Ormai da più di 10 anni, ovvero dall’entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni private (D.lgs 209/2005), la procedura di indennizzo diretto è lo strumento di gestione e composizione dei sinistri stradali che permette al danneggiato di avanzare direttamente alla propria Compagnia assicurativa la richiesta di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro.
Ai sensi dell’art. 149 del Codice delle Assicurazioni, tale procedura di liquidazione trova applicazione nell’ipotesi di sinistro tra due veicoli, regolarmente assicurati ed identificati, dal quale siano derivati danni a cose ovvero danni a persone. Trattasi di una prassi che, sostituendosi al precedente meccanismo di risarcimento dei danni attivabile esclusivamente presso la Compagnia assicurativa del responsabile civile, ha consentito di snellire e velocizzare il processo di richiesta di risarcimento dei danni ed, in particolare, la successiva fase di liquidazione; ciò attraverso la gestione del sinistro direttamente da parte della Compagnia assicurativa del danneggiato per conto della Compagnia del responsabile civile.
Ebbene, l’ambito di applicazione di tale procedura sembra destinato ad estendersi in conseguenza della recente ordinanza n.3146-2017 emessa dalla Terza sezione civile della Corte di Cassazione che ha offerto un’innovativa e certamente più vantaggiosa interpretazione della norma in commento.
Muovendo dalla lettura congiunta dell’art. 149 del Codice delle Assicurazioni con l’art. 1, comma 1, lettera d) del relativo Regolamento attuativo (D.P.R. 254/2006), che stabilisce testualmente che la procedura di indennizzo diretto trova attuazione in caso di “collisione avvenuta nel territorio della Repubblica tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria dalla quale siano derivati danni ai veicoli o lesioni di lieve entità ai loro conducenti, senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili”, la Corte ha ritenuto ammissibile che l’iter dell’indennizzo diretto possa applicarsi anche in caso di sinistri stradali che coinvolgono più di due veicoli, con l’esclusione della sola ipotesi in cui il terzo veicolo coinvolto sia responsabile del sinistro.
Il ragionamento della giurisprudenza di legittimità appare condotto sulla base della logica ispiratrice della procedura di indennizzo diretto, che consiste nel “semplificare gli adempimenti ai fini della liquidazione del risarcimento in caso di sinistri stradali in cui si siano verificati esclusivamente danni a cose e/o danni lievi alle persone”. Alla luce di tale ratio, la Corte ha ritenuto superabile il dato testuale rappresentato dall’espressione “due veicoli” in quanto direttamente collegata all’espressione “senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili”. Dall’interpretazione unitaria di tale normativa sorge un nuovo e diverso parametro di applicazione della procedura di indennizzo diretto, legato non già al numero di veicoli coinvolti nel sinistro, quanto alla valutazione della responsabilità degli stessi.
Pertanto, qualora il terzo veicolo partecipe del sinistro non abbia alcuna responsabilità nella causazione dello stesso, troverà applicazione la procedura di liquidazione dell’indennizzo diretto. L’attuazione dell’indennizzo diretto continuerà, invece, ad essere esclusa nel caso in cui il terzo veicolo sia il responsabile civile del sinistro.
Sono evidenti le implicazioni pratiche derivanti dall’attuazione, nella prassi assicurativa, di tale orientamento, attraverso il quale si consentirebbe di estendere l’applicazione della procedura di indennizzo diretto ad una casistica indeterminata di sinistri. Principale conseguenza è rappresentata da una concreta semplificazione, per il conducente / assicurato, delle procedure di gestione del sinistro nel quale risulta coinvolto, grazie alla possibilità di rivolgersi direttamente alla propria assicurata per la richiesta di risarcimento danni, con evidente risparmio di tempo e costi.
Ciò in quanto il danneggiato che faccia richiesta di risarcimento danni alla propria Compagnia assicurativa ha diritto, entro 90 giorni dalla richiesta ovvero entro 60 giorni in caso di soli danni a cose, ad ottenere un’offerta di risarcimento che, se accettata, obbliga la Compagnia a procedere al pagamento entro i successivi 15 giorni.
E’ quindi auspicabile, in conclusione, l’attuazione concreta dell’orientamento giurisprudenziale citato, da ritenersi, nell’ottica del conducente / assicurato certamente vantaggioso.
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