La possibilità di conferire la procura a distanza è stata espressamente introdotta durante il periodo emergenziale con la legge n. 27/2020 che all’art. 83 comma 20 ter il quale prevedeva che “la sottoscrizione della procura alle liti può essere apposta dalla parte anche su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica”
Posto che tale norma espressamente prevedeva la sua vigenza soltanto sino alla durata di validità delle norme emergenziali, occorrerà, a questo punto, vedere se il comma 20-ter verrà interpretato come una deroga espressamente limitata al periodo emergenziale ovvero se la citata disposizione, sul punto, debba intendersi come mera conferma di una possibilità già insita nella disciplina ordinaria.
A parere di chi scrive, si ritiene che la disposizione vada letta non come una deroga temporalmente limitata bensì come una conferma di una possibilità già implicita nella disciplina ordinaria.
Infatti, a suffragare tale tesi vi è la sentenza della Corte di Cassazione, sez. V penale, n. 16214/2022 nella quale gli ermellini affermano che “è pacifico che il potere certificativo attribuito all’esercente la professione di avvocato abbia ad oggetto esclusivamente l’autografia della sottoscrizione e non anche l’apposizione in presenza della medesima”.
Stante la chiarezza della pronuncia con la quale viene definito come pacifico che il difensore certifica soltanto l’autografia della firma e non anche che questa sia stata apposta alla sua presenza, si ritiene non possano esservi dubbi circa il fatto che il difensore può ricevere una procura ex distantibus.
Tuttavia, come già specificava espressamente l’art. 83 comma 20 ter della L. 27/2020, l’Avvocato può utilizzare ogni mezzo che ritiene opportuno a verificare e a garantire che la firma sia stata apposta da chi ne ha la legittimazione.
Ad esempio, l’avvocato può conoscere il proprio cliente, anche tramite video call, e registrare la parte in cui il cliente afferma di voler concedere il mandato e nel quale indica un contatto, anche di posta elettronica semplice, al quale l’avvocato potrà inviare il documento che il cliente dovrà sottoscrivere.
Se la procura è stata inviata in formato analogico dal cliente il difensore la sottoscrive in modalità autografa; diversamente se gli è inviata come copia informatica, anche per immagine, il difensore la sottoscrive direttamente digitalmente e, poi, al fine di congiungerla con l’atto c.d. principale, citazione o ricorso, la invierà insieme a tale atto nella medesima pec ovvero la inserirà nella medesima busta digitale in sede di deposito telematico.
Sicuramente, qualora la trasmissione dell’atto avvenga tramite la posta elettronica certificata associata al conferente la procura vi sarebbero maggiori garanzie per l’avvocato in quanto l’indirizzo pec è associato senza dubbi ad un determinato soggetto.
Infatti, stante la certificazione a monte dell’identità associata all’indirizzo pec, i messaggi proveniente da tali indirizzi si ritengono provenire, salvo prova contraria, dal soggetto titolare della casella pec.
A seguito dell’introduzione del Codice dell’Amministrazione Digitale d.lgs n. 82/2005, tra gli strumenti utilizzabili dall’Avvocato al fine di accertare che il rilascio della procura avvenga dal soggetto che ne ha la legittimazione vi è sicuro la firma digitale.
La firma elettronica è un componente di un processo informatico che permette di associare i dati identificativi del sottoscrittore al documento stesso.
È importante notare che la firma elettronica non deve necessariamente essere “sotto-scritta”, cioè apposta alla fine di un documento, né deve basarsi su un tratto grafico. Invece, si fonda su tecnologie o procedure specifiche che garantiscono l’autenticità e l’integrità del documento firmato.
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