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Data Aggiornamento: Agosto 2021

La delibera CICR del 3 agosto 2016: fine del contenzioso o nuovo inizio?

Il 3 Agosto 2016 il CICR (Comitato Interministeriale per il Credito ed il Ripristino), dopo una lunga consultazione online, ha finalmente pubblicato la delibera che detta le disposizioni applicative del 2° comma dell’art. 120 del Testo Unico Bancario.

Di seguito si riporteranno pertanto alcuni passaggi della delibera ritenuti meritevoli di essere messi in evidenza:

  • all’art. 3 co. 1 si legge che “… gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi, salvo quelli di mora…”;
  • all’ art. 3 co. 3 si legge che“ …nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento è assicurata la stessa periodicità., comunque non inferiore ad un anno, nel conteggio degli interessi creditori e debitori…”;
  • All’ art. 4 co. 4 si legge che “…Gli interessi debitori divengono esigibili il 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati. Al cliente deve comunque essere assicurato un periodo di trenta giorni dal ricevimento delle comunicazioni previste … Il contratto può prevedere termini diversi se a favore del cliente…”.
  • Al comma 5 dell’art. 4 si legge che “… il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l‘ addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale…”;
  • Al comma 6 dell’art. 4 si legge che “ … il contratto può stabilire che, dal momento in cui gli interessi sono esigibili, i fondi accreditati sul conto dell’intermediario e destinati ad affluire sul conto del cliente sul quale è regolato il finanziamento siano impiegati per estinguere il debito da interessi…”.

Numerose sono quindi le novità alle quali le banche si dovranno adattare entro breve.

Ad esempio gli interessi, qualora non fosse autorizzato il loro inserimento nel conto, verranno calcolati in un conto a parte? In tale caso produrranno degli oneri? E se l’autorizzazione ad inserirli nel conto fosse stata firmata dal cliente in un momento in cui era entro fido, in caso di superamento del limite, sarebbe ancora valida?

Ad avviso dello scrivente quindi la maggior parte dei contenziosi verterà sul tema dell’autorizzazione che il cliente firmerà e, da un punto di vista tecnico, sulla corretta applicazione di tali nuove complesse modalità di calcolo.

Sarà curioso vedere come si adatteranno i diversi istituti di credito alla delibera, ma soprattutto sarà interessante studiare il contenzioso che certamente ne scaturirà.

Ai posteri l’ardua sentenza!

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