Un aspetto particolarmente delicato, soprattutto in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro, concerne la prevenzione incendi, ovvero le precauzioni e regole di condotta che la legge impone a diverse categorie di soggetti, al fine di evitare o ridurre al minimo il rischio di incendi.
La normativa di riferimento sul tema è certamente il Testo Unico per la sicurezza sul lavoro (D.lgs 81/2008) e successive modifiche, affiancato da una serie di decreti che hanno via via integrato e precisato gli adempimenti in tema di sicurezza antincendio, anche in ambienti differenti dai luoghi di lavoro.
L’art. 46 del Testo Unico per la sicurezza sul lavoro definisce obiettivi e finalità della disciplina antincendio, delegando a successivi decreti la specificazione degli obblighi di prevenzione.
Nell’ottica di conseguire obiettivi di sicurezza pubblica e di tutela della salute, dell’incolumità e della vita delle persone, il suddetto articolo definisce le linee giuda da rispettare nella definizione degli obiettivi di sicurezza, così individuate:
1) misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
2) misure precauzionali di esercizio;
3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
4) criteri per la gestione delle emergenze;
5) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.
La prevenzione incendi è un’attività che la legge prescrive ad una serie diversificata di soggetti, quali datori di lavoro, pubbliche amministrazioni, amministratori di condominio, dirigenti scolastici ecc., a cui sono demandati adempimenti di natura amministrativa, necessari per attivare il sistema di sicurezza antincendio.
Le comuni regole di prevenzione sono contenute all’interno del D.P.R. n. 151/2011 che individua le attività soggette alla disciplina della prevenzione incendi e prevede un sistema razionalizzato di adempimenti imposti ai soggetti interessati.
Ed infatti, le procedure amministrative vengono diversificate in relazione alle dimensioni, settore in cui opera l’impresa ed esigenze di tutela di interessi pubblici.
Sulla base dei predetti parametri, il D.P.R. n.151/2011 ha individuato tre differenti categorie di attività in relazione al grado di rischio connesso.
Nel rispetto delle suddette categorie, il citato D.P.R. ha differenziato le prescrizioni imposte, prevedendo specifici adempimenti, in ogni caso successivi alla presentazione di una SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) antincendio:
Lo Studio Legale Salata fornisce consulenze mirate al rispetto della disciplina in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro e prevenzione antincendio, assistendo le aziende tanto nella fase di predisposizione degli strumenti di lavoro, quanto nella eventuale fase ispettiva e di controllo, avvalendosi della collaborazione di referenziati professionisti nel campo dell’ingegneria e della medicina legale.
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