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Data Aggiornamento: Febbraio 2024

Il contratto di Franchising

Questo istituto giuridico, di origine statunitense, trova la sua fonte normativa nella L. 6 maggio 2004, n. 129 “Norme per la disciplina dell’affiliazione commerciale”, la quale all’art.1, comma 1 lo definisce come “il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all’altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l’affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi.”.

Si tratta di una figura contrattuale molto diffusa in Italia soprattutto nel settore dell’abbigliamento ed anche nel campo della prestazione dei servizi (si pensi a titolo esemplificativo alle catene di alberghi, parrucchieri, ristorazione ecc.).

A chi è rivolto il contratto di franchising?

Dalla definizione richiamata, si comprende come l’ambito di operatività della disciplina è rivolto esclusivamente agli imprenditori, posti in una posizione di indipendenza giuridica ed economica, che assumono la qualifica di affiliante (franchisor) e affiliato (franchisee).

Qual è l’ambito oggettivo del contratto di franchising?

Lo stesso art. 1, comma 2 chiarisce come il contratto di affiliazione commerciale possa essere “utilizzato in ogni settore di attività economica”.

Questa versatilità del contratto di affiliazione lo rende idoneo a soddisfare e ad adattarsi alle diverse e disparate esigenze delle parti.

Che tipologia di franchising esistono?

  • Franchising di distribuzione che rappresenta la tipologia di contratto di affiliazione più applicato in Italia. Con tale tipologia di franchising, all’affiliato viene concesso il diritto di utilizzare il marchio di un’azienda madre, godendo in tal modo di un’attività commerciale che può contare su una platea di consumatori affezionati al marchio e hai prodotti da questo venduti.
  • Franchising di servizi che si differenzia dal primo per il fatto che l’affiliato (o franchisee) ottiene la facoltà di utilizzare il marchio e i segni distintivi della casa madre/affiliante, ma non per venderne i prodotti, come nel franchising di distribuzione, bensì i servizi sul territorio. Un esempio di questa tipologia di affiliazione sono proprio le agenzie di viaggio.
  • Franchising di produzione che trova il suo abituale impiego nel settore della ristorazione. Con questa tipologia di affiliazione, la casa madre dà in concessione all’affiliato (franchisee) la licenza di fabbricazione dei prodotti che vengono venduti, l’utilizzo del marchio, la tecnologia e la tecnica necessarie per produrre il bene, nonché un’assistenza costante. Questo consente al franchisee di produrre direttamente e poi mettere in vendita i beni realizzati nel proprio laboratorio, servendosi del know how (la cui definizione si rinviene nell’art. 3, comma 1, lett. a) della L. n. 129/2004, e da intendersi pertanto come il patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove eseguite dall’affiliante, patrimonio che è segreto, sostanziale ed individuato).

Caratteristica comune al contratto di franchising, a prescindere della tipologia adottata, consiste nella circostanza che l’affiliato (franchisee) è sempre tenuto ad utilizzare i segni distintivi dell’affiliante (franchisor) e ad adeguarsi ai modelli operativi da quest’ultimo stabiliti. La rete di affiliazione si basa, infatti, sulla pedissequa adozione da parte degli affiliati della c.d. “formula commerciale”.

Quali sono gli obblighi per l’affiliato?

L’affiliato è tenuto alla massima riservatezza in relazione al contenuto dell’attività oggetto del contratto e, in particolar modo, sul know how che gli viene comunicato dall’affiliante. Detto obbligo di riservatezza permane anche in seguito allo scioglimento del contratto (si veda l’art. 5 della L. n. 129/2004). Un altro obbligo previsto per l’affiliato consiste nel divieto di trasferire la sede senza il preventivo consenso dell’affiliante, salva l’ipotesi di forza maggiore.

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