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Data Aggiornamento: Giugno 2021

La negoziazione assistita nella separazione

Attraverso il procedimento di separazione dei coniugi con negoziazione assistita, disciplinato agli artt. 2 e seguenti del D.L. 132/2014, i coniugi che intendono separarsi possono raggiungere una soluzione consensuale in tempi rapidi e senza necessità di introdurre un procedimento giudiziale.

L’art. 6 del citato decreto legge, offre infatti ai coniugi lo strumento della convenzione di negoziazione assistita con cui addivenire ad una separazione consensuale ed al successivo divorzio congiunto.

Il procedimento di negoziazione assistita per la separazione personale dei coniugi.

Presupposto per l’avvio del procedimento è l’invito, trasmesso da uno dei coniugi all’altro, alla stipulazione di una negoziazione assistita e del conseguente accordo, con cui le parti si impegnano a raggiungere una soluzione consensuale relativamente alla separazione, al divorzio, ovvero alla modifica delle condizioni di separazione o divorzio.

L’invito, per il quale la legge non prevede specifiche modalità di trasmissione, deve contenere:

  • l’oggetto della controversia;
  • l’avvertimento che la mancata risposta all’invito nei successivi 30 giorni dalla ricezione o il suo rifiuto potrà essere valutato dal Giudice ai fini della decisione sulle spese di giustizia, sulla responsabilità aggravata e sulla concessione di provvisoria esecutorietà;
  • la firma autografa del coniuge, autenticata dall’avvocato.

La convenzione di negoziazione assistita

Qualora il coniuge invitato intenda aderire alla procedura di negoziazione, si procederà alla stipula della convenzione, redatta con la necessaria assistenza dei rispettivi legali.

La convenzione deve necessariamente essere redatta in forma scritta e deve contenere:

  • l’oggetto della controversia;
  • il termine, che non può essere inferiore ad un mese né superiore a tre mesi, entro cui le parti intendono terminare la procedura;

Pertanto la convenzione, sottoscritta da entrambe le parti ed autenticata dai rispettivi avvocati, definisce la volontà delle parti di separarsi alle condizioni che verranno pattuite nel termine concordato ed inserite nel definitivo accordo.

È fatto obbligo alle parti ed ai rispettivi legali di cooperare con lealtà e buona fede, nonché di mantenere la riservatezza rispetto alle informazioni ricevute durante tutta la fase di negoziazione sino al raggiungimento dell’accordo.

L’accordo tra i coniugi

Raggiunto l’accordo nel termine pattuito tra i coniugi, spetta ai rispettivi avvocati redigere apposto verbale, nel quale non possono mancare:

  • l’indicazione del tentativo di conciliazione tra le parti e della possibilità di esperire la mediazione familiare;
  • la manifestazione del reciproco consenso alla separazione o al divorzio;
  • in caso di figli minori oppure maggiorenni bisognosi di protezione, le scelte in tema di rapporti personali e patrimoniali con i figli;
  • l’individuazione di una data certificata dalla quale decorre il termine di durata della separazione ai fini del successivo divorzio;
  • la previsione, se concordato tra i coniugi, di un assegno di mantenimento o di divorzio a favore del coniuge debole;
  • la certificazione, da parte dei legali, della conformità del contenuto dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico;
  • la sottoscrizione delle parti e dei legali.

Trasmissione dell’accordo al P.M.

L’accordo così redatto, insieme ai documenti che attestano il matrimonio ed i dati anagrafici e reddituali dei coniugi, nonché dei figli se presenti, deve essere trasmesso, a cura dei legali, al P.M. presso il Tribunale competente per la verifica.

Tale onere deve essere adempiuto entro 10 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, pena l’irricevibilità dello stesso.

Quando i coniugi non hanno figli minori o maggiorenni bisognosi di protezione, effettuati gli opportuni controlli, il P.M. rilascia agli avvocati il nullaosta da trasmettere all’Ufficiale di Stato civile.

Nell’ipotesi in cui i coniugi abbiano figli, il P.M. verificato che l’accordo non leda i loro interessi, lo autorizza e ne dispone la comunicazione all’Ufficiale di stato civile.

Effetti dell’accordo

L’accordo, trasmesso all’ufficiale di stato civile, produce gli stessi effetti del provvedimento giudiziale che dispone la separazione, il divorzio, o la modifica delle condizioni di separazione e divorzio.

Ulteriori approfondimenti

Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare i nostri contributi: “Divorzio veloce” e “Separarsi velocemente” .

Lo Studio Legale Salata assiste i coniugi nella procedura di separazione o divorzio a mezzo di negoziazione assistita, garantendo la massima professionalità nell’adempimento di tutte le delicate fasi.

Studio Legale Salata

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