L’art. 2 del Codice Civile stabilisce che la capacità di incidere sulla propria sfera giuridica si acquisisce con il compimento del diciottesimo anno di età. Infatti, per l’ordinamento italiano è solo a partire da questo momento che il soggetto consegue la capacità di agire e con essa la capacità di stipulare negozi giuridici.
Tuttavia nel tempo appaiono sempre maggiori le deroghe poste a questo caposaldo.
La soglia dei 16 anni sembra dunque un significativo momento di passaggio per il minore in relazione alla sua maturazione e alla sua consapevolezza. Ciò è riconosciuto dall’attribuzione di numerose facoltà e poteri, anche in deroga alla regola generale per cui la capacità di agire è individuata al compimento del diciottesimo anno di età.
Adeguandosi al GDPR (General Data Protection Regulation – Regolamento generale sulla protezione dei dati), Whatsapp -società statunitense di proprietà di Facebook- ha da poco innalzato l’età minima per accedere ai propri contenuti da 13 a 16 anni, ma non 18! L’informazione è tratta dai Termini di Servizio pubblicati dalla stessa società.
Ai sensi dall’art. 8 del Reg. 679/2016 (GDPR), il trattamento di dati personali è lecito solo se e nella misura in cui l’interessato abbia espresso il consenso per una o più specifiche finalità. In materia di offerta diretta di servizi della società dell’informazione ai minori, il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni.
Per comprendere la necessità di tale adeguamento è necessario acquisire prima i concetti di “dato personale” e “trattamento”.
Ai sensi della normativa citata, “dato personale” è qualsiasi informazione riguardante una persona fisica (meglio detto “interessato”) identificata o identificabile. Tale è la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento al nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale. Per “trattamento” dovrà invece intendersi qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali. A titolo esemplificativo si considerino la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
Mettendo in correlazione le nozioni appena espresse appare chiara la scelta di Whatsapp di fissare l’età minima di 16 anni per usufruire dei suoi servizi. Infatti, utilizzando l’applicazione siamo tutti identificabili per tramite di un numero di telefono, di una fotografia o per tramite dei contenuti espressi. A sua volta, per funzionare, Whatsapp “tratta” i dati che forniamo. Dobbiamo quindi essere sempre consapevoli del fatto che l’applicazione funziona grazie a dati di grandissimo valore commerciale, che le forniamo gratuitamente. Per rendersi conto, a titolo esemplificativo, sarà sufficiente pensare al traffico generato dai video o foto divertenti che condividiamo con amici, alle parole chiave contenute nei nostri messaggi ed utili a chi sviluppa campagne marketing, alla necessità di aumentare continuamente la capacità di memorizzazione dei nostri dispositivi, alla capacità di questo tipo di applicazioni di geolocalizzarci.
Per completezza è necessario riportare che nei Termini di Servizio Whatsapp è anche previsto che: “ (…) Oltre ad avere l’età minima richiesta per usare i nostri Servizi in base alle leggi applicabili, ove l’utente non abbia l’età richiesta per poter accettare i Termini nel suo Paese, il suo genitore o il suo tutore devono accettarli a suo nome”. Tuttavia non appare chiaro a chi scrive quali siano le modalità o gli strumenti che il genitore ha a disposizione per fornire il proprio consenso al trattamento dei dati riguardanti il figlio.
L’art. 8 del citato GDPR prescrive che ove il minore abbia un’età inferiore ai 16 anni, il trattamento dei suoi dati sia lecito soltanto se e nella misura in cui il consenso sia prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale. Sarà quindi onere del Titolare del trattamento (Whatsapp o Facebook) adoperarsi in ogni modo ragionevole per verificare che il consenso sia prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale sul minore, in considerazione delle tecnologie disponibili.
Facebook ha creato il portale dei genitori che consente ai genitori di creare e gestire il profilo dei propri figli minori ultratredicenni. Esiste un’intera area Facebook dedicata alla tutela dei minori che utilizzano la celeberrima applicazione.
Facebook elimina automaticamente gli account creati da minori di anni 13. Esiste una pagina per segnalare tali profili. I genitori dei minorenni interessati possono chiedere a Facebook di visionare il profilo prima della cancellazione dando prova del sottostante rapporto legale. A tal fine è sufficiente riempire un apposito form dati.
Il limite di 13 anni deriva dal fatto che Facebook è una società con sede negli Stati Uniti d’America, ove vige il Children’s Online Privacy Protection Act del 2013. In base al paragrafo 312.2 della predetta norma, sono definiti bambini tutti gli individui di età inferiore a 13 anni. Lo scopo del citato paragrafo è quello di implementare Online Protection Act del 1998, che proibisce atti ingiusti o ingannevoli o pratiche in connessione con la raccolta, uso e/o divulgazione di informazioni personali riguardanti bambini su Internet.
Anche Gmail si è adeguato! Leggendo la Guida di Account Google abbiamo scoperto che questa non consente ai minori di anni 16 di registrare un account email in autonomia. Infatti, provando a crearne uno inserendo una data di nascita equivalente agli attuali 15 anni, il sito ha richiesto di inserire l’indirizzo email o numero di telefono di un genitore, a cui avrebbe probabilmente inviato una segnalazione o richiesta di autorizzazione.
Successivamente, modificando la data di nascita, non è stato possibile terminare la registrazione in quanto il profilo è stato probabilmente considerato un “fake” dal sistema! E’ dunque chiaro che in Europa Google si sia adeguato al GDPR per la tutela dei dati relativi a soggetti minorenni.
Il legislatore Europeo si è pronunciato in maniera chiara e diretta circa la necessità di proteggere i minori dal trattamento illegittimo di dati personali che li riguardano. Sul punto è lapalissiano il Considerando n. 38 del Reg. UE 679/2016 recita: “I minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali. Tale specifica protezione dovrebbe, in particolare, riguardare l’utilizzo dei dati personali dei minori a fini di marketing o di creazione di profili di personalità o di utente e la raccolta di dati personali relativi ai minori all’atto dell’utilizzo di servizi forniti direttamente a un minore. (…)” Se leggessimo questo considerando insieme all’art. 8 dello stesso regolamento potremmo addivenire alla conclusione che la soglia della maggior età in Europa sia considerata quella dei 16 anni.
Parrebbe quindi che al passare del tempo si diventi adulti più in fretta e che la spensierata gioventù sfugga sempre più velocemente.
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