I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali. Ciò è quanto stabilisce l’art. 10, co. 1, L. 20.5.1970, n. 300.
Il “corso regolare di studio” è quello istituito presso una delle scuole previste ex art. 10, che richieda una regolare frequenza per il conseguimento di titolo di studio con valore legale.
La giurisprudenza maggioritaria ha chiarito come il diritto ad un orario di lavoro compatibile con la frequenza dei corsi scolastici seguiti spetti al lavoratore studente sia nel caso in cui un tale orario di lavoro già esista nell’organizzazione aziendale, sia nell’ipotesi in cui la sua apposita istituzione, riguardo al solo lavoratore studente non appaia, sul piano del sacrificio economico organizzativo aziendale, eccessivamente onerosa. In questo caso, il datore può richiedere al lavoratore la certificazione comprovante l’iscrizione e la frequenza ai suddetti corsi.
Fatte salve eventuali più favorevoli previsioni degli accordi individuali o collettivi, tutti i lavoratori studenti, hanno il diritto di fruire di permessi giornalieri retribuiti per sostenere le prove di esame. Poiché la finalità della norma e connessa all’esigenza di accrescere la professionalità del lavoratore ed il suo patrimonio culturale, il beneficio non può essere limitato a un solo corso di studi, e si estende anche ai lavoratori studenti universitari che abbiano già conseguito altro diploma di laurea o titolo equipollente. Nell’ottica di un equo bilanciamento degli interessi, i permessi per studio spettano anche ai lavoratori a tempo determinato.
Su richiesta del datore di lavoro, il lavoratore è obbligato a produrre idonea certificazione, rilasciata normalmente dall’ente esaminatore, dalla quale risulti che si è regolarmente presentato al fine di sostenere l’esame, a prescindere dall’esito del medesimo.
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