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Data Aggiornamento: Marzo 2025

La scelta del medico in ordine al trattamento chirurgico da eseguire

La scelta del medico in ordine al trattamento chirurgico da eseguire: responsabilità.

In altro articolo del blog al quale rinviamo (https://www.studiosalata.eu/danno-da-malasanita/) abbiamo affrontato la disciplina relativa al risarcimento del danno derivante da malpractice sanitaria o danno da malasanità.

La materia è oggetto di continue pronunce giurisprudenziali e si segnala per la chiarezza l’ordinanza n. 25825 del 27 settembre 2024 dalla Corte di Cassazione.

Quali obblighi incombono sul chirurgo nella scelta del trattamento chirurgico?

Nella valutazione del trattamento chirurgico da adottare in favore di un paziente, secondo tale ordinanza, il professionista medico è tenuto a considerare, in primis, la pericolosità insita nell’intervento proposto, in correlazione con la patologia da trattare.

Qualora il paziente subisca gravi danni permanenti a seguito di complicanze derivanti da un intervento chirurgico, la disamina della condotta del medico non si limita quindi solo alla corretta applicazione delle tecniche chirurgiche, ma si estende altresì alla decisione di optare per un intervento invasivo piuttosto che per una terapia conservativa, potenzialmente meno rischiosa.

In base a cosa si valuta la scelta del medico in ordine all’indicazione chirurgica?

La valutazione circa l’appropriatezza dell’indicazione chirurgica deve essere effettuata considerando la pericolosità del trattamento proposto, piuttosto che la mera possibilità di risoluzione della patologia in oggetto.

Tale principio è stato enunciato nell’ordinanza n. 25825 del 27 settembre 2024 dalla Corte di Cassazione.

In sede di legittimità, la Corte ha esaminato un caso in cui un paziente, lamentando intensi dolori lombari, si era inizialmente rivolto a un medico che, dopo aver diagnosticato una lombosciatalgia priva di interessamento neurologico, aveva escluso la necessità di un intervento chirurgico.

Nonostante questo, visto che i sintomi continuavano, il paziente si rivolgeva ad altro specialista, che consigliava di eseguire l’intervento chirurgico, rappresentando, seppur in modo generale, i possibili rischi, tra cui la possibilità di danni al sistema nervoso spinale.

A seguito dell’intervento, il paziente riportava una grave forma di paresi agli arti inferiori, con conseguente perdita di autonomia e funzionalità. Ne derivava la presentazione di una domanda di risarcimento danni, inizialmente accolta dal Tribunale, ma successivamente respinta in appello. La Corte di merito, infatti, riteneva che i danni subiti costituissero una complicanza imprevedibile e non imputabile al chirurgo, considerando che la terapia conservativa non avrebbe garantito la risoluzione della patologia.

La Cassazione censurava la decisione della Corte di merito per aver omesso di considerare la rilevanza causale della scelta di procedere all’intervento chirurgico, ritenendo inadeguato il raffronto con l’inefficacia del trattamento conservativo.

Rilevanza del giudizio controfattuale e pericolosità del trattamento

I giudici del Supremo Collegio hanno rilevato che la scelta terapeutica deve essere valutata secondo la metodologia del “giudizio controfattuale” e non in relazione alla patologia da curare.

Quindi la valutazione deve riguardare la pericolosità del trattamento chirurgico e le potenziali complicanze che devono essere portate a conoscenza del paziente.

In sintesi, l’autorità giudiziaria deve accertare se, al momento della decisione terapeutica, l’alternativa conservativa avrebbe potuto evitare i danni permanenti al paziente, piuttosto che interrogarsi se essa avrebbe potuto offrire benefici in termini di guarigione.

La Suprema Corte, pertanto, sottolinea l’importanza di valutare il nesso causale tra condotta alternativa e l’evento concretamente verificatosi (nel caso esaminato dall’ordinanza qui commentata, la grave paralisi agli arti inferiori), piuttosto che rispetto a eventi meramente astratti (quali la potenziale guarigione dalla patologia).

La Corte, dunque, argomenta che doveva essere considerata l’efficacia causale della condotta alternativa lecita, ossia del trattamento conservativo, condotta che non doveva comportare la guarigione ma evitare il danno permanente.

La responsabilità del medico nella scelta: conclusioni

Secondo la citata ordinanza, in conclusione vi è la responsabilità del medico se suggerisce al paziente l’intervento di maggior rischio laddove avrebbe potuto raccomandare l’adozione di un trattamento conservativo, nonostante quest’ultimo non garantisca la possibilità di guarigione ma garantisca il verificarsi di danni permanenti.

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