La legge europea 2015/2015 la n. 122 del 7 luglio 2016 recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2015-2016”, contiene numerose novità nell’ambito del diritto di famiglia e non solo.
Infatti, all’art. 7 viene stabilito che il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, designato quale autorita’ centrale a norma dell’articolo 49 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, dell’articolo 53 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, e dell’articolo 4 della Convenzione dell’Aia del 23 novembre 2007, nello svolgimento dei suoi compiti si avvale dei servizi minorili dell’Amministrazione della giustizia. Puo’ chiedere l’assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle funzioni che gli derivano dalle convenzioni e dai regolamenti. Puo’ accedere tramite tali organi ed enti alle informazioni contenute nelle banche dati in uso nell’ambito dell’esercizio delle loro attivita’ istituzionali. Resta ferma la disciplina vigente in materia di accesso ai dati e alle informazioni conservati negli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell’interno, prevista dall’articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
Le informazioni sulla situazione economica e patrimoniale dei soggetti interessati di cui al comma 1 sono trasmesse all’ufficiale giudiziario previa autorizzazione dell’autorita’ giudiziaria competente ai sensi dell’articolo 492-bis del codice di procedura civile.”
Alla luce dell’innovazione normativa sarà più semplice ottenere l’adempimento delle obbligazioni alimentari in favore dei familiari, proprio perché il ministero della giustizia potrà accedere a tutte le banche dati pubbliche acquisendo così le informazioni sulla situazione economica degli obbligati, trasmettendo i dati all’ufficiale giudiziario che procederà poi, in via esecutiva, a riscuotere i crediti alimentari.
Tra le altre novità rilevanti, c’è quella contenuta all’art. 9 della legge europea che contiene la possibilità di accedere al patrocinio a spese dello Stato nelle controversie transfrontaliere rientranti comunque nell’ambito dell’Unione Europea anche con riferimento ai procedimenti relativi all’esecuzione delle obbligazioni alimentari. Altro aspetto di assoluto rilievo riguarda la possibilità di godere del beneficio del gratuito patrocinio nelle cause relative alla sottrazione internazionale dei minori.
Infine si richiama la novità contenuta all’art. 9 della legge in materia di immigrazione. Infatti, viene prevista la modifica degli articoli 31 e 32 della legge sull’immigrazione ( D.lgs 386/1998), nella quale si prevede la possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno per motivi familiari anche ai minori di quattordici anni di età che, sino ad oggi, dovevano invece essere iscritti nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno dei genitori.
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