Il recupero del credito da parte di un individuo (creditore) presuppone il possesso da parte dello stesso di un titolo, come potrebbe essere un documento scritto, che attesti il diritto dello stesso ad ottenere una somma di denaro da parte di un altro individuo (debitore) in cambio di una prestazione.
Può accadere che il soggetto obbligato a corrispondere il prezzo ometta di adempiere alle proprie obbligazioni di pagamento arrecando in questo modo un rilevante danno alla controparte. Tuttavia, l’ordinamento prevede e disciplina diversi strumenti che permettono al creditore di una determinata somma di denaro di recuperare il proprio credito.
Un primo strumento di rapido intervento nei casi di inadempimento della prestazione pattuita consiste nella costituzione in mora del debitore.
La costituzione in mora consiste in una comunicazione trasmessa al soggetto inadempiente, tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente una intimazione formale di pagamento delle prestazioni dovute entro e non oltre un determinato periodo di tempo (ad esempio 15 giorni o anche una settimana).
È fondamentale che nell’atto di costituzione in mora venga indicato il Titolo (come ad esempio il contratto di locazione) dal quale deriva il diritto del creditore, l’intimazione ad adempiere alla prestazione dovuta e la fissazione di un termine entro il quale la controparte è tenuta ad adempiere.
Un effetto importante derivante dalla notifica al debitore dell’atto di costituzione in mora consiste nell’interruzione della prescrizione (art. 2943 c.c.). Infatti, i diritti si estinguono quando non vengono esercitati o fatti valere entro un determinato periodo di tempo (5 o 10 anni ad esempio). Pertanto, una semplice costituzione in mora trasmessa al debitore permette di azzerare il termine prescrizionale e mantenere salvo il proprio diritto.
Tuttavia, l’ordinamento tutela il diritto vantato dal creditore anche nell’ipotesi in cui a seguito della notifica dell’atto di costituzione in mora e decorso inutilmente il termine per l’adempimento, il debitore non abbia provveduto a quanto richiesto.
Questo ulteriore strumento di natura giudiziale consente al creditore di rivolgersi all’autorità giudiziaria al fine di ottenere un Decreto Ingiuntivo.
Un modo per recuperare il credito è disciplinato espressamente dal nostro ordinamento e consiste nel Ricorso per Decreto Ingiuntivo. Si tratta di un procedimento di ingiunzione finalizzato
all’emissione da parte del Giudice competente di un titolo specifico, il Decreto Ingiuntivo, con il quale si ingiunge al debitore di pagare le somme richieste dal creditore procedente.
Si tratta di un procedimento sommario, pertanto più celere rispetto ad un ordinario giudizio a cognizione piena e non richiede l’intervento in giudizio del debitore (almeno in questa sua prima fase), riducendo notevolmente i tempi processuali per l’ottenimento di un titolo esecutivo.
Il ricorso a tale procedimento tuttavia è subordinato alla titolarità da parte del soggetto ricorrente di un diritto che deve risultare da prova scritta (contratto, cambiale, fatture ecc.).
Se viene rispettato detto requisito, il creditore di una somma di denaro che sia determinata nel suo esatto ammontare (c.d. liquida) e non genericamente individuata, può esperire il procedimento in questione.
La domanda di ingiunzione deve assumere la forma di un ricorso il cui contenuto deve rispettare quanto indicato dall’art. 125 c.p.c. ovvero contenere l’indicazione del Giudice competente, delle parti, dell’oggetto, delle ragioni della domanda e delle conclusioni o l’istanza, nonché contenere l’indicazione delle prove che si intende produrre in giudizio.
Detto ricorso, completo di tutti gli allegati idonei a dimostrare la fondatezza del proprio diritto, va depositato presso la cancelleria del giudice competente, il quale entro 30 giorni dal deposito dello stesso si pronuncerà accogliendo o rigettando la domanda.
Qualora il giudice ritenga pienamente provato il diritto fatto valere dal ricorrente, emetterà il decreto ingiuntivo, ingiungendo al debitore di pagare la somma contestata entro il termine perentorio di 40 giorni, concedendogli nello stesso termine di presentare opposizione. Una volta ottenuto il Decreto Ingiuntivo, lo stesso deve necessariamente essere notificato alla parte ingiunta entro e non oltre 60 giorni dall’emissione dello stesso per evitare che diventi inefficace.
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