Il fondo patrimoniale della famiglia è un istituto giuridico che trova fondamento negli artt. 167 e seguenti del Codice Civile. Storicamente, tale istituto ha sostituito il patrimonio familiare e la dote.
Il fondo patrimoniale, concede la possibilità di destinare beni immobili, mobili, anche registrati e titoli di credito all’esclusivo soddisfacimento dei bisogni familiari. Sono competenti alla costituzione del fondo familiare ambedue i coniugi, anche singolarmente, ovvero dopo l’entrata in vigore della L. 76/2016, anche agli uniti civilmente. Restano escluse, dal novero dei soggetti competenti, le coppie di fatto.
Tramite l’istituto del fondo patrimoniale, la proprietà dei beni resta in capo ai coniugi (unitamente o singolarmente) i quali, tuttavia, non potranno disporre dei beni appartenenti al fondo per interessi estranei a quelli familiari.
L’atto costitutivo del fondo patrimoniale, ha natura di atto pubblico. Deve essere redatto dai coniugi ovvero dagli uniti, di fronte ad un notaio, alla presenza di due testimoni. L’atto costitutivo può redigersi sia con l’atto matrimoniale, sia in un momento successivo. Nel primo caso è necessario procedere all’annotazione a margine dell’atto di matrimonio.
Nel caso in cui il fondo patrimoniale contenga beni immobili, sarà necessario trascriverlo presso la conservatoria dei registri immobiliari. Stessa regola vale per i beni mobili soggetti a registrazione. Con riguardo ai titoli di credito invece, il vincolo deve essere annotato sul documento.
Il vantaggio successivo alla costituzione del fondo patrimoniale è l’impossibilità, di sottoporre ad esecuzione forzata, i beni che fanno parte del fondo patrimoniale per debiti contratti da attività extra-familiari.
Se il credito è sorto in un momento precedente alla costituzione del fondo, il creditore deve dimostrare che, la costituzione del fondo patrimoniale è avvenuta con lo scopo di recare pregiudizio ai suoi interessi. Al creditore quindi, viene garantito l’utilizzo dell’azione revocatoria con la quale si rende inefficace, nei suoi confronti, la costituzione del fondo patrimoniale.
L’azione revocatoria deve essere presentata entro cinque anni dal compimento dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale.
Se il fondo patrimoniale è stato costituito prima del sorgere del credito, l’azione revocatoria è esperibile solo se il creditore riesce a provare che la costituzione del fondo sia stata preordinata con lo scopo di recare danno al credito posteriore.
Il fondo patrimoniale della famiglia può, anche in momenti diversi, subire delle variazioni: i coniugi infatti, possono confluire più beni all’interno del fondo. In tal caso, la coppia deve seguire l’intero iter iniziale per la costituzione del fondo familiare: questo comporta la ripetizione del costo iniziale per ogni nuova immissione.
La procedura per la riduzione del fondo familiare è la stessa: necessario è il consenso di ambedue i coniugi. In presenza di figli minorenni, è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare.
Ogni modifica, immissione o estromissione del fondo patrimoniale, necessita della volontà congiunta dei coniugi.
Il vincolo di destinazione, al quale sono sottoposti i beni del fondo patrimoniale, si estingue con il divorzio o con l’annullamento del matrimonio. Anche se non espressamente previsto dalla legge, si ritiene che il fondo patrimoniale venga meno con l’accordo dei coniugi.
In presenza di prole invece, bisogna aspettare la maggiore età dell’ultimo figlio per far venir meno il fondo patrimoniale. Nel periodo che intercorre, il Giudice può dare direttive circa l’amministrazione del fondo patrimoniale.
Il fondo patrimoniale può essere costituito anche ad un terzo, o con atto tra vivi o tramite testamento. In questo caso l’iniziativa è presa da un terzo il quale tuttavia, rimane estraneo dall’accordo.
L’atto inter vivos ha natura pubblica: deve essere redatto da un notaio e si perfeziona con l’accettazione da parte dei due coniugi.
Il terzo può costituire il fondo patrimoniale, a differenza dei coniugi, anche con testamento (pubblico, segreto od olografo). I beni testamentari potranno essere immessi in un fondo già esistente, ovvero destinati alla costituzione di un nuovo fondo.
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