Attraverso il procedimento di separazione dei coniugi con negoziazione assistita, disciplinato agli artt. 2 e seguenti del D.L. 132/2014, i coniugi che intendono separarsi possono raggiungere una soluzione consensuale in tempi rapidi e senza necessità di introdurre un procedimento giudiziale.
L’art. 6 del citato decreto legge, offre infatti ai coniugi lo strumento della convenzione di negoziazione assistita con cui addivenire ad una separazione consensuale ed al successivo divorzio congiunto.
Presupposto per l’avvio del procedimento è l’invito, trasmesso da uno dei coniugi all’altro, alla stipulazione di una negoziazione assistita e del conseguente accordo, con cui le parti si impegnano a raggiungere una soluzione consensuale relativamente alla separazione, al divorzio, ovvero alla modifica delle condizioni di separazione o divorzio.
L’invito, per il quale la legge non prevede specifiche modalità di trasmissione, deve contenere:
Qualora il coniuge invitato intenda aderire alla procedura di negoziazione, si procederà alla stipula della convenzione, redatta con la necessaria assistenza dei rispettivi legali.
La convenzione deve necessariamente essere redatta in forma scritta e deve contenere:
Pertanto la convenzione, sottoscritta da entrambe le parti ed autenticata dai rispettivi avvocati, definisce la volontà delle parti di separarsi alle condizioni che verranno pattuite nel termine concordato ed inserite nel definitivo accordo.
È fatto obbligo alle parti ed ai rispettivi legali di cooperare con lealtà e buona fede, nonché di mantenere la riservatezza rispetto alle informazioni ricevute durante tutta la fase di negoziazione sino al raggiungimento dell’accordo.
Raggiunto l’accordo nel termine pattuito tra i coniugi, spetta ai rispettivi avvocati redigere apposto verbale, nel quale non possono mancare:
L’accordo così redatto, insieme ai documenti che attestano il matrimonio ed i dati anagrafici e reddituali dei coniugi, nonché dei figli se presenti, deve essere trasmesso, a cura dei legali, al P.M. presso il Tribunale competente per la verifica.
Tale onere deve essere adempiuto entro 10 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, pena l’irricevibilità dello stesso.
Quando i coniugi non hanno figli minori o maggiorenni bisognosi di protezione, effettuati gli opportuni controlli, il P.M. rilascia agli avvocati il nullaosta da trasmettere all’Ufficiale di Stato civile.
Nell’ipotesi in cui i coniugi abbiano figli, il P.M. verificato che l’accordo non leda i loro interessi, lo autorizza e ne dispone la comunicazione all’Ufficiale di stato civile.
L’accordo, trasmesso all’ufficiale di stato civile, produce gli stessi effetti del provvedimento giudiziale che dispone la separazione, il divorzio, o la modifica delle condizioni di separazione e divorzio.
Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare i nostri contributi: “Divorzio veloce” e “Separarsi velocemente” .
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