La Corte Costituzionale, nella seduta del 19.11.2020, ha esaminato le questioni di legittimità riguardanti l’indeducibilità dell’IMU, per il 2012, dalle imposte erariali sui redditi. All’esito, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima l’indeducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali rispetto ai redditi 2012.
La questione di legittimità sarebbe stata sollevata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano relativamente all’articolo 14, primo comma, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, rubricato come segue: Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale. Detto articolo, nella sua formulazione originaria prevedeva, per le imprese, l’integrale indeducibilità dell’IMU dalle imposte erariali sui redditi.
Infatti, secondo la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, l’indeducibilità dall’IRES dell’IMU relativa agli immobili strumentali si porrebbe in contrasto con gli articoli 3, 53 e 41 della Costituzione, sotto il profilo dell’effettività dell’imposizione, del divieto della doppia imposizione, dei principi di ragionevolezza, coerenza ed eguaglianza, della libertà di iniziativa economica privata.
Dunque, la Corte avrebbe fatto sapere che le questioni sarebbero state dichiarate fondate con riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, sotto il profilo della violazione dei principi di coerenza e ragionevolezza.
Secondo il ragionamento seguito dagli ermellini di Piazza del Quirinale, il legislatore, una volta individuato, nella sua discrezionalità, il presupposto dell’IRES nel «reddito complessivo netto» (articolo 75, primo comma, Testo unico delle imposte sui redditi), non può rendere indeducibile un tributo come l’IMU sugli immobili strumentali, che costituisce un costo fiscale inerente alla produzione del reddito. Una disposizione in senso contrario è incostituzionale.
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma impugnata, rimasta in vigore per il solo 2012.
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