Il dissenso alle liti trova la sua disciplina all’art. 1132 c.c., secondo il quale “Qualora l’assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all’amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L’atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione.
Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa.
Se l’esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente”.
Per “separazione di responsabilità” si intende che il condomino, che ha validamente manifestato il dissenso, non sarà tenuto a pagare la propria quota delle spese legali e competenze imputate alla compagine condominiale in caso di sconfitta del condominio nel giudizio instaurato.
Tuttavia, il dissenso non si estende anche all’oggetto della lite, e il proprietario dissenziente dovrà comunque pagare, in base ai propri millesimi, quanto dovuto alla controparte.
Innanzitutto, il dissenso può essere esercitato solo per liti deliberate dall’assemblea e non per provvedimenti presi direttamente dall’amministratore (art. 1133 c.c.). Inoltre, deve trattarsi di una controversia civile. Sebbene la norma preveda che il dissenso sia espresso tramite “atto notificato all’amministratore”, è generalmente accettato che l’invio di una lettera raccomandata all’amministratore sia equivalente. Non è necessario indicare le motivazioni alla base della scelta.
Nel caso, invece, di presenza in assemblea, il condomino dissenziente deve dapprima votare contro la partecipazione del condominio alla causa e poi è necessario che faccia inserire nel verbale assembleare un’apposita dichiarazione, con la quale ribadisce la sua contrarietà alla causa, nonché la sua richiesta di essere esonerato dalle spese di lite, in caso di soccombenza del condominio.
Sotto tale profilo è da ritenersi valida la manifestazione del dissenso mediante dichiarazione “a verbale” seppure distinta dall’espressione del voto contrario alla delibera, che dispone la lite (Trib. di Napoli sentenza del 08/01/2003).
Altrimenti il condomino dissenziente sarebbe obbligato a notificare all’amministratore, entro trenta giorni dalla data della stessa assemblea, una lettera con raccomandata a.r., con la quale ribadisce la contrarietà alla lite ed il diritto di non pagare le future ed eventuali spese liquidate dal giudice a carico del condominio soccombente.
No. Il condomino dissenziente dovrà pagare esclusivamente la parcella del legale incaricato dal condominio per incardinare la causa o resistere in giudizio, mentre sarà esonerato dal pagamento della propria quota delle spese legali, in caso di esito negativo del giudizio per il condominio (soccombenza del condominio).
Quindi il condomino dissenziente, in quanto tale, in caso di soccombenza del Condominio, non è tenuto a partecipare al pagamento delle spese processuali a favore del difensore del condominio e a quelle eventuali a favore della controparte liquidate dal giudice con la sentenza.
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