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Data Aggiornamento: Giugno 2023

MES China – Analisi comparativa dei meccanismi di difesa antidumping tra Unione Europea, Stati Uniti e Canada

Unione Europea

La normativa europea sulle regole anti-dumping partono dalla presunzione che gli Stati che non rispettano i 5 criteri elencati dall’articolo 2, comma 6, lett. c) del Regolamento Anti-dumping[1], debbano essere considerati come economie non di mercato. Tale presunzione consente alla Commissione europea di applicare una diversa metodologia per determinare i margini di dumping. Attualmente, l’UE può concedere lo status quando vengono rispettati i 5 criteri, altrimenti lo garantisce solo alle economie in transizione che sono direttamente collegate con il programma di transizione europea, in particolare a quello di allargamento o con le politiche di vicinato.

Per quanto riguarda, invece, l’aliquota del dazio, questa, in genere, è stabilita facendo riferimento alla “regola del dazio inferiore” (“lesser duty rule”)[2]. Si tratta di un cosiddetto impegno “OMC-plus” dell’UE, che consente alla Commissione di istituire i dazi a un livello inferiore al margine di dumping se tale livello è sufficiente a eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’UE. Questo approccio equo è favorevole agli esportatori e va al di là di quanto richiesto dai nostri obblighi nell’ambito dell’OMC. In pratica, il margine di pregiudizio è l’importo “che elimina il pregiudizio”, che mira cioè a far aumentare i prezzi a un livello tale da consentire all’industria dell’UE di realizzare un ragionevole profitto sulle vendite.

In considerazione delle circostanze eccezionali e, in particolare, della necessità di garantire la stabilità dell’approvvigionamento nel breve periodo, si ritiene opportuno introdurre i dazi provvisori in due fasi. Il periodo in cui sarà in vigore un dazio inferiore assicurerà un approvvigionamento sufficiente a soddisfare la domanda, consentendo all’industria dell’UE di adeguarsi alla situazione e di aumentare gradualmente l’approvvigionamento.

USA

La normativa statunitense in materia di anti-dumping è regolata dal Tariff Act of 1930 (Act), applicabile nei confronti delle economie che non sono di mercato. Le due istituzioni pubbliche competenti per le investigazioni anti-dumping sono: il Department of Commerce (DOC) che calcola i margini di dumping (e che fa la distinzione tra Stati retti da economie di mercato e quelli che non lo sono) e lo US International Trade Commission, responsabile per le analisi di impatto del danno economico.

Gli Stati Uniti (al pari dell’Unione europea) applicano, nei confronti di merci importate da Stati come la Cina, la presunzione di assenza di economia di mercato per le merci esportate, a meno che questi non abbiano i requisiti per ottenere delle aliquote separate. A tal fine, questi devono dimostrare de jure e de facto l’assenza di controlli statali nelle loro attività di esportazione e devono fornire una serie di informazioni rispondenti alle seguenti considerazioni[3]:

  • Per l’assenza di controllo di diritto, il DOC considera 3 criteri de jure nel determinare se una singola azienda può beneficiare di un tasso separato, relativi alla licenza commerciale, al controllo societario legale e a quello formale.
  • Per l’assenza di controllo di fatto, invece, il DOC considera quattro fattori nel valutare se ciascun convenuto sia soggetto al controllo di fatto del governo delle sue funzioni di esportazione, che prendono in considerazione la formazione del prezzo, il potere negoziale, l’autonomia e i margini di guadagno del soggetto indagato.

Per quanto riguarda la determinazione del valore del bene, gli Stati Uniti fanno riferimento ad un paese surrogato, ma si differenziano dall’UE nella scelta dello Stato e nel calcolo del valore normale. Questi, infatti, pongono l’accento sul livello di sviluppo del paese e si concentrano sulla comparabilità nello sviluppo economico per poi analizzare il produttore simile[4]. Altri fattori di produzione sono poi inclusi (anche se si tratta di un elenco non esaustivo): le ore di lavoro, materiali, energia e utenze ed i fattori ambientali, le spese generali e il profitto.

Canada

Il Regolamento sulle misure speciali d’importazione (Règlement sur les mesures spéciales d’importation, RMSI)[5] e la serie di Memorandum D14 sono i documenti a supporto della legge sulle Misure Speciali d’Importazione (Loi sur les mesures spéciales d’importation, LMSI)[6].

In particolare, il RMSI prevede espressamente che alla Cina si applicano le disposizioni dell’articolo 20 della LMSI per la determinazione del valore normale in caso di monopolio a l’esportazione. Quindi, per le investigazioni anti-dumping sulle merci importate dalla Cina, il Canada Border Services Agency (“CBSA”) esamina se i prezzi locali siano sostanzialmente determinati dal Governo e se vi siano sufficienti ragioni per ritenere che questi non sarebbero stati gli stessi di un mercato competitivo o se (1) vi sia una situazione di monopolio (anche sostanziale) sulle esportazioni e (2) i prezzi domestici sono determinati dallo Stato. In caso di riscontro positivo, la CBSA non utilizzerà i prezzi e costi cinesi per la determinazione del margine di dumping.

Inoltre,l’importo dei dazi antidumping sono definiti in base all’importo necessario per compensare la differenza tra “valore normale” e “prezzo d’esportazione” dei beni oggetto di indagine[7].

La determinazione del prezzo, invece, nel caso in cui non è possibile stabilire il valore normale dei beni, si fa riferimento alla regola dello Stato terzo comparabile. Per la scelta dello Stato terzo, molta discrezionalità viene data al Presidente della CBSA.

Dott. Giovanni Bastianelli

www.linkedin.com/in/gbastianelli

Paragone dei criteri legali per il trattamento di economie di mercato tra UE e USA

Unione europea USA Canada
Regolamento Anti-dumping (CE) n. 1225/2009[8] 19 U.S. Code § 1677 – Definitions; special rules[9] Special Import Measures Act (R.S.C., 1985, c. S-15)
Le decisioni delle imprese in materia di prezzi, costi e fattori produttivi, inclusi ad esempio le materie prime, le spese per gli impianti tecnologici e la manodopera, la produzione, le vendite e gli investimenti, vengano prese in risposta a tendenze del mercato che rispecchiano condizioni di domanda e di offerta, senza significative interferenze statali, ed i costi dei principali mezzi di produzione riflettano nel complesso i valori di mercato Estensione della proprietà pubblica o il controllo dei mezzi di produzione I prezzi locali sono sostanzialmente determinati dal Governo e ci sono sufficienti ragioni per ritenere che questi non sarebbero stati gli stessi di un mercato competitivo
Estensione del controllo del governo sulla distribuzione delle risorse e sul prezzo e uscita decisioni delle imprese
I tassi salariali nel paese estero determinati dalla libera contrattazione tra le parti sociali
Le imprese dispongano di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente e che siano d’applicazione in ogni caso in linea con le norme internazionali in materia di contabilità Nessuna disposizione analoga Nessuna disposizione analoga
I costi di produzione e la situazione finanziaria delle imprese non siano soggette a distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato relativamente alle svalutazioni anche degli attivi, alle passività di altro genere, al commercio di scambio e ai pagamenti effettuati mediante compensazione dei debiti Nessuna disposizione analoga Vi è una situazione di monopolio (anche sostanziale) sulle esportazioni e i prezzi domestici sono determinati dallo Stato.
Le imprese in questione siano soggette a leggi in materia fallimentare e di proprietà che garantiscano certezza del diritto e stabilità per la loro attività Nessuna disposizione analoga Nessuna disposizione analoga
Le conversioni del tasso di cambio siano effettuate ai tassi di mercato La moneta del paese straniero è convertibile in moneta di altri paesi Nessuna disposizione analoga
Nessuna disposizione analoga Sono ammesse le joint venture o altri investimenti da parte di imprese di altri paesi stranieri nel paese Nessuna disposizione analoga
Nessuna disposizione analoga Ogni altro fattore che l’autorità amministratrice riterrà opportuni Nessuna disposizione analoga

[1] Regolamento (CE) relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea n. 1225/2005

[2] http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-497_it.htm

[3] http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/583794/EPRS_IDA%282016%29583794_EN.pdf

[4] Così è stabilito dalla sezione 773(c)(4) dell’Act. Inoltre,, le modalità di selezione del paese surrogato è ulteriormente definito nel regolamento del Dipartimento, mentre la comparabilità a livello economico è definita in termini di dati reddito nazionale lordo. http://ia.ita.doc.gov/regs/title7.html

[5] http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/S-15/page-6.html

[6] http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/S-15/FullText.html

[7] http://www.mcmillan.ca/anti-dumping-law-in-Canada

[8] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1225-20140220

[9] https://www.law.cornell.edu/uscode/text/19/1677

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