In ossequio al principio di uguaglianza e parità sancito dall’art. 3 Costituzione, sono previste nel nostro ordinamento speciali deroghe per i lavoratori appartenenti a religioni diverse da quella cattolica che osservano le festività in giorni differenti da quelli stabiliti per legge.
Tali deroghe sono contenute nelle intese stipulate da alcune confessioni religiose con lo Stato italiano e riguardano il riconoscimento di determinate festività religiose come il Vesak buddista e il Dipavali degli induisti, il riposo sabbatico ebraico e del venerdì degli avventisti, anche emanando tramite l’amministrazione pubblica un comunicato sulla data in cui cadrà una determinata festività nell’anno corrente.
L’art. 4 della legge 8 marzo 1989, n. 101 “Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità ebraiche italiane” riconosce ai lavoratori di fede ebraica, su loro richiesta – seppure “nel quadro della flessibilità dell’organizzazione del lavoro”, e “salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall’ordinamento giuridico” (comma 2) -, il diritto di osservare il riposo sabbatico, esercitabile, a norma del primo comma, “da mezz’ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un’ora dopo il tramonto del sabato“.
La norma statuisce testualmente ai primi due commi che: “1. La Repubblica italiana riconosce agli ebrei il diritto di osservare il riposo sabbatico che va da mezz’ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un’ora dopo il tramonto del sabato. 2. Gli ebrei dipendenti dallo Stato, da enti pubblici o da privati o che esercitano attività autonoma o commerciale, i militari e coloro che siano assegnati al servizio civile, sostitutivo, hanno diritto di fruire, su loro richiesta, del riposo sabbatico come riposo settimanale. Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell’organizzazione del lavoro. In ogni altro caso le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall’ordinamento giuridico.”
In considerazione della peculiarità della tradizione religiosa ebraica, il successivo art. 5 riconosce l’applicabilità delle disposizioni sul riposo sabbatico ad una serie di festività mobili appositamente elencate, che ammontano a complessivi quindici giorni nell’anno solare, e sono nell’ordine di elencazione della disposizione: “a) Capodanno (Rosh Hashanà), primo e secondo giorno; b) Vigilia e digiuno di espiazione (Kippur); c) Festa delle Capanne (Succoth), primo, secondo, settimo e ottavo giorno; d) Festa della Legge (Simhat Torà); e) Pasqua (Pesach), vigilia, primo e secondo giorno, settimo e ottavo giorno; f) Pentecoste (Shavuoth), primo e secondo giorno; g) Digiuno del 9 di Av. 2. Entro il 30 giugno di ogni anno il calendario di dette festività cadenti nell’anno solare successivo è comunicato dall’Unione al Ministero dell’interno, il quale ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale”.
Le ore non lavorate il sabato debbono essere recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto a compenso per lavoro straordinario o altre maggiorazioni. Poiché le festività sono espressamente previste e calendarizzate da una norma dello Stato, è sufficiente che il dipendente informi il datore di lavoro circa il proprio credo religioso, senza che sia necessaria l’autorizzazione per ogni singola assenza.
In ossequio al principio di uguaglianza e parità sancito dall’art. 3 Costituzione, sono previste nel nostro ordinamento speciali deroghe per i lavoratori appartenenti a religioni diverse da quella cattolica che osservano le festività in giorni differenti da quelli stabiliti per legge.
Tali deroghe sono contenute nelle intese stipulate da alcune confessioni religiose con lo Stato italiano e riguardano il riconoscimento di determinate festività religiose come il Vesak buddista e il Dipavali degli induisti, il riposo sabbatico ebraico e del venerdì degli avventisti, anche emanando tramite l’amministrazione pubblica un comunicato sulla data in cui cadrà una determinata festività nell’anno corrente.
L’art. 4 della legge 8 marzo 1989, n. 101 “Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità ebraiche italiane” riconosce ai lavoratori di fede ebraica, su loro richiesta – seppure “nel quadro della flessibilità dell’organizzazione del lavoro”, e “salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall’ordinamento giuridico” (comma 2) -, il diritto di osservare il riposo sabbatico, esercitabile, a norma del primo comma, “da mezz’ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un’ora dopo il tramonto del sabato“.
La norma statuisce testualmente ai primi due commi che: “1. La Repubblica italiana riconosce agli ebrei il diritto di osservare il riposo sabbatico che va da mezz’ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un’ora dopo il tramonto del sabato. 2. Gli ebrei dipendenti dallo Stato, da enti pubblici o da privati o che esercitano attività autonoma o commerciale, i militari e coloro che siano assegnati al servizio civile, sostitutivo, hanno diritto di fruire, su loro richiesta, del riposo sabbatico come riposo settimanale. Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell’organizzazione del lavoro. In ogni altro caso le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall’ordinamento giuridico.”
In considerazione della peculiarità della tradizione religiosa ebraica, il successivo art. 5 riconosce l’applicabilità delle disposizioni sul riposo sabbatico ad una serie di festività mobili appositamente elencate, che ammontano a complessivi quindici giorni nell’anno solare, e sono nell’ordine di elencazione della disposizione: “a) Capodanno (Rosh Hashanà), primo e secondo giorno; b) Vigilia e digiuno di espiazione (Kippur); c) Festa delle Capanne (Succoth), primo, secondo, settimo e ottavo giorno; d) Festa della Legge (Simhat Torà); e) Pasqua (Pesach), vigilia, primo e secondo giorno, settimo e ottavo giorno; f) Pentecoste (Shavuoth), primo e secondo giorno; g) Digiuno del 9 di Av. 2. Entro il 30 giugno di ogni anno il calendario di dette festività cadenti nell’anno solare successivo è comunicato dall’Unione al Ministero dell’interno, il quale ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale”.
Le ore non lavorate il sabato debbono essere recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto a compenso per lavoro straordinario o altre maggiorazioni. Poiché le festività sono espressamente previste e calendarizzate da una norma dello Stato, è sufficiente che il dipendente informi il datore di lavoro circa il proprio credo religioso, senza che sia necessaria l’autorizzazione per ogni singola assenza.
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