Il datore di lavoro, nell’instaurazione del rapporto di lavoro subordinato, assume su di sé, tra gli altri, l’obbligo di assicurare i propri dipendenti dal rischio di infortunio sul lavoro e di malattia professionale.
Al fine di tutelarsi da tali eventi, il datore di lavoro è obbligato ad assicurare presso l’INAIL i lavoratori impiegati alle proprie dipendenze.
Ovviamente non tutte le tipologie di lesioni subite dal lavoratore sono idonee ad attivare la copertura assicurativa prevista per legge. Ed infatti, per infortunio sul lavoro, ai sensi dell’art. 2 DPR 1124/1965, devono intendersi esclusivamente quelle lesioni patite in occasione di lavoro e derivanti da una causa violenta da cui può sorgere un’inabilità al lavoro.
Ai fini dell’applicazione della disciplina in tema di infortunio sul lavoro e, conseguentemente, dell’operatività della copertura assicurativa, è innanzitutto necessario che l’infortunio si sia verificato in occasione di lavoro. Ciò, a discapito di quanto si possa ritenere, non implica tuttavia che l’incidente, per essere oggetto di indennizzo, debba accadere necessariamente all’interno dell’orario di lavoro o nel luogo di lavoro.
Infatti, per occasione di lavoro, si intende la sussistenza di un determinato nesso causale tra l’attività lavorativa e l’infortunio.
Ulteriore elemento è l’esistenza di una causa violenta, caratterizzata dall’intensità e dalla rapidità. Deve trattarsi, pertanto, della produzione di un infortunio tanto intenso quanto rapidamente sviluppato, potendo la lesione, in caso contrario, trasformarsi in malattia professionale.
In tal senso, nell’ambito della disciplina in tema di infortuni sul lavoro, sono riconducibili le seguenti tipologie di rischi o eventi:
Qualora l’evento lesivo occorso al lavoratore non rientri in alcuna delle tipologie di rischio sopra descritte, non potrà trovare applicazione la disciplina in tema di infortunio sul lavoro, con conseguente esclusione del diritto all’indennizzo per il lavoratore.
In particolare, sono esclusi dalla categoria dei rischi indennizzabili:
Con l’espressione infortunio in itinere, si fa riferimento alle categorie di rischi che possono manifestarsi durante il percorso che il lavoratore effettua per svolgere la prestazione lavorativa.
Rientrano in tale categoria:
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