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Data Aggiornamento: Luglio 2021

Infortunio sul lavoro

Il datore di lavoro, nell’instaurazione del rapporto di lavoro subordinato, assume su di sé, tra gli altri, l’obbligo di assicurare i propri dipendenti dal rischio di infortunio sul lavoro e di malattia professionale.

Al fine di tutelarsi da tali eventi, il datore di lavoro è obbligato ad assicurare presso l’INAIL i lavoratori impiegati alle proprie dipendenze.

Quali sono gli infortuni sul lavoro assicurati?

Ovviamente non tutte le tipologie di lesioni subite dal lavoratore sono idonee ad attivare la copertura assicurativa prevista per legge. Ed infatti, per infortunio sul lavoro, ai sensi dell’art. 2 DPR 1124/1965, devono intendersi esclusivamente quelle lesioni patite in occasione di lavoro e derivanti da una causa violenta da cui può sorgere un’inabilità al lavoro.

Elementi tipici dell’infortunio sul lavoro

Ai fini dell’applicazione della disciplina in tema di infortunio sul lavoro e, conseguentemente, dell’operatività della copertura assicurativa, è innanzitutto necessario che l’infortunio si sia verificato in occasione di lavoro. Ciò, a discapito di quanto si possa ritenere, non implica tuttavia che l’incidente, per essere oggetto di indennizzo, debba accadere necessariamente all’interno dell’orario di lavoro o nel luogo di lavoro.

Infatti, per occasione di lavoro, si intende la sussistenza di un determinato nesso causale tra l’attività lavorativa e l’infortunio.

Ulteriore elemento è l’esistenza di una causa violenta, caratterizzata dall’intensità e dalla rapidità. Deve trattarsi, pertanto, della produzione di un infortunio tanto intenso quanto rapidamente sviluppato, potendo la lesione, in caso contrario, trasformarsi in malattia professionale.

Tipologie di infortunio sul lavoro

In tal senso, nell’ambito della disciplina in tema di infortuni sul lavoro, sono riconducibili le seguenti tipologie di rischi o eventi:

  • i rischi naturalmente connessi all’attività svolta;
  • i rischi connessi allo svolgimento di attività preparatorie o comunque prodromiche all’attività lavorativa;
  • i rischi connessi allo svolgimento di attività pericolose e ad elevato impatto ambientale;
  • i rischi connessi all’avveramento di determinate circostanze tipiche dell’attività lavorativa svolta, in grado di determinare un concreto peggioramento delle condizioni lavorative.

Esclusione della disciplina infortunistica

Qualora l’evento lesivo occorso al lavoratore non rientri in alcuna delle tipologie di rischio sopra descritte, non potrà trovare applicazione la disciplina in tema di infortunio sul lavoro, con conseguente esclusione del diritto all’indennizzo per il lavoratore.

In particolare, sono esclusi dalla categoria dei rischi indennizzabili:

  • i rischi connessi allo svolgimento di attività non dovute da parte del lavoratore, estranee al proprio compito, frutto di una scelta volontaria dello stesso, pertanto in alcun modo connesse al servizio reso presso il datore di lavoro;
  • rischi verificati per lo svolgimento di attività finalizzate al raggiungimento di obiettivi in alcun modo connessi con la prestazione lavorativa;
  • rischi occorsi indipendentemente dalle particolari circostanze lavorative.

Infortunio in itinere

Con l’espressione infortunio in itinere, si fa riferimento alle categorie di rischi che possono manifestarsi durante il percorso che il lavoratore effettua per svolgere la prestazione lavorativa.

Rientrano in tale categoria:

  • gli infortuni subiti durante il tragitto di andata o ritorno dal luogo di abitazione al luogo di lavoro;
  • gli infortuni subiti nel percorso effettuato per raggiungere diversi luoghi di lavoro, nell’ipotesi in cui il lavoratore svolga più attività lavorative;
  • gli infortuni subiti dal lavoratore nel percorso tra il luogo di lavoro e quello di consumazione del pasto, in pausa pranzo, in assenza di un servizio mensa aziendale;
  • gli infortuni subiti dal lavoratore in conseguenza dell’utilizzo di mezzo di trasporto privato: in tale ipotesi, in particolare, il maggior rischio derivante dal mezzo di trasporto privato, è soggetto alla disciplina infortunistica solo se l’utilizzo del trasporto privato è ritenuto necessario, in mancanza di mezzi pubblici ovvero in presenza di mezzi pubblici che non consentono il raggiungimento del luogo di lavoro entro l’orario previsto.

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