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Data Aggiornamento: Giugno 2021

I Profili delle Reti di Impresa

Definizione e modalità di costituzione di una Rete di imprese.

I Profili delle Reti di Impresa sono uno strumento attraverso il quale due o più imprenditori perseguono uno scopo comune al fine di accrescere la propria capacità innovativa e competitività sul mercato, preservando l’autonomia giuridica ed operativa delle imprese che si aggregano.
Il primo passo da seguire per la costituzione di una Rete d’impresa è la stipula di un contratto, sotto forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto scritto, firmato digitalmente. Tale contratto deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate ed è soggetto ad imposta di registro.
Le reti d’impresa posso avere due forme giuridiche alternative:

  • La Rete contratto: sono prive di soggettività giuridica, in esse la titolarità di beni, diritti, obblighi ed atti è riferibile, per quota parte, alle singole imprese partecipanti.
  • La Rete soggetto: acquisiscono soggettività giuridica e devono essere dotate di un fondo patrimoniale proprio. Tali imprese devono essere iscritte nel Registro delle imprese ed avere un numero di partita IVA.

Profili fiscali delle reti d’impresa

Profili fiscali della Rete contratto. In tale Rete, l’impresa aderente fa concorrere alla formazione del proprio risultato di periodo costi e ricavi che ha realizzato per l’attuazione del programma di Rete a prescindere dall’esistenza o meno di un organo comune con poteri di rappresentanza. Ne deriva che, ai fini fiscali, i costi e i ricavi derivanti dalla partecipazione ad un contratto di Rete saranno deducibili o imponibili dai singoli partecipanti secondo le regole impositive fissate dal TUIR ed andranno indicati nella dichiarazione degli stessi. La disciplina dell’imposta di registro per le reti contratto, prevede che a causa della mancata soggettività giuridica delle stesse, essa sia dovuta nella misura fissa di € 168,00 prevista dall’art. 11 della Tariffa, prima parte per gli atti pubblici o scritture private autenticate non aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale.

Profili fiscali della Rete soggetto.

Con la costituzione di tale rete, si viene a creare un soggetto autonomo titolare di rapporti giuridici propri che acquisisce una rilevanza tributaria. Essa sarà quindi un soggetto passivo d’imposta con tutti gli obblighi tributari previsti in materia di imposte dirette ed indirette: soggetta all’IRES (art.73 c.2 D.P.R. n. 917/1986), all’ IRAP in relazione all’attività esercitata (art.2-3 DLGS n.446/1997) e all’applicazione dell’IVA (art. 4 DPR n.633/1972) purché ricorrano anche il presupposto oggettivo e territoriale. In questo caso la Rete deve effettuare tutti gli adempimenti contabili previsti dalla normativa IVA, oltre alla tenuta dei registri contabili previsti dalla legge (art. 13, DPR n. 600/1973).

Al contratto della Rete soggetto, deve essere applicata l’imposta di registro in relazione allo svolgimento di attività commerciale o agricola in via esclusiva o principale, in base ai conferimenti al fondo patrimoniale comune, si applica l’art. 4, lett. a), della Tariffa, prima parte DPR n. 131/1986; quindi in caso di conferimenti di proprietà o diritti reali di godimento sui beni immobili, l’imposta è dovuta nelle misure indicate nell’art. 1 della medesima Tariffa.

In relazione agli apporti di denaro o beni mobili l’imposta è dovuta in misura fissa, pari ad € 168,00. Se la Rete non svolge attività attività commerciale o agricola in via principale o esclusiva, per i conferimenti al fondo comune si applicano le disposizioni indicate nella Tariffa, parte prima, allegata al DPR n.131/1986, in via residuale trova applicazione l’art. 9, secondo cui l’imposta di registro, è dovuta nella misura del 3% per tutti gli atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale.

Profili contabili delle reti d’impresa.

Profili contabili della Rete contratto. Le operazioni poste in essere dall’organo comune devono essere fatturate dalle singole imprese partecipanti ciascuno per la quota parte. Ciascun aderente emetterà e riceverà dai fornitori, le proprie fatture. I terzi si troveranno ad interagire sia dal punto di vista della fatturazione che dei pagamenti con le imprese aderenti. Attraverso il contratto verrà determinato l’importo che ciascuna impresa dovrà riportare nella fattura.

Profili contabili della Rete soggetto.

In tal caso, compete al soggetto esecutore l’emissione e la ricezione delle fatture a nome e per conto della Rete. I terzi interagiranno solo con la Rete. La fattura emessa dalla Rete verrà registrata nella contabilità della stessa come ricavi e andrà a contribuire agli utili della Rete, che saranno poi distribuiti dalla Rete secondo le regole del contratto.

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Studio Legale Salata

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