Questo istituto giuridico, di origine statunitense, trova la sua fonte normativa nella L. 6 maggio 2004, n. 129 “Norme per la disciplina dell’affiliazione commerciale”, la quale all’art.1, comma 1 lo definisce come “il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all’altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l’affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi.”.
Si tratta di una figura contrattuale molto diffusa in Italia soprattutto nel settore dell’abbigliamento ed anche nel campo della prestazione dei servizi (si pensi a titolo esemplificativo alle catene di alberghi, parrucchieri, ristorazione ecc.).
Dalla definizione richiamata, si comprende come l’ambito di operatività della disciplina è rivolto esclusivamente agli imprenditori, posti in una posizione di indipendenza giuridica ed economica, che assumono la qualifica di affiliante (franchisor) e affiliato (franchisee).
Lo stesso art. 1, comma 2 chiarisce come il contratto di affiliazione commerciale possa essere “utilizzato in ogni settore di attività economica”.
Questa versatilità del contratto di affiliazione lo rende idoneo a soddisfare e ad adattarsi alle diverse e disparate esigenze delle parti.
Caratteristica comune al contratto di franchising, a prescindere della tipologia adottata, consiste nella circostanza che l’affiliato (franchisee) è sempre tenuto ad utilizzare i segni distintivi dell’affiliante (franchisor) e ad adeguarsi ai modelli operativi da quest’ultimo stabiliti. La rete di affiliazione si basa, infatti, sulla pedissequa adozione da parte degli affiliati della c.d. “formula commerciale”.
L’affiliato è tenuto alla massima riservatezza in relazione al contenuto dell’attività oggetto del contratto e, in particolar modo, sul know how che gli viene comunicato dall’affiliante. Detto obbligo di riservatezza permane anche in seguito allo scioglimento del contratto (si veda l’art. 5 della L. n. 129/2004). Un altro obbligo previsto per l’affiliato consiste nel divieto di trasferire la sede senza il preventivo consenso dell’affiliante, salva l’ipotesi di forza maggiore.
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