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Data Aggiornamento: Maggio 2023

Il Fondo Patrimoniale

Il fondo patrimoniale è una convenzione posta nell’interesse della famiglia su un complesso di beni determinati (immobili, mobili registrati o titoli di credito) che mira ad istituire un patrimonio separato con lo scopo di destinare i beni a far fronte ai bisogni esclusivi della famiglia.

Il fondo patrimoniale rappresenta una parte separata del patrimonio dei coniugi, orientata al soddisfacimento delle necessità che possono sorgere in capo alla famiglia.

Tale istituto gode di una particolare disciplina essendo un atto di liberalità, vale a dire un atto a titolo gratuito.

I coniugi non hanno la possibilità di disporre a libero piacimento dei beni che formano il fondo per scopi estranei agli interessi della famiglia, né i creditori particolari dei coniugi (per obblighi sorti per scopi estranei ai bisogni della famiglia) possono soddisfare i loro diritti sui beni oggetto del fondo patrimoniale.

Il Fondo Patrimoniale può essere amministrato solo dai coniugi.

Nel caso in cui un bene immobile del fondo dovesse essere venduto, il denaro riscosso non diviene oggetto del fondo stesso;

Negli ultimi anni e specialmente con l’art. 12 del d.l. n. 83 del 27.06.2015, che ha introdotto l’art. 2929-bis Cod. Civ. la legge ha sostanzialmente diluito gli effetti protettivi del fondo sui beni al suo interno destinati, in tal modo consentendo, di fatto, a qualunque creditore, di aggredire i beni del fondo liberamente, rendendo ormai tale istituto scarsamente efficace.

Con l’ordinanza della Corte di Cassazione – Sezione I civile – del 14 febbraio 2018 n. 3641, il fondo patrimoniale è un atto a titolo gratuito, non crea un diritto soggettivo sui beni ed è così soggetto ad azione revocatoria.

Se da una parte è vero che la finalità del fondo è quella di garantire il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, tuttavia a seguito della sua costituzione non si crea nessun diritto soggettivo a carico dei singoli componenti del nucleo familiare, nemmeno per quel che riguarda i vincoli di disponibilità.

La Suprema Corte è andata anche oltre, richiamando il precedente di legittimità (sentenza n. 5402/2004) secondo cui i figli dei coniugi che hanno proceduto alla costituzione di un fondo patrimoniale non sono parte necessaria nel giudizio, promosso dal creditore con l’azione revocatoria, diretto a far valere l’inefficacia di tale costituzione, poiché il fondo non viene costituito a beneficio dei figli, ma solo per fare fronte ai bisogni della famiglia.

Nella sentenza viene poi bocciato anche l’appello sulla costituzione del fondo che sarebbe dovuto essere atto solutorio e non già di mera liberalità.

Sul punto la Corte ricorda come l’atto di costituzione del fondo patrimoniale, anche se compiuto da entrambi i coniugi, è un atto a titolo gratuito soggetto ad azione revocatoria.

In particolare viene chiarito come proprio in funzione della gratuità dell’atto la dichiarazione di inefficacia sussiste con la mera conoscenza del pregiudizio arrecato ai creditori.

In estrema sintesi si può affermare che il la costituzione di un fondo patrimoniale non fornisce una garanzia piena al fine di tutelare beni aggredibili da eventuali creditori.

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