A seguito del recente terremoto che ha colpito Amatrice e zone limitrofe, numerose sono le organizzazioni di protezione civile che si sono mobilitate per portare soccorso nelle zone colpite dal sisma. Migliaia di volontari si sono mobilitati, hanno lasciato la quotidianità per portare conforto ai bisognosi. Ebbene, la quotidianità interrotta era certamente fatta di giornate di lavoro disattese.
Alcuni di voi ci hanno chiesto cosa succede in questi casi relativamente al rapporto di lavoro del volontario. Alcuni imprenditori, che hanno alle dipendenze diversi volontari della protezione civile, ci hanno chiesto come si sarebbero dovuti comportare, dal punto di vista economico e contrattuale, nei confronti di questi dipendenti.
Ebbene, per rispondere a tali interrogativi parrebbe utile delineare in primis i contorni della vicenda.
Innanzitutto, il Volontario di Protezione Civile è quella persona che aderisce con spirito di liberalità ad un’associazione senza fine di lucro e di protezione civile. Trattasi di organismi liberamente costituiti, ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile.
Tali associazioni, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, promuovono e svolgono attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo, affrontabili in via ordinaria ovvero di calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari, nonché attività di formazione e addestramento, nella stessa materia.
Queste organizzazioni sono iscritte in appositi registri regionali ed in elenchi o albi della Protezione Civile previsti dalla legge.
I lavoratori che partecipano ad attività di pianificazione, simulazione di emergenza e di formazione teorico-pratica preventivamente autorizzate dall’organizzazione riconosciuta cui aderiscono, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro – mantenendo il trattamento economico, assicurativo e previdenziale – per un periodo massimo di 10 giorni continuativi e di 30 giorni complessivi nell’anno. Per i lavoratori subordinati che organizzano tali attività il diritto di assentarsi si estende anche alle fasi preparatorie e quelle connesse alla realizzazione degli interventi di addestramento e soccorso.
I lavoratori iscritti negli appositi elenchi hanno diritto di assentarsi per le attività di soccorso e assistenza o in vista di calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari, per un periodo non superiore a 30 giorni continuativi e fino a 90 giorni nell’anno. Ove fosse dichiarato lo stato di emergenza nazionale, e per tutta la durata dello stesso, i limiti massimi previsti per l’utilizzo dei volontari nelle attività di soccorso ed assistenza possono essere elevati fino a 60 giorni continuativi e fino a 180 giorni nell’anno.
Per tutte le attività di addestramento o di simulazione dell’emergenza, le organizzazioni interessate, o il lavoratore volontario direttamente, devono avanzare richiesta al datore di lavoro con almeno 15 giorni di preavviso.
A prescindere dal fatto che si tratti di esercitazione o di soccorso vero e proprio, il datore è obbligato a consentire l’assenza. In tali circostanze al lavoratore subordinato, pubblico o privato che sia, sono riconosciuti:
Ovviamente, poiché il lavoratore percepisce la normale retribuzione, questa è soggetta agli abituali prelievi contributivi e fiscali.
Il datore di lavoro tuttavia, entro i 2 anni successivi alla conclusione dell’intervento, dell’esercitazione o dell’attività formativa, può presentare richiesta all’autorità di protezione civile competente per territorio, per ottenere il rimborso di quanto regolarmente pagato ai propri dipendenti impiegati nelle attività di protezione civile.
Il rimborso è limitato agli “emolumenti versati” al lavoratore, esclusi quindi i contributi previdenziali e assistenziali versati agli enti.
La richiesta deve contenere:
Per maggiori informazioni consigliamo di consultare Decreto del Presidente della Repubblica n. 194 dell’8 febbraio 2001.
Avv. Aurelio Salata
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