Il cittadino italiano che commette un’infrazione al Codice della strada e riceve una multa (ovvero una sanzione amministrativa) in Europa (eccesso di velocità o divieto di sosta, per esempio) potrà vedersi recapitare dall’Ufficiale Giudiziario un decreto di fissazione di udienza innanzi la Corte d’Appello sezione penale del luogo di propria residenza.
Infatti, con decreto legislativo n. 37 del 2016, l’Italia ha posto in attuazione la decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, sull’applicazione tra gli Stati membri dell’Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie. Rientrano nella normativa anche le sanzioni elevate per violazione del Codice della Strada.
L’applicazione della normativa comporta che il cittadino italiano, dopo aver preso una multa in un altro paese dell’Unione Europea, a distanza di tempo dovrà affrontare un processo penale innanzi la Corte d’Appello, con nomina di un difensore d’ufficio per il riconoscimento della sanzione pecuniaria in Italia e la successiva esecuzione del pagamento per il tramite dell’Agenzia delle Entrate per la riscossione.
Una volta ricevuto tale avviso il cittadino, tramite il difensore d’ufficio (che, si ricorda, deve essere in ogni caso retribuito salvo ammissione al patrocinio a spese dello Stato) o tramite un proprio difensore di fiducia, dovrà attivarsi immediatamente, prima dell’udienza, per la verifica degli atti, per l’eventuale opposizione o per il pagamento tempestivo della sanzione amministrativa al fine di ottenere una vera e propria sentenza di non doversi procedere.
In difetto, la sentenza di riconoscimento diverrà esecutiva con consequenziale aggravio di costi per la procedura di riscossione.
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