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Data Aggiornamento: Agosto 2021

Illegittima riduzione delle ore di sostegno a studente disabile

Con una sentenza il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia torna a misurarsi con il tema della riduzione ingiustificata delle ore di sostegno nei confronti di un alunno portatore di handicap grave; e lo fa, riaffermando il ‘primato’ della tutela del minore disabile rispetto ad altri interessi, quali ad esempio quelli di contenimento della spesa pubblica (in linea, dunque, con un recente, ma solido, orientamento della giustizia amministrativa: v. Cons. St., sez. VI, 1° dicembre 2015, n. 5428; Id., sez. V, 23 luglio 2013, n. 3950; Tar Lazio-Roma, sez. III bis, 15 giugno 2013, n. 6011).

All’origine del giudizio vi è l’impugnazione, da parte dei genitori di un alunno gravemente disabile, del provvedimento con il quale la Scuola (rectius: la Direzione didattica) aveva disposto, nei confronti di quest’ultimo, la riduzione delle ore di sostegno.

Ovviamente le condizioni del minore erano state, a suo tempo, oggetto di accertamento medico da parte della competente ASL, la quale aveva rilevato la necessità che quest’ultimo fosse assistito, in ambito scolastico, da un insegnante specializzato; non solo: tali indicazioni erano state recepite dal “Piano Educativo Individualizzato” dell’alunno, venendogli così assegnato, relativamente all’insegnamento di sostegno, l’intero ‘monte ore’ disponibile (22 settimanali), nonché il supporto di personale qualificato nel campo della comunicazione.

Come detto, la Direzione scolastica, in assenza di un’evoluzione del quadro clinico del minore e immutato il suddetto Piano educativo, aveva poi ridotto, nel corso dell’anno scolastico, le ore di sostegno del minore, giacché ad altri due alunni doveva essere garantito il medesimo supporto.

Terminato il primo grado di giudizio con l’accoglimento del ricorso proposto dai genitori del minore, la presente sentenza ha confermato la fondatezza di quest’ultimo, sviluppando un ragionamento giuridico di notevole lucidità.

Il Collegio ha, prima di tutto, richiamato un importante precedente della Corte costituzionale secondo il quale “in tema di diritto alla frequenza scolastica dei portatori di handicap, […] i fattori di recupero e di superamento della emarginazione di questi ultimi sono rappresentati non solo dalle pratiche di cura e di riabilitazione ma anche dal pieno ed effettivo inserimento dei medesimi anzitutto nella famiglia e, quindi, nel mondo scolastico e in quello del lavoro” (Corte cost., n. 215/1987).

Il diritto del minore handicappato a ricevere le prestazioni di integrazione e sostegno è, quindi, strettamente funzionale al superamento della emarginazione sociale di quest’ultimo, e risponde ad una ratio ‘inclusiva’ di diretta derivazione costituzionale (artt. 2, 3, 34 e 38 Cost.).

Poste tali premesse, non stupisce che gli argomenti proposti dall’Amministrazione appellante, secondo la quale la quantità ore di sostegno da assegnare ad ogni alunno disabile è comunque subordinata alla disponibilità di risorse (di personale e finanziarie), non abbiano convinto il Collegio.

Del resto, ed è questo un passaggio fondamentale della decisione, “seguendo l’interpretazione qui avanzata dalla Difesa Erariale […], più che un “diritto condizionato”, la pretesa di assistenza e di sostegno per i minori affetti da disabilità grave […] alla fine consisterebbe in nient’altro che in una aspettativa di (mero) fatto, la cui soddisfazione effettiva dipenderebbe sia per l’an che per il quomodo delle prestazioni rese, dai vincoli finanziari e da scelte organizzative non sindacabili in sede di giudizio amministrativo”. Un esito interpretativo aberrante, in grado non solo di stravolgere e annullare gli obbiettivi e i principi posti dalla l. n. 104/1992, ma di comprimere quel “nucleo indefettibile di garanzie” delle persone disabili, al rispetto del quale è tenuto lo stesso Legislatore (ex multis v. Corte cost. n. 80/2010).

Non solo. In questo quadro, prosegue il Collegio, deve poi essere valutata la peculiare cogenza delle ‘prescrizioni’ contenute nello stesso Piano Educativo Individualizzato (di cui all’art. 12, l. n. 104/1992), il quale è direttamente connesso alla realizzazione del diritto all’educazione e all’istruzione del minore affetto da handicap; dette prescrizioni, infatti, “non tollerano […] di essere disattese e/o manipolate unilateralmente dalla sola Autorità scolastica: così come ha operato, nella fattispecie qui controversa, il Dirigente scolastico riducendo (da 22 h. a 17h) in corso d’anno il numero delle ore di sostegno prescritte dal P.E.I  in assenza – come perspicuamente rilevato dal primo Giudice – di una preliminare modificazione del piano educativo che desse atto di oggettive ragioni inerenti ad un mutamento della condizione psicologica tali da giustificare la decisione, posto che un intervento di tal guisa sarebbe stato ammesso unicamente – cosa che non è stata – nell’ipotesi di cessazione del fabbisogno da parte della minore…acclarata da una revisione del piano”.

La decisione risulta, dunque, di estremo interesse poiché, sulla base di un’interpretazione sistematica della normativa vigente, giunge ad affermare che l’interesse del minore disabile non può essere liberamente bilanciato dall’Amministrazione con altri interessi costituzionalmente riconosciuti (quale ad es. il contenimento della spesa pubblica), ma su di essi deve comunque prevalere.

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