A seguito di incidente o sinistro stradale è possibile per il danneggiato effettuare richiesta di risarcimento danni al fine di ottenere riparazione delle lesioni fisiche patite.
Il risarcimento del danno da lesioni fisiche può essere riconosciuto in due ipotesi:
– danno da lesioni temporanee;
– danno da lesioni permanenti;
Con il D.d.l. n. 1 del 2012 il legislatore è intervenuto in materia di lesioni di lieve entità (dette lesioni micropermanenti) stabilendo che la loro risarcibilità doveva essere necessariamente condizionata ad un accertamento clinico strumentale obiettivo (in altri termini radiografie, tac, rnm ecc…) in mancanza del quale non sarebbe stato possibile valutare l’entità del danno subito e di conseguenza quantificare il risarcimento.
L’intento del nostro legislatore era quello di obbligare i medici ad eseguire accertamenti rigorosi e comprovati da analisi documentali, al fine di evitare possibili speculazioni rispetto alle richieste di risarcimento del danno avanzate nei riguardi delle compagnie di assicurazioni.
Tuttavia con una serie di recentissime Sentenze (Cass. 220066/18; Cass. 1272/18; Cass 18773/16) la Suprema corte di Cassazione ha ribaltato tale impostazione ed ha sancito che è possibile accertare la sussistenza delle lesioni micropermanenti, ossia quelle che comportano un danno permanente di lieve entità, anche in assenza di un esame strumentale.
Nelle sentenze in esame si legge che «L’accertamento della sussistenza della lesione temporanea o permanente dell’integrità psico-fisica deve avvenire con rigorosi ed oggettivi criteri medico legali; tuttavia l’accertamento clinico strumentale obiettivo non potrà in ogni caso ritenersi l’unico mezzo probatorio che consenta di riconoscere tale lesione a fini risarcitori, a meno che non si tratti di una patologia, difficilmente verificabile sulla base della sola visita del medico legale, che sia suscettibile di riscontro oggettivo soltanto attraverso l’esame clinico strumentale». A tale principio, che trova la sua ragion d’essere nelle summenzionate sentenze, si intende dare continuità, per cui «ferma restando la necessità di un rigoroso accertamento medico-legale da compiersi in base a criteri oggettivi, non si può escludere l’invalidità permanente unicamente sull’assenza di un referto strumentale». (Cass. Civ. Sez. III n. 1272/2018)
Alla luce di tale nuova interpretazione della giurisprudenza di legittimità è possibile ottenere un congruo risarcimento per i danni da lesioni micropermanenti, anche se tali lesioni non siano accertate da un esame strumentale ma fondate, unicamente, sulla valutazione medico-legale del sanitario.
Oggi, dunque, le compagnie di Assicurazioni non potranno più eccepire l’assenza di esami strumentali con referti per immagini (rx, tac o altri esami cosiddetti strumentali) per negare il risarcimento da danni permanenti, qualora questi siano comunque dimostrabili a seguito di un differente accertamento medico-legale.
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Studio Legale Salata
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