La cessazione dell’incarico dell’amministratore può avvenire per: scadenza del mandato, revoca da parte dei Condomini o dimissioni volontarie.
L’amministratore è tenuto, ex art. 1129, 8 comma c.c. “… alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi”.
Nel caso in cui il nuovo amministratore non venga nominato contestualmente all’uscita dell’amministratore in carica. In tal caso, il Condominio si troverà in un periodo di prorogatio imperii ovvero, di un periodo nel quale sarà necessario garantire una continuità amministrativa dell’ente di gestione e, pertanto, l’amministratore uscente continuerà ad esercitare i suoi poteri ex art. 1130 c.c. fino al subentro del nuovo.
Non vi è prorogatio nel caso in cui i Condomini abbiano espresso tale volontà a verbale. Ovvero nel caso in cui i Condomini abbiano espresso la volontà “… contraria alla conservazione dei poteri di gestione da parte dell’amministratore, cessato dall’incarico”. Sul punto si è espressa anche la Corte di Cassazione in una recente sentenza (n. 12120/2018). In tal caso, i Condomini nel verbale di revoca dell’amministratore hanno espresso la volontà di far cessare l’incarico ad una data precisa ed iniziare un nuovo rapporto con un soggetto diverso. Pertanto, nel momento in cui i Condomini decidano per la revoca dell’amministratore stabilendo un termine per il subentro del nuovo, il periodo che va dalla data della delibera del nuovo amministratore e l’avvio del nuovo incarico è un periodo di passaggio di consegne che non comporta ulteriori compensi per l’amministratore uscente.
Se la risposta è affermativa, allora non puoi perdere i nostri contributi in tema di “Regolamento di Condominio” e ““Le Spese Comuni in Condominio”
L’amministratore di Condominio non ha diritto ad un compenso per il passaggio di consegne. Altresì non ha diritto a compenso per il periodo intercorrente tra la data della sua revoca sino al subentro del nuovo amministratore nel caso in cui l’assemblea dei condomini abbia deciso un termine di subentro del nuovo ed espresso la volontà di non mantenere i poteri in capo al precedente amministratore. In quest’ultimo caso, qualora il precedente amministratore ritardi nella consegna della documentazione condominiale, tale atteggiamento non comporterà comunque il diritto ad un compenso.
Lo Studio Legale Salata assiste condomini ed amministratori di condominio nei casi di mancata/incompleta e/o ritardata consegna della documentazione condominiale all’amministratore subentrante.
-Studio Legale Salata
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