando la responsabilità dell’amministratore verso i creditori sociali, nei casi in cui il patrimonio sia divenuto insufficiente per la loro soddisfazione.
È evidente che la situazione necessaria a configurare la responsabilità dell’amministratore sia la presenza di un danno. Conseguentemente è necessaria una riduzione del capitale sociale.
L’amministratore di una S.r.l. che si sia reso responsabile di una condotta illecita è responsabile solo delle conseguenze immediate e dirette della violazione degli obblighi incombenti su sé stesso.
L’art. 2486 prevede che nel caso in cui sia accertata una responsabilità dell’amministratore questo sia responsabile del risarcimento della somma derivante dalla differenza tra il patrimonio netto alla data di cessazione dell’incarico o a alla data dell’apertura della procedura concorsuale ed il patrimonio netto attestato alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento (art. 2484 c.c.).
A tale somma andranno anche detratti eventuali costi sostenuti e da sostenere.
Qualora dovessero mancare le scritture contabili, in quel caso il danno verrà liquidato nella misura della differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura.
Come specificato dall’art. 2476, comma 3, c.c. ogni socio, può promuovere l’azione sociale contro gli amministratori che, venendo meno e/o violando i loro doveri, hanno arrecato un danno al patrimonio sociale.
L’azione di responsabilità è finalizzata ad appurare che l’amministratore abbia realmente causato danni alla S.r.l..
Si segnala, inoltre, che ai sensi dell’art. 2476, sesto comma c.c., introdotto dal D.lgs. n° 14/2019 (Codice della Crisi d’Impresa), gli amministratori di una S.r.l. sono responsabili anche verso i creditori sociali nel caso in cui gli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale non siano stati rispettati. L’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori è passibile di attivazione anche ad opera dei creditori sociali, nel caso in cui il patrimonio sociale risulti insufficiente al soddisfacimento dei crediti sociali. È altresì previsto che, nel caso in cui si rinunci all’azione di responsabilità contro l’amministratore, tale rinuncia non inibisce i creditori sociali dall’intraprendere l’azione stessa.
Nel caso, invece di responsabilità da inadempimento, si utilizzano i principi generali che regolano gli inadempimenti contrattuali e secondo dell’art. 1218 c.c., spetta agli amministratori dimostrare l’inesistenza del danno ovvero la non imputabilità del fatto dannoso.
E’ dovere del socio dimostrare che sia stata l’attività dell’amministratore a cagionare un danno al patrimonio sociale.
Infine, va sottolineato che l’azione di responsabilità si prescrive in 5 anni, con decorrenza dalla data di cessazione dell’incarico dell’amministratore.
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