Il contratto di comodato trova la sua disciplina nell’art. 1803 c.c., che espressamente lo definisce come “il contratto col quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito”.
Dalla definizione risultano individuati due soggetti, il comodante, colui il quale consegna una determinata cosa ed il comodatario, ovvero colui che riceve il bene.
È orientamento concorde della dottrina e della giurisprudenza ricondurre il contratto di comodato nella categoria dei contratti reali ovvero quella tipologia di contratti che si perfezionano non con il semplice accordo delle parti ma con la consegna materiale del bene (traditio).
Inoltre, sebbene l’articolo preveda che il contratto sia “essenzialmente gratuito”, questo non esclude la possibilità di far ricorso a un comodato “oneroso”, con l’unica accortezza di non prevedere un onere a carico delle parti tale da far venir meno la natura stessa del contratto.
In altre parole, per comprendere se sussiste il carattere della gratuità del negozio, bisogna compiere un confronto tra il vantaggio ottenuto dal comodatario (in virtù della detenzione del bene) e l’interesse o il vantaggio che derivi al comodante dall’eventuale onere posto in capo al comodatario. Nel caso in cui questo onere assumesse la natura di corrispettivo rispetto al beneficio concesso, si perderebbe l’elemento della gratuità.
Possono essere oggetto del contratto di comodato a titolo esemplificativo:
Gli obblighi previsti per il comodatario sono espressamente indicati all’art. 1804 c.c., secondo il quale “Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli non può servirsene che per l’uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa. Non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante. Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante può chiedere l’immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno”.
Possono pertanto essere riassunti in:
È l’art. 1805 c.c. a chiarire l’interrogativo. Infatti, il comodatario è ritenuto responsabile se la cosa consegnatagli perisce per un caso fortuito a cui poteva sottrarla sostituendola con una cosa propria. In altre parole, se per caso fortuito il comodatario si trovasse davanti la scelta di preservare dal perimento un proprio bene o il bene concesso in comodato, egli dovrà prediligere e sottrarre al perimento quest’ultimo. Diversamente, egli sarà responsabile del perimento per il caso fortuito.
La durata del contratto è strettamente collegata alla restituzione della cosa. Infatti, la scadenza del termine convenuto comporta lo scioglimento del rapporto contrattuale e l’obbligo in capo al comodatario di riconsegnare la cosa comodata.
Si, assolutamente. È prevista la possibilità di richiedere prima della scadenza del termine la restituzione della cosa se:
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