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Data Aggiornamento: Agosto 2021

Le nuove norme sul licenziamento dei dipendenti pubblici

A fronte dei tanti episodi di illegalità e inefficienza registrati nella condotta dei pubblici dipendenti è in arrivo una nuova disciplina che si inscrive nel complesso intervento di efficientamento e modernizzazione della P.A. inaugurato con la Legge Madia 2015.

Nel mirino del Legislatore delegato sono, questa volta, i cd. furbetti del cartellino i quali, già passibili di sanzioni ai sensi degli artt. 67-73 del D.lgs. 159/11 (cd. Legge Brunetta), vedranno inasprirsi gravemente il trattamento sanzionatorio loro applicabile.

Dai dati in possesso della Ragioneria Generale dello Stato, a partire dall’entrata in vigore della Legge Brunetta si è assistito ad un progressivo aumento dei licenziamenti irrogati nel pubblico impiego i quali sono passati dai 521 del 2011 agli 862 del 2014. Ciononostante, risulta sempre maggiormente avvertita, specie da parte dell’opinione pubblica, l’esigenza di sconfiggere definitivamente il fenomeno dell’assenteismo nella p.a. e tutte quelle condotte fraudolente riconducibili, a vario titolo, alla “falsa attestazione della presenza in servizio”.

Le nuove misure – a breve in arrivo in Gazzetta Ufficiale – saranno attuate attraverso la modifica dell’art. 55-quater del Testo Unico del Pubblico Impiego (D.lgs. 165/01), disposta per effetto della delega contenuta nella Legge Madia che prometteva l’adozione di interventi volti “ad accelerare e rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l’esercizio dell’azione disciplinare”.

Accelerazione, concretezza, certezza e conseguente effetto deterrente della sanzione sono dunque i pilastri cui il Governo ha ispirato il nuovo intervento normativo, il cui dichiarato scopo è di restituire credibilità all’azione amministrativa.

Gli obbiettivi indicati dalla delega si traducono, anzitutto, nell’ampliamento del novero delle condotte riconducibili alle false attestazioni, il quale andrà a ricomprendere “qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l’amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell’orario di lavoro dello stesso”.

All’eventuale accertamento in flagranza delle condotte fraudolente – anche attraverso sistemi di sorveglianza o registrazione – dovrà fare seguito, nelle successive quarantotto ore, da parte del responsabile di struttura, la sospensione cautelare del dipendente e in via contestuale della sua retribuzione.

A tale fase preliminare, farà seguito una fase di merito del procedimento, nell’ambito della quale saranno contestati gli addebiti disciplinari di cui il dipendente dovrà rispondere in un’apposita audizione innanzi all’ufficio disciplinare.

Si riducono anche i tempi di chiusura del procedimento: ove infatti la condotta risulti confermata, il licenziamento dovrà pervenire entro trenta giorni dalla contestazione degli addebiti al dipendente.

Per quanto riguarda gli effetti di medio-lungo periodo – e sempre nell’ottica di ripristinare la credibilità della P.A. – il nuovo intervento normativo si propone di porre rimedio anche ai danni indiretti che l’assenteismo determina a carico dello Stato, primo fra tutti il danno all’immagine della P.A.. A tale scopo si prevede che entro quindici giorni dall’avvio del procedimento disciplinare, dello stesso l’amministrazione provveda a notiziare il Pubblico Ministero e la competente Procura Regionale della Corte dei conti, la quale valuterà l’avvio nei confronti del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare dell’ulteriore azione risarcitoria per danno all’immagine della p.a., quest’ultimo da calcolarsi in via equitativa, fermo il limite minimo individuato dalla legge pari a sei mensilità dell’ultimo stipendio del dipendente.

Come può immaginarsi, l’efficacia in concreto della nuova disciplina è sostanzialmente affidata all’effettività dei controlli sui dipendenti. Non troveranno scampo pertanto neppure gli eventuali comportamenti clementi o condiscendenti dei superiori: la responsabilità disciplinare è destinata ad estendersi al dirigente che ometta di esercitare l’azione disciplinare verso il dipendente infedele.

A fronte di tutti gli elementi di novità descritti, rimane da comprendere se l’intento finale del Governo consista unicamente nella diffusione di una buona prassi nell’amministrazione e nella responsabilizzazione dei suoi dipendenti, o sia piuttosto quello di avviare un più generale processo di avvicinamento tra dipendenti privati e pubblici in materia di licenziamento.

…E se lo scopo finale fosse l’estensione ai dipendenti delle P.A. della Riforma Fornero?

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