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Data Aggiornamento: Maggio 2023

Il Fondo Fiduciario (Trust)

Il Trust ricorre quando un soggetto, detto (disponente o settlor), sottopone dei beni, sotto il controllo di un altro soggetto (detto trustee) nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico.

Con il Trust è possibile raggiungere dei risultati sia economici che giuridici di ampio spessore, poiché a differenza ad esempio del fondo patrimoniale, non solo si possono inserire beni Immobili, beni mobili registrati e titoli di credito, ma possono essere inseriti anche denaro o le quote di partecipazione di una società.

Il disponente non dispone più del bene che ha inserito nel Fondo Fiduciario.

Il disponente, allo stesso tempo istituisce il “Trustee”, colui che ha il compito di gestire e amministrare i beni presenti nel Trust nel pieno rispetto di quanto stabilito nell’atto costitutivo del Trust, ruolo che può essere svolto da un singolo soggetto o da una pluralità di persone con ad esempio uno dei coniugi od entrambi.

Può essere prevista anche la figura del “Conductor” che ha il compito di vigilare sull’attività del Trustee.

Un’ulteriore figura che può essere presente è quella del beneficiario, che però non è obbligatoria, essendo delineabile anche un Trust di destinazione che miri a tutelare determinati interessi.

L’accettazione della posizione beneficiaria non può essere effettuata personalmente dai Beneficiari minorenni. Gli atti dei minori vanno compiuti dai loro legali rappresentanti.

Qualora vi fosse un conflitto di interessi i legali rappresentanti devono farsi autorizzare dal giudice tutelare.

Si badi bene che la durata del Trust è generalmente delineata dal disponente ma deve essere sempre prevista una scadenza o uno scopo.

Il Trust ha la caratteristica di essere regolamentato da una legge scelta dal disponente, ma è possibile che alcuni aspetti siano devoluti alla legge di un altro paese.

La struttura del trust può pertanto così riassumersi:

  • è un’attività devoluta al trustee dal disponente;
  • presuppone il trasferimento al trustee di beni del disponente;

Il Trust è costituito:

  • in favore di beneficiari o per il conseguimento di uno scopo.

I beni che formano il trust sono:

  • vincolati all’interesse dei beneficiari o al conseguimento di uno scopo;
  • appartengono al trustee;
  • risultano del tutto scissi rispetto al patrimonio del disponente e del trustee.

La totale separazione dei beni dai patrimoni del trustee e del disponente è l’effetto principale del trust: i singoli patrimoni del disponente e del trustee si separano dai beni conferiti nel trust.

Lo scopo di questa separazione è la tutela dei beni inseriti nel trust, nei confronti di eventuali attacchi che potrebbe subire il patrimonio rimasto nella disponibilità del disponente e rispetto al patrimonio del trustee.

Attenzione però, l’atto istitutivo di un trust è assoggettabile ad azione revocatoria e, qualora il bene conferito sia stato intestato al trustee, il suo accoglimento rende inefficace il relativo atto dispositivo.

Nello specifico non sarà tanto pregiudizievole l’istituzione del trust in sé per sé ma la successiva azione con la quale i beni verranno trasferiti al trustee.

Appare evidente, quindi, anche dal recente orientamento giurisprudenziale, che anche i beni inseriti in un trust possono essere attaccati da eventuali creditori.

Sul punto, infatti, così si è espressa la Suprema Corte di Cassazione: “nel caso in cui all’istituzione del trust abbia fatto poi seguito l’effettiva intestazione del bene conferito al trustee, la domanda di revocatoria, che assume ad oggetto l’atto istitutivo, appare comunque idonea a produrre l’esito di inefficacia dell’atto dispositivo a cui propriamente tende la predetta azione (ove la dichiarazione di inefficacia potesse essere emessa anche in assenza dell’effettiva esistenza di un atto dispositivo, per contro, si fuoriuscirebbe senz’altro dalla funzione di conservazione patrimoniale che risulta specificamente connotare, nel sistema del codice civile, come ripreso anche nella sede della normativa fallimentare, lo strumento dell’azione revocatoria)” (Cass. Civ., n. 25926/2019).

Ed invero, la succitata sentenza di legittimità ha, inoltre, precisato come, per constatare la suddetta idoneità, sia sufficiente considerare che l’atto di trasferimento ed intestazione del bene conferito al trustee non risulti essere un atto isolato ed autoreferente, visto che, nella complessa dinamica di un’operazione di trust, lo stesso si pone, non solo come atto conseguente, ma, prima ancora, come atto dipendente da quello istitutivo.

Secondo la dottrina maggioritaria, peraltro, il trustee risulta titolare di un ufficio o di una funzione, per cui egli è proprietario non già nel proprio interesse, bensì nell’interesse altrui, secondo i termini e le modalità stabiliti di volta in volta dall’atto istitutivo. La particolare tipologia di proprietà sussistente in capo al trustee non potrebbe, quindi, sopravvivere all’inesistenza o, comunque, al venir meno dell’atto istitutivo del trust.

Da ciò deriva, dunque, che l’inefficacia dell’atto istitutivo che consegue all’accoglimento di un’azione revocatoria, determina anche l’inefficacia dell’atto dispositivo.

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