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Data Aggiornamento: Gennaio 2024

La clausola di esclusiva nei contratti di agenzia

Cosa si intende per esclusiva?

La disposizione di cui all’art. 1743 c.c. codifica l’obbligo di non concorrenza, anche detto diritto di esclusiva, prevedendo che “il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, né l’agente può assumere l’incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro”.

Si tratta di un’esclusiva bilaterale di esclusiva: l’agente non può trattare nella stessa zona e nel medesimo ramo di commercio gli affari di più imprese in concorrenza ed il preponente, avendo il diritto di richiedere all’agente la prestazione di detta attività, non può creargli ostacoli e difficoltà ponendogli vicino nella stessa zona e nello stesso ramo di commercio agenti concorrenti.

Tale diritto, previsto dalla legge, opera di default ma costituendo un elemento naturale e non essenziale del contratto di agenzia può essere convenzionalmente escluso o limitato dalle parti, attraverso l’inserimento di una clausola espressa ovvero di una tacita manifestazione di volontà, desumibile dal comportamento tenuto dalle stesse parti sia al momento della conclusione del contratto, sia durante la sua esecuzione.

Cosa succede in caso di assenza di specifica pattuizione nei contratti di agenzia

Nel caso in cui le parti non prevedano nessuna specifica deroga al diritto di esclusiva, esso troverà piena applicazione.

Perché vi sia esclusiva deve, quindi, esserci:

– l’identità di zona, con riferimento sia all’ambito territoriale di competenza che alle specifiche categorie di clienti;

– l’identità di ramo di attività, che non significa identità assoluta di beni prodotti o commercializzati, essendo all’uopo sufficiente che questi beni siano rivolti ad una clientela anche solo potenzialmente comune, così che – in relazione all’impresa preponente –  l’una possa ricevere danno dall’ingresso e dall’espansione dell’altra sul mercato, cui entrambe si rivolgono o prevedibilmente si rivolgeranno.

Cosa succede in caso di violazione dell’obbligo di esclusiva?

L’inadempimento dell’obbligo di non concorrenza non produce effetti relativamente alla validità del contratto e determina l’obbligo di risarcire i danni di natura contrattuale, salva la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento.

Con particolare riferimento al preponente, la Giurisprudenza ha evidenziato come l’esclusiva non comporti per esso un vero e proprio divieto di concludere affari nella zona dell’agente, in quanto quest’ultimo avrebbe comunque diritto alla provvigione ai sensi dell’art. 1748, 2° co., c.c. che assicura la provvigione anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l’agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all’agente. Diverso è il caso in cui il preponente organizzi la propria attività per concludere tali affari in modo stabile e sistematico, pregiudicando in tali casi l’attività dell’agente che potrà tutelarsi con gli strumenti offerti dalla legge.

Best practice – Giurisprudenza

La Cassazione, con ordinanza del 10 maggio 2022 n. 14763/2022, sul ricorso proposto da un agente generale per il territorio avente ad oggetto domanda di risarcimento del danno causato dagli sconfinamenti territoriali degli agenti generali di zone limitrofe, rigettata in primo e secondo grado, ha accolto le censure, affermando che “in tema di contratto di agenzia, l’agente, la cui esclusiva sia stata lesa dalla captazione dei clienti compiuta da agenti incaricati per una diversa zona dal medesimo preponente, ha il diritto al risarcimento dei danni di natura contrattuale nei confronti del preponente, venendo in rilievo una violazione degli obblighi inerenti l’esclusiva che derivano dal contratto e non dalla legge, potendo gli stessi essere esclusi pattiziamente, e dei danni di natura extracontrattuale verso gli agenti concorrenti.”

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